Il secondo appuntamento con il pagamento della rata della rottamazione quater si avvicina. I diretti interessati devono passare alla cassa entro e non oltre il 30 novembre 2023. La prima scadenza era stata fissata per lo scorso 31 ottobre 2023 – i cui cinque giorni di tolleranza avevano fatto slittare il termine ultimo del pagamento al 6 novembre 2023 -: adesso, invece, è tempo di iniziare a pianificare i prossimi versamenti. Ricordiamo che, nel caso in cui dovessero essere effettuati in ritardo, si corre il rischio di decadere dal piano agevolato di rientro, che è stato accordato direttamente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
La nuova data da rispettare è quella del 30 novembre 2023. Anche in questo caso viene applicato il periodo di tolleranza di cinque giorni: questo significa, in altre parole, che verranno considerati validi anche i versamenti effettuati fino al prossimo 5 dicembre 2023.
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Rottamazione quater: scade la seconda rata
Il 30 novembre 2023 scade la seconda rata della rottamazione quater. I contribuenti sono tenuti a provvedere al versamento di quanto dovuto. L’importo corrisponde al 10% dell’intero ammontare da versare e che è stato comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate Rottamazione a seguito dello stralcio di sanzioni ed interessi.
Con questa operazione, sostanzialmente, si andrà a chiudere la prima tornata di versamenti: la prima, che è stata corrisposta entro lo scorso 31 ottobre (o il 6 novembre tenendo conto del periodo di tolleranza di cinque giorni) e quella che verrà effettuata a fine mese. I contribuenti, in questo modo, hanno avuto la possibilità di saldare il 20% di quanto dovuto complessivamente a seguito della decisione di aderire alla rottamazione quarter delle cartelle esattoriali.
Come avranno ben capito i diretti interessati il calendario, in questo periodo, è fitto, perché il pagamento delle prime due rate risulta essere particolarmente vicino. Anche per la scadenza in programma il prossimo 30 novembre 2023 viene applicato il termine di tolleranza di cinque giorni. Questo significa che tutti i versamenti effettuati fino al prossimo 5 dicembre 2023 vengono considerati validi a tutti gli effetti. Chi dovesse effettuare il pagamento dopo questa data o lo dovesse fare in maniera insufficiente perderà completamente i benefici previsti dall’agevolazione.
L’addebito diretto sul conto corrente
I contribuenti, in vista del prossimo versamento, hanno la possibilità di richiedere l’addebito delle rate direttamente sul conto corrente. Chi volesse usufruire di questa opportunità deve tenere bene a mente il calendario. La modalità di versamento che abbiamo appena descritto è subordinata alla ricezione di una mail di riscontro entro i dieci giorni antecedenti alla scadenza.
Questo significa che per il versamento del 30 novembre è necessario aver ricevuto la mail di conferma prima dello scorso 17 novembre. Chi l’avesse ricevuta può star tranquillo: l’addebito verrà effettuato sul conto corrente. Chi, invece non la dovesse aver ricevuta dovrà procedere ad effettuare il pagamento in maniera diversa.
I prossimi pagamenti
Entro il 30 novembre – o entro il 5 dicembre 2023 – i contribuenti dovranno aver versato un importo pari al 20% delle somme che complessivamente devono a titolo di definizione agevolata. Per quanto riguarda il rimanente 80%, i soggetti che hanno aderito alla rottamazione quater dovranno effettuare i versamenti rispettando il piano di rateazione che è stato scelto in sede di domanda. Complessivamente sono previste un massimo di 16 quote, che a partire dal 2024 dovranno essere versate con le seguenti scadenze:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
Le scadenze che abbiamo appena visto cambiano per i contribuenti che abbiano la residenza o la sede legale od operativa nei territori che sono stati colpiti dall’alluvione dello scorso mese di maggio. In questo caso la scadenza della rottamazione quater è stata prorogata di tre mesi. Il termine di pagamento della prima o unica rata è stato quindi posticipato al mese di gennaio 2024.
Cosa succede a chi non rispetta le scadenze
Rispettare le scadenze della rottamazione quater è importante per poter continuare a beneficiare dei vari vantaggi previsti dalla definizione agevolata.
I contribuenti hanno l’obbligo di versare quanto dovuto entro i termini previsti, sfruttando, eventualmente anche i cinque giorni di tolleranza. Nel caso in cui il versamento non venga effettuato o sia effettuato in maniera insufficiente fa ritornare il contribuente sulla via ordinaria di recupero del credito. A questo punto non dovrà restituire unicamente le somme dovute a titolo di definizione agevolata, ma anche le sanzioni e gli interessi. L’Agenzia delle Entrate Riscossioni, a questo punto, avrà la possibilità di riprendere l’attività di recupero coattivo.
Le regole della rottamazione quater
La rottamazione quater, sostanzialmente, ha ripreso le regole che erano previste dalle precedenti edizioni della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, in particolar modo per quanto riguarda le ipotesi di versamento insufficiente o di omesso pagamento.
A dare importanza al rispetto del calendario è l’articolo 1, comma 244 della Legge di Bilancia 2023, il quale prevede che:
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.
Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, non versare quanto dovuto nei tempi previsti fa decadere dalle agevolazioni ottenute con la rottamazione quater. Oltre agli importi comunicati dall’AdER dovranno essere versati interessi e sanzioni.