L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione di un apposito avviso, ha reso noto il calendario scadenze per l’invio della dichiarazione precompilata 730 – 2023: dopo la fase di accesso (e consultazione) sarà possibile procedere con eventuali modifiche, propedeutiche ovviamente al pagamento definitivo, che deve avvenire entro i termini indicati da normativa e prassi.
Vediamo nello specifico quando e chi paga, nonché le date da segnarsi per rispettare gli adempimenti.
Indice
Dichiarazione precompilata: la guida al 730 – 2023
L’Agenzia delle Entrate ogni anno mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata, con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.
In linea generale, chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Questo valeva negli scorsi anni e vale anche per il 2023.
Quest’anno la precompilata, oltre al modello Redditi persone fisiche precompilato, è stata messa a disposizione dei contribuenti a partire da maggio. Nello specifico:
- da martedì 2 maggio sono consultabili le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate;
- da giovedì 11 maggio sarà possibile invece procedere con accettazione, modifica e invio sia del 730 che del modello Redditi.
Qui la guida al modello 730 precompilato: come modificarlo e integrarlo
Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Bisogna sapere, inoltre, che il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Novità precompilata 2023
Quest’anno l’Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei contribuenti un nuovo servizio di delega per l’accesso, la verifica e l’eventuale modifica del 730 precompilato. È una delle principali novità del 2023, che permetterà di delegare una persona di fiducia direttamente online o in videocall.
Nel 2023, inoltre, nella dichiarazione precompilata saranno utilizzati nuovi dati, ovvero le spese per:
- corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- canoni di locazione;
- l’acquisto di immobili adibiti a prima casa.
Tutte informazioni queste che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico (per saperne di più, vi rimandiamo al nostro approfondimento sui bonus che si possono richiedere e ottenere tramite il 730).
Calendario scadenze 730 – 2023
La stagione dichiarativa non si chiude con la presa visione della precompilata, ovviamente.
Tutte le regole relative alle modalità di accesso, delega, modifica e invio sono definite già definite dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito anche il calendario completo con tutte le date. Nello specifico:
- da martedì 2 maggio 2023 è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente (con l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata e distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti informative);
- da giovedì 11 maggio sarà possibile invece procedere con accettazione, modifica e invio sia del 730 che del modello Redditi;
- entro il 2 ottobre 2023 dovrà essere inviato il 730 precompilato;
- entro il 30 novembre 2023 dovrà essere inviato il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730).
Se il contribuente modifica il 730 precompilato – direttamente con la specifica applicazione web ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale – l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale sugli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
Invece, non sarà effettuato con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.
Ricordiamo che, in ogni caso, il controllo formale può riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione.
Secondo i dati resi noti dall’Agenzia, i dati trasmessi quest’anno superano quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Di questi, oltre un miliardo (l’80% del totale) sono relativi a spese sanitarie. A seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni).
Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista
In caso la gestione del 730 precompilato venga affidata a un CAF o a un professionista, le possibilità di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sono diverse a seconda di come si decide di procedere. Nello specifico:
- in caso di 730 senza modifiche, il Fisco non effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- in caso di 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).
L’Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (per esempio l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo).
Come regolarizzare la propria posizione
Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo, effettuati dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione del 730, può comunque regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.
La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela. La regolarizzazione si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte.
In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è reso disponibile all’intermediario. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria.
Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, si procede all’iscrizione a ruolo con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti.