Partite Iva nel mirino del Fisco: tutte le sanzioni e come mettersi in regola

Nel caso in cui si siano commessi errori o omissioni nella propria dichiarazione dei redditi, è possibile fare un ravvedimento operoso presso l'Agenzia delle entrate. Quanto si paga di sanzioni?

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Redazione

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Forse non tutti sanno che, nel caso in cui si siano ricevute lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate recanti richieste di regolarizzazioni di pagamenti, è possibile effettivamente mettersi in regola, pagando una determinata sanzione a seconda della violazione o dell’inadempienza commessa.

È ad esempio il caso delle migliaia di italiani con partite Iva che in questi giorni stanno ricevendo le cosiddette lettere di compliance inviate dal Fisco. Si tratta di liberi professionisti e lavoratori autonomi rispetto cui l’Agenzia delle Entrate ha rilevato delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia stessa.

Cos’è e come funziona un ravvedimento operoso

Questi contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni, che varia a seconda del tempo trascorso dalle violazioni stesse. Questa “messa in regola” ha un nome preciso: si chiama ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso consiste proprio nella possibilità di regolarizzare le violazioni e omissioni tributarie prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza: in via spontanea, quindi, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse.

A differenza del passato, oggi il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.

Quanto si paga di sanzioni: tutte le cifre

La domanda che tutti voi ci fate è: ma a quanto ammonta la sanzione? La multa è ridotta seguendo questo schema:

  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

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Cos’è il “ravvedimento sprint”

C’è poi il cosiddetto “ravvedimento sprint”, che comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo. Nei primi 14 giorni è possibile sanare l’omesso versamento con sanzioni calibrate in rapporto all’effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la sanzione dello 0,50% (ossia 0,10% x 5 giorni = 0,50%) e così via. Dal 15esimo giorno al 30esimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50%.

Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione prevista, il contribuente partita Iva deve anche procedere al versamento degli interessi di mora. Dal 1° gennaio 2022 il tasso vigente è pari a 1,25%.

Come si paga un ravvedimento operoso

Una volta capito quanto bisogna versare per mettersi in regola con il Fisco, come si fa? Per i versamenti è necessario utilizzare alcun modelli messi a disposizione dall’AE stessa:

  • il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
  • il modello F23 per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti
  • l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
  • l’F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (qui trovate l’elenco completo dei codici).

Forfettari si preparano alla fatturazione elettronica

A proposito di partite Iva, ricordiamo anche che presto anche i lavoratori a partita Iva forfettari dovranno passare alla fatturazione elettronica. A questo proposito sono diversi i software che offrono questo servizio. Tra questi, i più utilizzati sono:

Per ulteriori info sulla fatturazione elettronica, vi rimandiamo alla guida completa realizzata da QuiFinanza, che potete scaricare gratuitamente qui.

 

In collaborazione con Libero SiFattura