Non hai versato l’Iva? È un reato penale: come sanare subito l’errore

Il mancato versamento dell'Iva costituisce un reato penale. È possibile però sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche per gli omessi versamenti Iva periodici o relativi alla dichiarazione annuale. Grazie a questo strumento, il contribuente inadempiente ha la possibilità di ridurre le sanzioni. È necessario, però, che la posizione venga sanata prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate.

È bene ricordare, comunque, che gli eventuali omessi versamenti Iva oltre i 250.000 euro all’anno costituiscono un reato sanzionabile penalmente.

I contribuenti che risultino essere passivi Iva devono effettuare i versamenti dell’imposta, così come dalle liquidazioni mensili o trimestrali. Devono inoltre provvedere ad effettuare il pagamento basandosi su quanto emerge dalla dichiarazione Iva annuale. Il contribuente che non dovesse rispettare questi adempimenti è soggetto ad alcune sanzioni. L’ammontare delle multe corrisponde al 30% dell’omesso versamento. Questo importo può essere ridotto usufruendo dei vantaggi previsti dal ravvedimento operoso.

Vediamo nel dettaglio come si devono comportare i contribuenti per sanare gli omessi versamenti iva e contenere il più possibile le eventuali sanzioni.

Versamenti Iva: il ravvedimento operoso

Attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente ha la possibilità di rimediare in maniera autonoma agli omessi versamenti di tributi. Perché questo strumento sia valido, deve essere utilizzato prima che intervenga l’amministrazione finanziaria.

Il ravvedimento operoso permette di ottenere alcuni vantaggi: il più importante consiste nella possibilità di versare l’imposta evasa con delle sanzioni ridotte. Per poter usufruire correttamente di questo strumento è necessario che il calcolo delle sanzioni avvenga in maniera corretta. Questo ragionamento ha un significato particolare nel momento in cui ci si riferisce agli omessi versamenti Iva: il calcolo delle somme che devono essere versate deve necessariamente tenere conto di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs n. 471/97 e dal D. Lgs. n. 472/97. Queste normative permettono ai soggetti passivi Iva, che sono colpevoli di alcune violazioni delle norme tributarie, di sfruttare il ravvedimento operoso per versare l’imposta omessa e gli interessi di mora.

L’istituto del ravvedimento operoso permette di ottenere una riduzione delle sanzioni, che risulta essere commisurata alla distanza tra la scadenza del tributo e il momento in cui è stata sanata la negligenza. In altre parole, più viene effettuata velocemente l’operazione, maggiore risulterà essere la riduzione della sanzione.

Come applicare il ravvedimento operoso

Per quanto riguarda gli omessi versamenti Iva, prima di poter applicare il ravvedimento operoso, è necessario andare ad individuare le norme relative alle sanzioni e poi andare ad applicare le riduzioni che sono previste direttamente dall’articolo 13 del D. Lgs n. 472/97.

Le sanzioni risultano essere diverse a seconda che si debba porre rimedio ad un’infedele presentazione della dichiarazione o ad un’omessa fatturazione. Caso diverso costituisce quello relativo ad un mancato versamento. In ogni caso, prima viene effettuata l’operazione, maggiore sarà la convenienza per il contribuente.

Gli omessi versamenti

Per quanto riguarda gli omessi versamenti, la norma prevede una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’imposta che non è stata versata o che è stata versata in ritardo. Nel caso in cui il ravvedimento venga effettuato entro i 90 giorni successivi, la sanzione scende dal 30% al 15%, permettendo al contribuente di ottenere un importante risparmio.

Per poter procedere con il ravvedimento operoso, il contribuente deve utilizzare il Modello F24 e provvedere a versare i seguenti importi:

  • l’imposta precedentemente non versata;
  • gli interessi di mora, il cui saggio legale è pari al 5% per il 2023. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 1991 ed utilizzando come anno di imposta quello nel quale è stata commessa la violazione;
  • le sanzioni in misura ridotta, per le quali deve essere utilizzato il codice tributo 8904.

Nel caso in cui non dovessero essere versati questi importi, il ravvedimento operoso non viene considerato come perfezionato.

Omesso versamento Iva: le sanzioni penali

L’eventuale omesso versamento Iva costituisce a tutti gli effetti un illecito amministrativo. Diventa, comunque, un semplice reato tributario nel caso in cui l’imposta evasa risulti essere inferiore a 250.000 euro. La sanzione prevede l’applicazione della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Perché l’omesso versamento diventi un reato a tutti gli effetti è necessario che il ritardo si protragga oltre il 27 dicembre dell’anno successivo rispetto al periodo d’imposta di riferimento. In altre parole, l’omesso versamento Iva diventa reato nel momento in cui l’imposta non pagata superi i 250.000 euro e il versamento non sia stato effettuato fino al 27 dicembre dell’anno successivo, rispetto a quando era necessario adempiere a questo obbligo.

Quando l’omesso versamento non viene punito

L’omesso versamento dell’Iva non viene punito nel caso in cui, prima della dichiarazione del dibattito di primo grado, gli eventuali debiti tributari, comprese le eventuali sanzioni e gli interessi, vengono estinti a seguito di un pagamento integrale dei debiti dovuti.

Nel caso in cui il debitore dovesse avvalersi della rateazione, i pagamenti dovranno concludersi in un tempo massimo di sei mesi dall’udienza di apertura del dibattimento. Il comma 3 dell’articolo 13 del D. Lgs n. 75/00 prevede che, nel caso in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado il debito risulta essere in fase di estinzione attraverso la rateizzazione, viene dato un termine di tre mesi per pagare il debito residuo.

Quando si vengono a creare queste situazioni, la prescrizione è sospesa. Il Giudice, inoltre, ha la possibilità di prorogare, una volta sola, questo termine per tre mesi.

Il potere di accertamento

Nel momento in cui il contribuente utilizza il ravvedimento operoso comporta il rinvio dei termini di decadenza degli accertamenti della violazione commessa. Quando viene presentata la dichiarazione integrativa, infatti, i termini di decadenza dell’accertamento delle imposte sui redditi e sull’Iva prendono come riferimento la dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica.