Chi è e cosa fa un amministratore di sostegno

Chi è l'amministratore di sostegno e che compiti ha: scoprilo qui

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Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

Pubblicato: 25 Febbraio 2018 18:15Aggiornato: 28 Novembre 2023 12:08

L’amministratore di sostegno è quella figura che nasce per le persone che non sono in grado di occuparsi dei propri interessi, per esempio chi è affetto da menomazioni fisiche o psichiche, o persone che hanno una infermità mentale, anche in modo temporaneo. L’amministratore di sostegno affianca le persone con difficoltà di autonomia, con l’obiettivo di tutelare e amministrare i suoi interessi, che da solo non sarebbe in grado di gestire.

Amministratore di sostegno: chi è

Questa figura protettiva entra nell’ordinamento italiano nel 2004, con il compito di tutelare le persone che hanno un’autonomia ridotta o ne sono completamente prive, e ne riconosce a ogni persona che ne faccia richiesta, la possibilità di decidere chi per lui avrà cura del suo corpo, quando non ne sarà lui stesso più in grado. Può decidere in merito a questioni sanitarie, come per esempio interrompere delle cure, sempre se questo rappresenta le volontà della persona che lo ha indicato come suo amministratore di sostegno.

L’amministratore di sostegno può anche avere poteri di rappresentanza e di assistenza: solo nel caso in cui l’amministratore ha solo l’incarico di affiancare la persona con difficoltà. Se si tratta invece di rappresentare la persona, l’amministratore la sostituirà in tutte le sue decisioni. Quindi è l’unica persona che può fare da portavoce delle volontà del beneficiario in base alle sue direttive assegnate in modo preventivo.

Nomina dell’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno viene nominato da un Giudice Tutelare in base alle esigenze del beneficiario: assistenza o sostituzione, che ufficializza la nomina con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata. Si possono indicare anche più di un amministratore di sostegno, in base alle priorità. Nel caso il primo amministratore non sia disponibile, il secondo potrà prendere decisioni. In caso di differenze tra le decisioni dei due amministratori, prevarrà sempre quella del primo amministratore in carica.

L’articolo del Codice Civile che definisce l’amministratore di sostegno è il numero 404. Possono chiedere la nomina dell’amministratore, oltre il diretto interessato, anche familiari fino al quarto grado, affini entro il secondo grado, il tutore legale, ma anche il pubblico ministero. Il Giudice Tutelare della città di residenza fisserà un’udienza e si deciderà il da farsi nell’immediato. La sua nomina può essere sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.

Chi può beneficiare dell’amministratore di sostegno?

La condizione necessaria per richiedere l’aiuto dell’amministratore di sostegno è che i beneficiari siano in grado di comunicare le proprie necessità, i propri bisogni e desideri, per  far si che sia il Giudice Tutelare che l’amministratore non possano ignorarle.
I soggetti che possono usufruire della figura dell’amministratore di sostegno sono:

  • malati oncologici in stadi terminali o in stato di coma, ma devono essere capaci di preoccuparsi dei propri interessi e possano richiedere di fare il ricorso per l’interdizione (per distinguersi da quelle persone interdette che non riescono più a curare i propri interessi);
  • disabili e anziani;
  • soggetti dipendenti da alcol e sostanze stupefacenti;
  • detenuti.

La scelta dell’amministratore di sostegno

Per scegliere questa figura così importante, bisogna tener conto degli interessi del beneficiario. Solitamente è lo stesso beneficiario che sceglie il suo amministratore tra i parenti più vicini come il coniuge, o i genitori, oppure i figli o i fratelli, e il Giudice Tutelare nomina la persona da lui indicata. In alcuni casi più gravi il Giudice può nominare delle persone estranee al beneficiario, scegliendoli tra ASL, associazioni, fondazioni e società. Il beneficiario può mostrarsi anche insoddisfatto del lavoro del suo amministratore di sostegno, perché non si sente tutelato come avrebbe voluto. A questo punto può presentare un’istanza al Giudice Tutelare chiedendone la revoca.

I compiti dell’amministratore di sostegno

È lo stesso decreto di nomina che precisa quali sono i compiti di cui deve occuparsi l’amministratore di sostegno. Come abbiamo già detto può sia assistere il beneficiario, sia sostituirlo completamente.
I suoi compiti sono:

  • quando gli viene attribuito l’incarico deve giurare fedeltà e diligenza;
  • rispettare sempre le volontà, i desideri e i bisogni del beneficiario;
  • quando compie gli atti deve sempre tener informato il beneficiario;
  • deve informare il Giudice Tutelare in casi di disaccordo con il beneficiario;
  • a scadenza della nomina deve consegnare al Giudice Tutelare una relazione con su scritto tutte le attività svolte e le condizioni sociali e personali del beneficiario.