Cos’è il formulario rifiuti e per chi è obbligatorio

Scopri le caratteristiche del formulario rifiuti, in che modo richiederlo e quando è necessario

Il formulario rifiuti è un documento che accompagna e identifica i rifiuti durante il trasporto per garantirne la tracciabilità. Viene definito dal D.M. 145/1998, che ne disciplina le modalità di gestione e che prevede solamente questo documento di accompagnamento (non è necessario produrre altri documenti di trasporto – DDT). Questo non è valido per il trasporto di rifiuti pericolosi, che sono sottoposti alle normative ADR e RID, oltre che dal Formulario, quindi devono essere accompagnati anche dalla documentazione prevista da queste normative. Quando deve essere emesso? In particolare per:

  • ogni tipo di rifiuto trasportato.
  • ogni produttore/detentore del rifiuto trasportato.
  • ogni operazione di recupero o smaltimento dei rifiuti (quindi se un rifiuto è destinato a più operazioni diverse di recupero, devono essere emessi tanti formulari quante sono le sue destinazioni).

Cosa accade se vengono trasportati i rifiuti senza il formulario o con dati incompleti o inesatti al suo interno? In questi casi è prevista una sanzione amministrativa da 1.600,00 a 9.300,00 euro per il trasporto di rifiuti non pericolosi. Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, invece, si applica la sanzione penale della reclusione fino a 2 anni e confisca del mezzo di trasporto utilizzato.

Come e dove acquistare il formulario di identificazione dei rifiuti

Il formulario di smaltimento dei rifiuti, prestampato con numero di serie progressivo, possono essere comprati solo presso le tipografie autorizzate dal Ministero dell’Economia e Finanze. Su ogni formulario rifiuti devono essere presenti le informazioni sui dati identificativi della tipografia e i suoi estremi dell’autorizzazione. Gli estremi seriali e numerici dei formulari devono risultare sulla loro fattura d’acquisto che deve essere annotata sul registro IVA, prima dell’uso dei formulari.

I Formulari di identificazione devono essere vidimati dalle Camere di Commercio della Provincia del territorio competente, ovvero quella in cui ha sede l’attività, oppure dall’Agenzia delle Entrate. Non bisogna sostenere alcun costo per la vidimazione dei formulari di smaltimento rifiuti e non c’è alcun diritto o imposizione tributaria.

Chi compila il formulario rifiuti

Il formulario rifiuti deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]” come sancisce l’art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale. Quindi chi produce il rifiuto deve compilare materialmente il formulario in modo corretto in tutte le sue parti, oltre che datarlo e firmarlo. Al suo interno deve quindi prestare attenzione a indicare le caratteristiche e la quantità dei rifiuti perchè è su di lui che ricade la responsabilità di assegnazione del codice CER (Codice Europeo del Rifiuto).

Tuttavia, capita spesso nel settore che la compilazione del formulario spesso viene fatta dal trasportatore del rifiuto, Questo è rischioso perchè in caso di errori a pagarne il prezzo rimane il produttore del rifiuto, unico responsabile della corretta redazione dei testi. Quindi, anche qualora sia il trasportatore che per comodità redige il formulario, le imprese produttrici devono sempre verificare la correttezza e la completezza delle informazioni indicate al suo interno. Sono solo due i casi in cui la corretta redazione del formulario rifiuti non è responsabilità de produttore dei rifiuti:

  • in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta;
  • in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, solo se il produttore/detentore ha ricevuto la quarta copia del formulario controfirmata e datata dal destinatario. Il termine di ricezione del documento è di 90 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Oppure se alla scadenza del termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del Formulario (alla Regione in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per le quali il termine aumenta a 180 giorni).

Quando il formulario di smaltimento dei rifiuti non serve

Ci sono dei casi in cui il formulario di smaltimento dei rifiuti non è obbligatorio. Ecco quali.

  • Trasporto di rifiuti urbani da parte dal gestore del servizio pubblico (compreso un delegato).
  • Trasporto di rifiuti non pericolosi da parte del produttore dei rifiuti in modo occasionale e saltuario, la cui quantità non sia superiore ai 30 Kg o ai 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs 152/2006).
  • Trasporto di rifiuti speciali da parte del produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario per conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione (anche in questo caso i rifiuti non devono superare la quantità di 30 kg o di 30 litri al giorno).
  • Trasporto di rifiuti da parte di soggetti abilitati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti prodotti per la loro attività.
  • Movimentazione dei rifiuti all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, comma 9, D.lgs 152/2006).
  • Trasporti transfrontalieri (art. 193 comma 7, D.lgs 152/2006).

Per trasporto “occasionale e saltuario” si intende un massimo di 4 trasporti annui oppure un quantitativo massimo trasportato di 100 chilogrammi o 100 litri sempre in questo lasso di tempo.