Errori con l’Iva? Ecco come sanare i mancati versamenti

L'Agenzia delle Entrate spiega come sanare eventuali mancati versamenti e l'omessa fatturazione: ecco tutte le info utili

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

È possibile procedere con la regolarizzazione dell’Iva a seguito di un mancato versamento? Quali sono le operazioni che i contribuenti devono effettuare per mettersi in regola con il fisco? A fornire delle indicazioni precise e ben dettagliate su come si debbano comportare i diretti interessati ci ha pensato l’amministrazione finanziaria, la quale ha dato delle indicazioni precise e ben dettagliate sulle modalità da adottare per pagare l’imposta ed effettuare il versamento delle sanzioni. Le indicazioni risultano essere di particolare importanza sia per il consumatore finale che per il soggetto passivo.

Attraverso la risposta n. 450 del 20 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fornire le indicazioni ai contribuenti per porre rimedio ad eventuali comportamenti omissivi, che avevano come oggetto la mancata presentazione della dichiarazione Iva la mancata fatturazione. La presa di posizione dell’AdE è scaturita da una particolare vicenda, che ha coinvolto un’azienda italiana che cura alcuni servizi relativi alle aste immobiliari.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il documento provvede a spiegare come e quando sia necessario avvalersi del ravvedimento operoso: questo istituto, però, non prevede il cumulo giuridico. Ma soprattutto la dichiarazione presentata oltre novanta giorni la scadenza del termine di presentazione – ad ogni modo – deve essere ritenuta omessa.

Omessa fatturazione e dichiarazione Iva

A presentarsi al cospetto dell’Agenzia delle Entrate per chiedere informazioni è una società domiciliata e registrata ai fini Iva in Italia. L’azienda è presente nel nostro paese dal mese di aprile 2024 attraverso un rappresentante fiscale. La sua attività, strettamente legata alle aste immobiliari, è quella di fornire dei servizi relativi all’organizzazione e alle relative vendite.

La disciplina Iva prevede che la società addebiti l’Iva per i servizi prestati relativi agli immobili situati in Italia a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti in Italia. Contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, l’azienda fin dal 2016 e fino dalla sua registrazione ai fini Iva non ha mai provveduto a dichiarare le suddette operazioni.

Adesso avrebbe intenzione di provvedere a sanare la situazione, pagando l’imposta e gli interessi. Oltre a versare le dovute sanzioni ridotte, così come previsto dal ravvedimento operoso.

Violazioni da regolarizzare

La società, in altre parole, deve regolarizzare una serie di violazioni, tra le quali ci sono:

  • la mancata fatturazione;
  • la mancata registrazione delle operazioni imponibili;
  • l’omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva;
  • la mancata tenuta delle scritture contabili.

Nella domanda posta all’Agenzia delle Entrate, la società chiede espressamente come debba essere pagata l’imposta e le relative sanzioni, sia per le forniture B2C che B2B. Un ulteriore problema da prendere in considerazione è che i prezzi pattuiti non comprendono l’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nel dettaglio, ha fornito tutte le indicazioni e le istruzioni necessarie perché il contribuente possa regolarizzare la propria posizione.

Iva da versare: quale importo

L’AdE rammenta che l’Iva funziona con il sistema della rivalsa. Questo è, in estrema sintesi, un meccanismo attraverso il quale, nei vari passaggi, l’Iva viene addebitata da soggetto passivo a soggetto passivo fino a quando si arriva al consumatore finale. Su quest’ultimo, alla fine, pesa l’onere dell’imposta.

Seguendo le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che il prezzo che è stato incassato o consolidato per il servizio reso deve essere considerato – almeno in via generale – comprensivo dell’imposta, nel caso in cui il cessionario/committente non può beneficiare della relativa detrazione (come avviene per i consumatori finali). Viene considerato, invece, al netto dell’Iva, se il cessionario/committente può applicare la detrazione: questo avviene quando il cessionario/committente risulti essere un soggetto passivo d’imposta.

Obblighi di contabilità

La società si è resa responsabile della violazione degli obblighi contabili. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la previsione di un’unica penalità per le scritture/documenti che non sono stati tenuti e conservati nel rispetto della legge.

Cambia, invece, il discorso per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi d’imposta: non è, infatti, possibile usufruire del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, perché le violazioni si configurano di anno in anno.

Per mettersi in regola, la società è tenuta ad istituire i libri e i registri necessari ed emettere le fatture per le operazioni effettuate. A questo punto dovrà provvedere al versamento della sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, che potrà essere ridotta ai sensi del ravvedimento operoso per ogni periodo d’imposta sanato e non una sola volta per tutte le violazioni compiute.

Dichiarazione di inizio o variazione attività

Per quanto riguarda, invece, la tardiva dichiarazione di inizio o variazione attività, la violazione risulta essere sanabile in qualsiasi momento, in base all’articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 471.

La sanzione può essere ridotta ad un quinto del minimo se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dall’invito dell’ufficio a regolarizzare.

Omessi versamenti Iva

I versamenti Iva costituiscono, in estrema sintesi, il cardine attorno al quale ruota tutto il sistema fiscale italiano. Per rimettere tutte le carte in regola, il contribuente – per ogni singolo periodo d’imposta – deve:

  • provvedere ad emettere tutte le fatture che mancano. La data di emissione dovrà corrispondere a quella in cui è stata emessa, mentre quella dell’operazione corrisponde al giorno dell’incasso;
  • comunicare i dati delle liquidazioni periodiche che non state effettuate, sempre che la regolarizzazione non avvenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva;
  • presentare la dichiarazione Iva e provvedere a versare l’imposta dovuta con i relativi interessi.

Sarà, inoltre, necessario versare le sanzioni previste per le seguenti omissioni:

  • fatturazione (e registrazione);
  • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche;
  • versamento dell’Iva dovuta;
  • presentazione della dichiarazione Iva.

In sintesi

I contribuenti hanno la possibilità di mettersi in regola nel momento in cui omettono di effettuare i versamenti Iva e non presentano le relative dichiarazioni. Quando la dimenticanza copre più anni, non è possibile utilizzare il ravvedimento operoso per i vari periodi d’imposta, ma ogni singolo anno deve essere gestito separatamente.

Nel caso in cui non siano state emesse fatture per servizi resi nel passato, è possibile emetterne una al più tardi con la data della reale emissione. La data dell’operazione deve essere la stessa dell’incasso.