Compensazioni fiscali, come si calcola la soglia dei 100mila euro che ne vieta l’utilizzo

L'Agenzia delle Entrate, attraverso un'apposita circolare, fornisce le istruzioni per determinare se si ha diritto o meno a ricorrere alle compensazioni fiscali

Pubblicato: 9 Luglio 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Arrivano le istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate per gestire le compensazioni quando si hanno dei debiti con il fisco che superano i 100.000 euro. Attraverso la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, sono state fornite le indicazioni ai contribuenti, i quali sono alle prese con alcune novità che riguardano le compensazioni, introdotte attraverso l’articolo 1, commi da 94 a 98 della Legge n. 213/2023 – la cosiddetta Legge di Bilancio – e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 39/2024 – il Decreto Agevolazioni -.

Compensazioni, arriva il giro di vite

Il legislatore ha messo in campo un vero e proprio giro di vite per quanto riguarda le compensazioni. A finire sotto la lente d’ingrandimento sono i contribuenti che abbiano delle iscrizioni a ruolo per delle imposte non pagate per un importo superiore a 100.000 euro. Nello specifico, sono interessati dalle novità i contribuenti che abbiano dei carichi affidati all’agente della riscossione per degli atti che sono stati emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Volendo semplificare al massimo stiamo parlando delle persone che hanno degli arretrati con il fisco pari ad almeno 100.000 euro. Per carichi affidati all’agente della riscossione si intendono gli atti per i quali sono arrivate delle notifiche di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

I contribuenti che si dovessero trovare in questa situazione non possono effettuare le compensazioni orizzontali delle imposte e dei tributi previsti dall’articolo 17 del Decreto legislativo n. 241/1997, fatta eccezione dei crediti Inps ed Inail.

Come individuare le pendenze rilevanti per la soglia dei 100.000 euro

Come abbiamo anticipato in precedenza, concorrono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro tutti i tributi, le imposte e le sanzioni non pagate dal contribuente. E che sono state affidate all’agente della riscossione per le pratiche di recupero. Rientrano in questo tetto gli importi:

  • per i quali risulti essere scaduto il termine di pagamento del debito;
  • non sia stato emanato un provvedimento attraverso il quale la pratica è stata sospesa;
  • non siano in corso dei piani di rateazione.

Cosa significa tutto questo in estrema sintesi? Nel caso in cui un contribuente dovesse avere in carico due ruoli di importo pari rispettivamente a 50.000 e 60.000 euro – e quindi superiori, complessivamente, alla soglia di 100.000 euro – ma uno di questi sia oggetto di un piano di rateazione, questo ruolo non avrà alcuna rilevanza ai fini del conteggio. In altre parole il contribuente ha la possibilità di ricorrere alla compensazione perché non ha superato la soglia dei 100.000 euro.

Compensazioni e carichi oggetto di rateazione

Il Decreto Agevolazioni, ai fini del calcolo della soglia dei 100.000 euro, ha previsto che tra le pendenze in capo ai contribuenti non debbano essere considerate quelle oggetto di rateazione. In questo caso è possibile effettuare tranquillamente la compensazione. Purché il soggetto risulti essere in regola con il pagamento delle singole rate e per la pratica non sia intervenuta la decadenza.

Il legislatore non ha fatto decadere il diritto di accedere alla compensazione per questi contribuenti in modo da incentivare gli stessi a proseguire il pagamento delle rate. O, eventualmente, a chiedere una nuova rateazione nel caso dovessero intervenire delle nuove situazioni.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce delle indicazioni precise sul debito scaduto. Viene ritenuto tale quello per il quale il contribuente ha ricevuto una notifica di pagamento e siano trascorsi trenta giorni dal termine ultimo entro il quale doveva provvedere al saldo delle varie spettanze.

Compensazione, quando è possibile avvalersene di nuovo

Le condizioni che abbiamo appena visto fino a questo momento servono anche a capire quando il contribuente ha la possibilità di avvalersi di nuovo della facoltà di avvalersi della compensazione.

Nel caso in cui ad un soggetto sia stato vietato ricorrere all’istituto della compensazione, può avvalersi di nuovo di questa facoltà nel caso in cui l’importo complessivo delle sue pendenze con il fisco – in sostanza il debito che ha con l’Agenzia delle Entrate – si riduca e vada sotto i 100.000 euro. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, mette in evidenza che è possibile accedere di nuovo all’istituto della compensazione nel caso in cui dovesse intervenire una sospensione dei debiti per effetto dell’intervento di un giudici. O perché è stato avviato un piano di rateazione attraverso il quale il contribuente rientra nel pagamento di quanto dovuto.

L’abbassamento della soglia dei 100.000 euro può avvenire anche attraverso l’uso della compensazione di crediti per abbattere unicamente le imposte erariali.

Il divieto delle compensazioni

In un paragrafo la circolare si sofferma sul divieto delle compensazioni che è stato introdotto attraverso la Legge di Bilancio 2024. Andando ad analizzare il documento di prassi si scopre che:

La compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Cosa significa quanto abbiamo appena riportato. Nel caso in cui il debito del contribuente con l’Agenzia delle Entrate sia superiore a 1.500 euro ma inferiore alla soglia dei 100.000 euro trova applicazione l’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010. Mentre se il limite supera i 100.000 euro viene si applica il divieto appena introdotto.

In sintesi

La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di indicazioni sul divieto di accedere all’istituto della compensazione per saldare le imposte. Nel caso in cui il contribuente abbia dei debiti superiori a 100.000 euro, non potrà portare in compensazione eventuali crediti che ha con il fisco. A meno che i suddetti debiti non siano oggetto di un piano di rateazione regolarmente in vigore. In altre parole se il contribuente si sta mettendo in pari con le tasse arretrate può accedere lo stesso alla compensazione.