Rifiuti, norme più efficienti e aggiornate per le spedizioni

Cosa prevedono le norme approvate in via definitiva dal Consiglio sulle spedizioni di rifiuti sia all'interno che all'esterno dell'Ue

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il nuovo regolamento sulle spedizioni dei rifiuti vuole ridurre le spedizioni di rifiuti problematici verso paesi al di fuori dell’Ue, aggiornare le procedure di spedizione per rispecchiare gli obiettivi dell‘economia circolare e della neutralità climatica, ma anche ricorrere alla trasmissione e allo scambio di informazioni per via elettronica, migliorando il controllo dell’applicazione e contrastando le spedizioni illegali.

È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti, per contribuire a facilitarne la gestione ecologicamente corretta, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, così come è fondamentale ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso: due aspetti fondamentali per la transizione verso un‘economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tuttavia, dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione sono emerse sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.

Cosa prevede il Green deal

Il Green Deal europeo stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra, invitando, in tal senso la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti.

Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime.

Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà, tuttavia, un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è già stato modificato a più riprese e richiede altre modifiche sostanziali per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici del Green Deal europeo e del nuovo piano d’azione per l’economia circolare.

Gli obiettivi del nuovo regolamento

Alla luce di queste premesse il Consiglio ha adottato la revisione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti. Il regolamento riveduto punta a:

  • ridurre le spedizioni di rifiuti problematici verso paesi al di fuori dell’Ue
  • aggiornare le procedure di spedizione per rispecchiare gli obiettivi dell’economia circolare e della neutralità climatica
  • ricorrere alla trasmissione e allo scambio di informazioni per via elettronica
  • migliorare il controllo dell’applicazione e a contrastare le spedizioni illegali.

Stabilisce, inoltre, misure volte a garantire che i rifiuti siano inviati solo verso destinazioni in cui siano trattati adeguatamente in modo ecologicamente corretto.

Altre particolarità relative al nuovo regolamento

In base alle nuove norme, i rifiuti non possono essere inviati verso paesi non appartenenti all’OCSE a meno che il paese non indichi la propria volontà di importare tali rifiuti e possa dimostrare una loro gestione ecologicamente corretta attraverso un audit preliminare condotto da soggetti indipendenti e un monitoraggio effettuato dalla Commissione.

Con questo nuovo regolamento si attua a livello di Unione la Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. La Convenzione di Basilea mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

Il regolamento attua, inoltre, a livello di Unione un emendamento, in particolare, della Convenzione di Basilea, il cd. “emendamento divieto”, che stabilisce un divieto generale di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di smaltimento e recupero dai paesi elencati nell’allegato VII della Convenzione.

Per garantire una reale transizione verso un’economia circolare per le spedizioni di rifiuti dal loro luogo di origine al miglior luogo di trattamento di tali rifiuti è opportuno tenere conto del principio di prossimità, nonché dell’efficienza dei materiali e della necessità di ridurre l’impronta ambientale dei rifiuti.

Occorre evitare doppioni rispetto alla normativa dell’Unione relativa al trasporto di alcuni materiali che potrebbero essere classificati come rifiuti ai sensi del regolamento. La raccolta e la conduzione delle acque reflue attraverso i sistemi fognari a norma della pertinente legislazione dell’Unione non dovrebbero essere considerate come trasporto di rifiuti ai sensi del nuovo regolamento.

I principali topic del Regolamento

Il Regolamento in particolare:

  • vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE, tranne se convenuto e autorizzato nell’ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, secondo cui, prima di procedere all’esportazione, i notificatori all’interno dell’UE e gli esportatori verso paesi terzi sono tenuti a darne notifica ai paesi di spedizione, destinazione e transito e a ricevere da questi una conferma scritta. Stabilisce anche termini e scadenze specifici per garantire un processo efficiente. Invece, le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero che rientrano nella categoria dei “rifiuti verdi” continueranno a essere autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione
  • mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE. Il regolamento riveduto introduce un divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi verso paesi non appartenenti all’OCSE. Questi ultimi possono dichiarare, dopo un determinato lasso di tempo, la propria volontà di importare rifiuti di plastica dall’UE, se rispettano norme rigorose in materia di gestione dei rifiuti. La loro richiesta deve essere valutata positivamente dalla Commissione prima che il divieto possa essere revocato. I rifiuti di plastica non pericolosi possono essere esportati verso paesi appartenenti all’OCSE nell’ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ma saranno soggetti a un controllo specifico da parte della Commissione.

Le esclusioni

Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del Regolamento:

  • i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883, dalla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti
  • i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti
  • le spedizioni di rifiuti radioattivi come definiti dall’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio
  • le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi
  • le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE o da altra legislazione dell’Unione pertinente
  • le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per i mangimi e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono
  • le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico
  • le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico
  • le navi battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione delle navi che: i) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero o ii) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.

La gestione ecologicamente corretta

Il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Ai fini dell’esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell’Unione. Nel valutare l’equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione, ma vige l’obbligo di dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione.

Le sanzioni

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono debitamente tener conto:

  • della natura, gravità e entità della violazione
  • del carattere doloso o colposo della violazione
  • della capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile
  • dei benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati
  • del danno ambientale causato dalla violazione
  • di qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio
  • del fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente
  • di qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.

Gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre le sanzioni in caso di violazione del regolamento, se pertinenti. In particolare:

  • sanzioni pecuniarie
  • la revoca o la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento
  • l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.

La votazione del Consiglio conclude la procedura di adozione. Il regolamento sarà ora firmato dai colegislatori, per poi essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.