CU 2024 per le persone fisiche: consegna per tutti entro il 18 marzo

La deadline per la certificazione unica nel 2024 è il 18 marzo e coinvolge tutti i documenti relativi alle persone fisiche. Ecco le nuove norme in vigore

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

La dichiarazione dei redditi precompilata – al cui interno sono contenuti tutti i redditi imponibili percepiti dai contribuenti – ha modificato il termine ultimo per l’invio telematico della certificazione unica (CU) di questi soggetti. Nel 2023 la dead line coincideva con quella dell’invio del Modello 770. Quest’anno, invece, l’operazione deve essere effettuata entro il 18 marzo 2024.

Ma entriamo nel dettaglio e verifichiamo cosa cambia ora come ora per i contribuenti e per i sostituti d’imposta, che sono tenuti a gestire la certificazione unica (CU) dei lavoratori nel corso del 2024.

Certificazione Unica (CU) 2024: cosa cambia adesso

La dichiarazione dei redditi precompilata è stata estesa a qualsiasi fonte di reddito imponibile. Questa novità, prevista dal comma 1 bis del decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, è stata disposta ufficialmente dal DLGS 1/2024, con effetto dallo scorso 13 gennaio 2024.

Il comma 1 bis che è stato aggiunto prevede sostanzialmente che:

A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto.

Certificazione Unica (CU) 2024: le indicazioni in arrivo dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta prontamente sull’argomento con il provvedimento del Direttore n. 8253 del 15 gennaio 2024. All’interno del documento sono stati disposti i termini per effettuare l’invio telematico della certificazione unica (CU), disponendo esplicitamente che:

La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, ha richiamato l’articolo 1 con le modifiche apportate, dal quale deriva l’obbligo di presentazione delle certificazioni uniche (CU) contenenti qualsiasi reddito dichiarabile attraverso il modello precompilato entro il termine ordinario del 16 marzo. Quest’anno la suddetta data cade in un giorno festivo, quindi la scadenza slitta a lunedì 18 marzo, primo giorno feriale disponibile.

Precompilata per le partite Iva: come funziona

Tra gli operatori del settore sono emerse molte perplessità circa l’effettivo debutto dell’estensione della dichiarazione dei redditi precompilata anche ai titolari di partita Iva. Le discussioni vertevano principalmente in relazione ai dubbi che derivano dall’interpretazione dei provvedimenti e della stessa norma. Le discussioni possono essere riassunte in maniera dalla seguente domanda:

A decorrere dal 2024 deve essere riferita all’anno di imposta o all’anno di dichiarazione?

La risposta al suddetto quesito è arrivata dalla lettura delle istruzioni al Modello redditi, che risultano essere state approvate definitivamente dal provvedimento n. 68687 del 28 febbraio 2024. Nelle istruzioni, al fascicolo 1, è infatti possibile leggere il paragrafo 5, il quale predispone ufficialmente che:

Da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Per quanto riguarda le fonti usate per acquisire le informazioni che vengono utilizzate, all’interno dello stesso paragrafo viene spiegato riportato che:

Per la predisposizione del modello precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE.

A questo punto svanisce ogni dubbio su questo argomento, andando a placare ogni polemica degli addetti ai lavori. I quali saranno tenuti ad adempiere all’obbligo di invio telematico delle certificazioni uniche (CU) entro e non oltre il 18 marzo 2024. Salvo un auspicabile breve periodo di tolleranza per gli eventuali ritardi che si potrebbero verificare negli invii.

Le sanzioni connesse alla certificazione unica CU 2024

Ricordiamo che anche nel 2024 è in vigore un regime sanzionatorio che coinvolge proprio le certificazioni uniche (CU). Per ogni documento omesso, tardivo o errato è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni singolo adempimento non effettuato, con il limite massimo di 50.000 euro.

La trasmissione di una certificazione unica errata e corretta in un secondo momento e trasmessa entro 60 giorni, la sanzione risulta essere ridotta a 1/3 pari a 33,33 euro, con limite massimo ridotto a 20.000 euro. In questo caso, in deroga a quanto è stato stabilito dall’articolo 12 del DLGS n. 472/1997, non si va ad applicare l’istituto del cumulo giuridico. Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (come si evince dalla Circolare 6/e 2015, risposta 2.6).

In sintesi

Entro il 18 marzo 2024 deve essere effettuato l’invio telematico della certificazione unica 2024. La deadline è di massima importanza, perché i dati contenuti nelle CU servono per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, anche per i titolari di partita Iva.

In questo caso sono stati anche chiariti i dubbi degli operatori di settore sulla partenza di questo progetto, che stando alle ultime indicazioni scatta ufficialmente proprio da quest’anno.