Superbonus, la data della fattura determina il valore dell’agevolazione. I chiarimenti dell’AdE

La fattura scarta dall'SdI non fa perdere il diritto ad ottenere le agevolazioni previste dal superbonus. Ma il documento corretto deve essere inviato entro cinque giorni

Pubblicato: 16 Maggio 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

La data della fattura è il parametro fondamentale per determinare quando spettano le agevolazioni previste dal superbonus. A intervenire su questo argomento è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello n. 103 del 13 maggio 2024, dove è stato sottolineato che la data di emissione della documento è l’elemento fondamentale per determinare l’agevolazione.

Nel caso in cui la fattura dovesse essere scartata dal Sistema di Interscambio, il documento viene considerato come non emesso. Nel caso in cui l’errore che ha determinato lo scarto viene corretto entro i cinque giorni successivi alla data di ricezione del messaggio, l’emissione della fattura viene considerata come tempestiva e la data di riferimento del documento risulta essere quella originaria.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo come sia determinante la data di emissione della fattura per le agevolazioni previste dal superbonus.

Superbonus, cosa succede se la fattura è scartata dallo SdI

L’Agenzia delle Entrate continua a fornire nuovi chiarimenti in materia di superbonus. Questa volta al centro delle indicazioni fornite dagli uffici del fisco c’è lo sconto in fattura. Le indicazioni sono arrivate attraverso la risposta all’interpello n. 103 del 13 maggio 2024, dove si è preso spunto da una richiesta di delucidazioni presentate da un istante. Il caso preso in esame, sostanzialmente, è il seguente: un’azienda ha inviato la fattura al Sistema di Interscambio il 30 dicembre 2023. Ma ha ricevuto il messaggio di scarto nel corso dei primi giorni di gennaio 2024.

A questo punto l’istante si domanda quale debba essere la corretta percentuale dell’agevolazione che spetta. Per quanto riguarda il superbonus, infatti, per l’anno 2024 è prevista una riduzione dal 110 o 90% al 70%.

Il quadro normativo

Prima di fornire una risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sul quadro normativo di riferimento. E si è andata a soffermare sui criteri che vengono adottati per determinare a quanto ammonti l’agevolazione. Come già chiarito in precedenza, attraverso la risposta all’interpello n. 1/2024, in assenza di un pagamento, quando c’è lo sconto in fattura si deve far riferimento alla data di emissione della stessa da parte del fornitore.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 23/2022, aveva chiarito che alla data di emissione della fattura – attraverso la quale si è esercitata l’opzione – deve ritenersi incassato il provento.

La situazione cambia nel caso in cui dovesse esserci uno scarto da parte del Sistema di Interscambio. Una particolarità, a ogni modo, già affrontata in passato e che è stata al centro di alcuni chiarimenti nel corso di Telefisco 2024. L’Agenzia delle Entrate ha precisato ancora una volta che:

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

È necessario rammentare, a ogni modo, che una fattura scartata non esiste, almeno sotto il profilo giuridico. In altre parole non viene considerata come emessa.

Superbonus, fa fede la data di emissione della fattura

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che è possibile fare riferimento a un ulteriore caso. Quello relativo alla correzione degli errori entro i cinque giorni dalla ricezione del messaggio relativo allo scarto della fattura. Nel momento in cui si dovesse venire a generare questa situazione, la correzione degli errori e il nuovo invio entro il termine di cinque giorni fanno sì che la fattura possa essere considerata come emessa.

Da ricordare, inoltre, che la circolare n. 13/2018, chiariva esplicitamente che:

La fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Questo significa, in altre parole, che una fattura, quando viene scartata dal SdI, ma viene nuovamente inviata entro cinque giorni deve essere considerata emessa tempestivamente. Ma non solo: la data di riferimento è quella della fattura trasmessa originariamente.
Nel caso preso in esame, a questo punto, il superbonus spetta nella misura prevista nel momento in cui la fattura veniva emessa originariamente. Non importa se è stata scartata e inviata nuovamente.
L’Agenzia delle entrate effettua un’ulteriore precisazione in relazione alle fatture immediate, che devono essere trasmesse all’SdI entro 12 giorni dall’emissione. Anche in questo caso, la fattura risulta emessa e lo sconto applicato, se vengono rispettati i termini indicati.

Fattura, entro quando deve essere inviata

La fattura deve essere inviata entro 12 giorni all’SdI. La scadenza è tassativa e non può essere posticipata nemmeno di un giorno anche quando la scadenza capita in un giorno festivo.

Quanti non dovessero inviare la fattura elettronica nei tempi previsti dalla normativa vanno in contro alle sanzioni previste dall’articolo 6 del DLGS n. 471/97. Nel caso in cui la violazione delle tempistiche non dovesse andare a incidere sui tempi del calcolo dell’IVA, la sanzione amministrativa prevista varia da 250 a 2.000 euro.

La situazione cambia, invece, nel caso in cui si dovessero verificare i seguenti casi:

  • fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata: la sanzione prevista varia dal 90 al 180% dell’imposta. L’importo minimo è, comunque vada, 500 euro;
  • violazione della fatturazione elettronica per importi esenti, non imponibili o non soggetti a IVA: la sanzione varia dal 5 al 10% dei corrispettivi.

In sintesi

Le agevolazioni previste dal superbonus non si perdono nel caso in cui la fattura venga scartata dal Sistema di Interscambio. Per non perdere le agevolazioni e, soprattutto, riuscire a ottenere quelle in vigore nel momento dell’emissione della fattura, è necessario correggere il documento scartato e inviarlo nuovamente entro cinque giorni.

Nel momento in cui vengono rispettate queste scadenze non decade il diritto a ottenere lo sconto in fattura previsto dal superbonus.