Fattura elettronica, a rischio sanzione se emessa troppo tardi. Multe fino a 2.000 euro

In caso di emissione tardiva di una fattura elettronica le sanzioni possono arrivare fino a 2.000 euro. Le scadenze da rispettare per non sbagliare

Pubblicato: 26 Maggio 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’articolo 6 del DLGS n. 471/97 prevede alcune sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa tardivamente. Il suo importo varia tra il 90% ed il 180% dell’imponibile che non è stato documentato in maniera corretta. L’importo fisso delle sanzioni oscilla tra 250 e 2.000 euro nel caso in cui la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Ma quando una fattura elettronica si può ritenere emessa in ritardo? In un primo momento il documento doveva essere prodotto entro ventiquattro ore da quando l’operazione veniva considerata effettuata. Per le fatture differite, invece, come termine di emissione si considera il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui l’operazione risulta essere conclusa.

Cerchiamo di capire quando una fattura elettronica viene considerata emessa in ritardo oggi come oggi e, soprattutto, come funziona il sistema sanzionatorio.

Fattura elettronica: entro quando deve essere emessa

La fattura elettronica deve essere emessa entro termini ben precisi, che dipendono dal tipo di documento che deve essere prodotto. I contribuenti, infatti, possono redigere, a scelta, una:

  • fattura elettronica immediata;
  • fattura elettronica differita.

L’articolo 1, comma 3 del DLGS n. 127/2015 prevede che una fattura elettronica risulti essere emessa a tutti gli effetti nel momento in cui è stata trasmessa al Sistema di Interscambio (Sdi). E che, soprattutto, non risulti essere scartata da quest’ultimo.

La fattura elettronica immediata

Una fattura elettronica immediata, in estrema sintesi, accompagna un determinato bene o certifica che è stato percepito un determinato compenso per un servizio che è stato reso. Come abbiamo visto, in un primo momento doveva essere emessa entro ventiquattro ore dall’operazione. Adesso i contribuenti hanno un po’ più di tempo: deve essere emessa entro 12 giorni dal momento in cui è stata effettuata l’operazione.

Per la cessione dei beni, il conteggio dei giorni parte dal momento in cui i beni sono stati spediti o consegnati al cliente. Per le prestazioni dei servizi, invece, dal momento in cui è stato ricevuto il pagamento.

La fattura elettronica differita

Il contribuente ha la possibilità di optare – sia per la cessione di beni che per la prestazione dei servizi – per la fattura differita. Questo particolare documento si discosta da quello tradizionale per la data di emissione rispetto alla consegna dei beni o dal termine di erogazione di un determinato servizio e dal loro pagamento.

Siamo davanti, in altre parole, ad un’importante semplificazione per le imprese, perché hanno la possibilità di riepilogare all’interno di un unico documento fiscale i pagamenti che sono stati eseguiti da un cliente nel corso di un mese solare.

Il contribuente deve provvedere ad emettere e registrare la fattura elettronica differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo rispetto al quale i beni vengono spediti o consegnati. O rispetto a quando le prestazioni risultino essere state effettuate realmente. All’interno del documento, comunque vada, è obbligatorio indicare il mese di riferimento delle prestazioni. L’operazione rientrerà nella liquidazione periodica Iva del mese di riferimento e dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo.

Proviamo ad effettuare un esempio: nel caso in cui un servizio venga effettuato nel corso del mese di gennaio e la fattura differita viene emessa entro il 15 febbraio, l’Iva entra nella liquidazione periodica di gennaio e deve essere versata entro il 16 febbraio. Questo obbligo rende complicata la gestione fiscale delle operazioni: è il motivo per cui la maggior parte delle aziende tende a non posticipare l’emissione dei documenti fiscali.

Tardiva emissione della fattura elettronica: le sanzioni

Fatte queste doverose premesse, una domanda diventa ovvia: cosa succede nel caso in cui una fattura elettronica viene emessa in ritardo? Dal 1° gennaio 2019, in caso di fattura elettronica non emessa o emessa in modo tardivo, l’articolo 6 del DLGS n. 47/97 prevede una sanzione che varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un importo minimo di 500 euro. La sanzione dovuta varia da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro nel caso in cui la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

In alternativa tra di loro trovano applicazione gli istituti del cumulo giuridico – previsto dall’articolo 12 del DLGS n. 472/97 – e del ravvedimento operoso – previsto dall’articolo 13 del DLGS n. 472/97 -. Volendo sintetizzare al massimo, le sanzioni previste sono le seguenti:

  • se la data di emissione della fattura è oltre i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’’operazione. Entro la liquidazione periodica Iva: sanzione minima di 250 euro. Oltre la liquidazione periodica dell’IVA: dal 90% al 180% dell’Iva, con sanzione minima di 500 euro;
  • se la data di emissione della fattura è oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Entro la liquidazione periodica Iva: sanzione minima di 250 euro. Oltre la liquidazione periodica dell’IVA: dal 90% al 180% dell’Iva, con sanzione minima di 500 euro.

Cosa succede al cessionario o al committente

Una fattura elettronica emessa in ritardo ha delle conseguenze anche sul soggetto cessionario o committente, che non vede arrivare la fattura entro i termini da parte del prestatore. Per non incorrere in una sanzione – che può arrivare ad essere pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione – il committente o cessionario deve emettere:

  • un’autofattura da regolarizzazione entro quattro mesi dalla data dell’operazione, andando ad indicare nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore;
  • nel caso in cui abbia ricevuto una fattura irregolare, deve trasmettere un’autofattura, previo pagamento dell’imposta, entro trenta giorni dalla registrazione.

Con la trasmissione dell’autofattura al Sistema di Interscambio viene sostanzialmente sostituito l’obbligo di presentazione della fattura in formato analogico presso gli uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate.

In sintesi

Le fatture elettroniche devono essere emesse entro e non oltre il dodicesimo giorno rispetto a quando la merce è stata spedita o consegnata al cliente. In caso di prestazione di servizi, il conteggio parte dal ricevimento del pagamento.

Discorso diverso per chi ha optato per la fatturazione elettronica differita – più difficile da gestire dal punto di vista fiscale – per la quale la deadline è il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

Nel caso in cui non vengono rispettate queste scadenze sono previste delle sanzioni, che possono essere particolarmente pesanti.