Gli uffici tributari possono inviare direttamente la cartella esattoriale – o più correttamente la cartella di pagamento – spedendola tramite raccomanda con avviso di ricevimento. La notifica effettuata tramite l’ufficio postale ha piena validità e non può essere contestata dal contribuente. A ribadire il concetto è la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 14649 del 24 maggio 2024.
Ma cerchiamo di capire meglio cosa sia accaduto e quando la cartella esattoriale è valida e non può essere contestata.
Indice
Come vanno notificate le cartelle esattoriali
Prima di addentrarci nell’ordinanza della Corte di Cassazione è bene capire come deve essere notificata una cartella esattoriale o un qualsiasi altro atto proveniente dall’amministrazione pubblica o da un agente della riscossione. Dopo l’iscrizione al ruolo, la notifica può essere effettuata – in base alla tipologia di atto – inviando una raccomandata con avviso di ricevimento o con la posta elettronica certificata (Pec).
Iscrizione a ruolo
L’iscrizione a ruolo, molto semplicemente, è l’inserimento di un determinato contribuente nell’elenco dei debitori di un qualsiasi ente creditore – che può essere l’Agenzia delle Entrate, l’Inps o un Comune, solo per citare dei casi -. Si viene inseriti in questo particolare elenco nel momento in cui non sono stati pagati dei tributi, delle tasse, delle sanzioni e i relativi interessi. Un volta che un contribuente è iscritto a ruolo, l’Agente della Riscossione viene incaricato di richiedere il pagamento delle somme dovuto attraverso l’invio della cartella esattoriale, che può anche essere chiamato avviso di pagamento o cartella di pagamento.
La notifica via Pec
La notifica può avvenire via Pec. A prevederlo è il Decreto Legge n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016. La norma prevede che, a partire dal 1° luglio 2017, l’agente della riscossione possa notificare via Pec gli avvisi e gli atti che devono essere inviati alle imprese individuali e a quelle costituite in forma societaria e agli iscritti ad albi o elenchi, il cui indirizzo di posta elettronica certificato risulti presente nell’indice nazionale degli indirizzi Pec (Ini-Pec). È bene sottolineare che questa è una possibilità e non un obbligo. L’agente può inviare una raccomandata o appoggiarsi ad un messo notificatore.
La norma, tra l’altro, prevede che la notifica telematica degli atti e degli avvisi possa essere effettuata telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo Pec.
Messo notificatore
Il messo notificatore è il soggetto che ha il compito di notificare le cartelle esattoriali, e qualsiasi altro atto, che devono essere recapitati al contribuente.
Cartelle esattoriali, la contestazione
Ma torniamo alla vicenda che ha portato all’ordinanza citata in apertura. La vicenda ha avuto inizio a seguito di un ricorso presentato da un contribuente, che aveva contestato il difetto di notifica di alcune cartelle esattoriali.
Il ricorso respinto dalla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria parte dalla presunzione del ricorrente, il quale ritiene che la notificazione eseguita a mezzo raccomandata direttamente dall’Agente della Riscossione – senza l’intermediazione di una delle figure professionali previsto dal primo comma dell’articolo 26 del Dlgs n. 112/1999 – debba ritenersi illegittima. Questo perché, la normativa impone che, per la notifica degli atti e dei provvedimenti dell’amministrazione finanziarie, si debbano applicare le disposizioni previste dall’articolo 60 del Dpr n. 600/73, il quale stabilisce che le notificazioni devono essere effettuate seguendo le modalità che sono state definite dalla Legge n. 890/1982.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente e ha ribadito ufficialmente che:
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l’art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l’inciso da parte dell’esattore, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione trae spunto da quanto si trova nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 26, dove è prevista una modalità di notifica completamente ed interamente affidata al concessionario e all’ufficiale postale. Questa è un’alternativa rispetto a quella indicata nella prima parte della stessa norma, dove si parlava di una competenza esclusiva dei soggetti che vi sono indicati.
La notifica, quando si viene a verificare questo caso, si perfeziona nel momento in cui il destinatario riceve il plico. Non è necessaria, quindi, un’apposita relata, dato che è lo stesso ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, che l’esecuzione è stata effettuata su istanza del soggetto legittimato. E che soprattutto coincidono il destinatario e il consegnatario della cartella esattoriale.
Secondo i giudici della Suprema Corte, inoltre, appare irrilevante la modifica che è stata apportata al citato articolo 26 dall’articolo 12 del Dlgs n. 46/1999, che ha soppresso, all’interno del secondo periodo, l’inciso da parte dell’esattore.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha confermato il principio secondo il quale nell’ipotesi in cui si proceda con l’invio della notifica mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle che sono state introdotte con la Legge n. 890/1982.
L’articolo 14 della suddetta legge prevede che la notifica degli avvisi e degli atti possa essere effettuato a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. Su questo stesso argomento è possibile trovare una delucidazione dall’ordinanza n. 14196/2014, nella quale la Suprema Corte spiegava che:
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interessa alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario.
In sintesi
Le cartelle esattoriali possono essere inviate direttamente dagli uffici tributari tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Non è necessario che vengano affidati ad un agente della riscossione o ad un ufficiale addetto alla notifica.