Il tutore legale: chi è e cosa fa

Scopri con QuiFinanza cosa rappresenta il tutore legale, come si può diventare e di cosa si occupa.

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Silvia Baldassarre

Avvocato Civilista

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2011 dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza a pieni voti, ha maturato esperienza professionale in diversi studi civilistici di Milano.

Il tutore è una figura prevista nel nostro ordinamento, nominata dal Tribunale in favore di un soggetto che si trova nella situazione di incapacità di agire. Ciò significa porre in essere, in proprio, atti negoziali destinati a produrre degli effetti nella sua sfera giuridica. Si tratta di un vero e proprio strumento volto alla protezione delle persone più deboli, che sono prive in tutto o in parte di autonomia.

Prima di capire quali sono i poteri e le funzioni di un tutore legale, è fondamentale sapere chi è, chi può farlo e come viene nominato.

Chi è il tutore legale

Il tutore è a tutti gli effetti un soggetto che agisce nell’interesse e in vece dell’interdetto o del minore gestendone il patrimonio e compiendo gli atti negoziali ad esso relativi che non necessitano di autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale.

Il tutore viene nominato dal giudice tutelare principalmente in due situazioni:

  • nel caso di minori di 18 anni quando i genitori sono deceduti o non possono svolgere il loro ruolo;
  • nel caso di soggetti maggiorenni per cui sia intervenuta una sentenza di interdizione (chiamata interdizione giudiziale). Si tratta di persone nelle quali è presente una infermità di mente abituale che rende il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi e che rende necessario assicurargli una adeguata protezione.

Esiste anche un terzo caso che prevede la nomina ed è quello del tutore nei casi di interdizione legale come pena accessoria:

  • ad una condanna definitiva all’ergastolo e in questo caso subentra oltre all’interdizione legale anche la perdita della potestà sui figli;
  • ad una condanna a più di 5 anni di carcere per reati non colposi.

In questo caso l’istituto della tutela risponde non più ad una logica di protezione dell’individuo ma piuttosto ad una logica sanzionatoria.

Il tutore ha gli stessi poteri che nella tutela dell’interdetto salvo per quanto riguarda gli atti a carattere personale che il detenuto è libero di compiere in quanto nessuna incapacità consegue all’interdizione legale.

Come diventare tutore legale

La nomina del tutore legale avviene tramite il giudice tutelare, il quale individua una persona idonea e dalla condotta ineccepibile, tra:

  • la persona indicata nel testamento o nella scrittura privata. In caso di minore, potrebbe essere la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà;
  • i parenti, ascendenti o tra prossimi parenti od affini.

In mancanza di parenti, il giudice può avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti assistenziali.

Non possono invece essere nominati tutori legali: le persone direttamente escluse dai genitori; i minori; chiunque possa avere un conflitto di interessi o una controversia con l’interessato; chi è già stato rimosso dalla carica di tutore ed i soggetti falliti.

Il tutore non percepisce alcun tipo di remunerazione, ma il giudice può individuare esclusivamente un rimborso delle spese, qualora la funzione richiesta sia particolarmente complessa.

Tutore legale: cosa può fare

Per prima cosa è importante sapere che subito dopo la sua nomina, il tutore effettuerà un giuramento in cui si dichiarerà pienamente consapevole di incorrere in sanzioni qualora violasse i suoi doveri.

In generale egli si deve prendere cura della gestione del patrimonio del minore o dell’interdetto, deve compiere gli atti negoziali in sua vece tutelandone gli interessi, rappresentandolo, amministrando i suoi beni e la contabilità. Nella sentenza di interdizione o con un provvedimento successivo il giudice tutelare può prevedere che alcuni atti di ordinaria amministrazione vengano compiuti solo con l’assistenza del tutore e non in sua piena autonomia.

Inoltre, il tutore legale può compiere alcuni atti solo con l’autorizzazione del giudice tutelare. Questi atti sono indicati all’art. 374 c.c., e tra questi vi sono:

  • l’investimento di capitali o acquisizione di azioni;
  • l’acquisto di beni non primari e necessari alle attività quotidiane;
  • l’accettazione o rinuncia di eredità o donazioni;
  • la locazione di immobili per più di 9 anni;
  • per promuovere giudizi.

È richiesta invece l’autorizzazione del Tribunale, ex art. 375 c.c., su parere del giudice tutelare, per i seguenti atti:

  • la costituzione di pegni o ipoteche;
  • la stipulazione di compromessi o transazioni;
  • le alienazioni dei beni del tutelato, sia onerose che gratuite.

Gli atti compiuti senza le corrette autorizzazioni sono considerati nulli.

Qualora vengano meno i presupposti che hanno reso necessaria la tutela, questa sarà revocata con sentenza del Tribunale. Il giudice tutelare, ai sensi dell’art. 384 c.c., può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi  o  sia  divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.