Tassazione influencer e creator digitali, inquadramento previdenziale e controlli fiscali

Regime ordinario o forfettario? Ma soprattutto quando è necessario aprire la partita Iva? Come vengono tassati influencer e creator digitali

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Negli ultimi anni il mondo dei social network si è trasformato in un settore economico strutturato che muove budget significativi in advertising, sponsorizzazioni, vendite dirette e affiliazioni. L’attività svolta su piattaforme come Instagram, YouTube, TikTok, Twitch e OnlyFans non è più considerata un’occupazione informale: l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e la giurisprudenza hanno definito contorni chiari per il settore.

La tassazione per influencer e creator digitali segue oggi regole precise. Chi opera nell’ambito dell’influencer marketing è tenuto al rispetto di obblighi fiscali e contabili rigidi, con inquadramenti previdenziali specifici e un sistema di controlli sempre più automatizzato.

Influencer e creator digitali: quando scatta l’obbligo di partita Iva

Il punto di partenza per qualsiasi creator digitale o influencer risiede nella distinzione tra attività occasionale e attività abituale e professionale.

Esiste un mito diffuso secondo cui sotto i 5.000 euro di guadagno non sia mai necessario aprire la partita Iva. Si tratta di un errore interpretativo: la soglia dei 5.000 euro rileva unicamente ai fini dei contributi previdenziali nella prestazione occasionale, ma non definisce l’obbligo fiscale:

  • la prestazione occasionale si applica soltanto a collaborazioni sporadiche, non organizzate e prive di continuità. Il compenso rientra tra i redditi diversi (art. 67 del Tuir) con ritenuta d’acconto del 20%;
  • vi è attività abituale se il creator digitale gestisce un canale social con regolarità, pubblica contenuti secondo un piano editoriale costante o stringe contratti di collaborazione ricorrenti. L’apertura della partita Iva diventa obbligatoria, a prescindere dall’importo incassato.

Il Codice Ateco 73.11.03

A conferma della tipizzazione di questa figura professionale, dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto il codice Ateco 73.11.03, denominato Attività di influencer marketing e content creation.

Questa misura identifica univocamente la figura del creator digitale, distinguendola dalle classiche agenzie pubblicitarie o dai consulenti di marketing per conto terzi (precedentemente inquadrati nel codice 73.11.02 o in altri codici residuali).

Il regime fiscale: forfettario o contabilità ordinaria?

Al momento di aprire la partita Iva, l’influencer o il digital creator deve scegliere il regime fiscale di appartenenza, una decisione che incide sul livello di tassazione annua.

Il regime forfettario

Il regime forfettario è la scelta più diffusa per chi avvia la professione da influencer o registra volumi d’affari contenuti:

  • limite di ricavi. Fino a 85.000 euro annui;
  • coefficiente di redditività. Per il codice Ateco 73.11.03 è fissato al 78%. Il Fisco riconosce automaticamente un 22% del fatturato a titolo di spese forfettarie, che non vanno documentate. La tassazione si applica unicamente sul restante 78%;
  • imposta sostitutiva. Pari al 5% per i primi cinque anni di attività (per le nuove iniziative) o al 15% dal sesto anno in poi;
  • caratteristiche. Non si addebita l’Iva in fattura e non si applica la ritenuta d’acconto verso i clienti italiani. Di contro, non è possibile dedurre analiticamente le spese sostenute per l’attività (attrezzature, software, collaboratori).

La contabilità semplificata o ordinaria

Il regime ordinario o semplificato diventa obbligatorio al superamento degli 85.000 euro di ricavi o in presenza di cause di esclusione dal regime agevolato:

  • la tassazione segue le aliquote Irpef progressive a scaglioni (dal 23% fino al 43%, oltre alle addizionali);
  • si applica il principio di cassa, calcolando il reddito sottraendo ai ricavi effettivi incassati i costi direttamente inerenti sostenuti;
  • i compensi verso clienti passivi d’imposta italiani sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 20%.

La gestione dei regali e del cambio merce

Un aspetto rilevante riguarda i prodotti, i servizi o i soggiorni gratuiti forniti dai brand in cambio di visibilità o recensioni.

Nel settore digitale, il cosiddetto gifting o accordo di barter non è considerato un regalo, ma un corrispettivo in natura. Il bene o servizio ricevuto deve essere quantificato al suo valore normale di mercato, fatturato ed inserito tra i componenti positivi di reddito imponibili. L’omessa dichiarazione delle collaborazioni in merce è tra le violazioni contestate con maggiore frequenza in sede di controllo.

Inquadramento previdenziale: le tre opzioni

L’inquadramento previdenziale non dipende solo dal codice Ateco adottato, ma dalle concrete modalità con cui l’attività viene organizzata (come confermato anche dalla circolare Inps n. 44/2025).

Gestione Separata Inps

È l’inquadramento di riferimento per chi lavora come libero professionista autonomo, senza una complessa struttura aziendale e focalizzato sull’apporto personale:

  • non richiede contributi minimi fissi, si versa una percentuale (attorno al 26%) calcolata esclusivamente sul reddito effettivo;
  • in assenza di guadagni non si generano oneri contributivi.

Gestione Commercianti Inps

Scatta quando l’attività di influencer assume le caratteristiche dell’impresa commerciale. Si verifica se l’asset digitale è organizzato in forma aziendale, si avvale di collaboratori, o include attività come la vendita di merchandising proprio, l’e-commerce o la distribuzione di corsi:

  • comporta l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
  • prevede il versamento di contributi minimi fissi (circa 4.500 euro all’anno), indipendentemente dai guadagni reali, oltre a una quota percentuale sul reddito eccedente la soglia minimale. Per chi aderisce al regime forfettario è possibile richiedere la riduzione del 35% dei contributi.

I casi speciali: Enasarco e Fpls

In specifici contesti operativi la tutela previdenziale dell’influencer si sposta verso altre casse:

  • agente di commercio (Enasarco). Se i guadagni derivano principalmente da commissioni percentuali sulle vendite generate tramite link di affiliazione o codici sconto personalizzati con contratti continuativi, il rapporto può essere riqualificato come contratto di agenzia (art. 1742 c.c.), con conseguente obbligo di iscrizione all’Enasarco (Tribunale di Roma, n. 2615/2024);
  • lavoratore dello spettacolo (FPLS). Quando il creator è gestito in esclusiva da un’agenzia di management con fatturazione centralizzata ed esegue prestazioni con valore artistico-promozionale, la giurisprudenza (Tribunale di Milano, n. 595/2026) individua nell’agenzia il soggetto tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Controlli fiscali e accertamenti sulla Creator Economy

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utilizzano oggi strumenti automatizzati per verificare la correttezza delle posizioni fiscali dei creator digitali:

  • direttiva DAC7 (UE 2021/514). Le piattaforme digitali (Meta, YouTube, OnlyFans, Twitch, Amazon, ecc.) comunicano automaticamente al Fisco i dati dei soggetti che superano 2.000 euro lordi di incassi o 30 transazioni annue;
  • anagrafe dei rapporti finanziari. Consente l’incrocio tra i flussi bancari e i redditi dichiarati per rilevare entrate non giustificate;
  • social listening e tenore di vita. Il monitoraggio dei profili social e dello stile di vita mostrato (viaggi, hotel, beni di lusso) permette di attivare accertamenti sintetici al riscontro di evidenti sproporzioni con quanto dichiarato;
  • questionari informativi. L’Agenzia delle Entrate invia richieste di documentazione a creator ed agenzie (contratti, nickname, accordi di barter ed estratti conto) per ricostruire i compensi reali.

Diritti d’immagine e trasferimenti all’estero

Per quanto riguarda i diritti d’immagine, la giurisprudenza (CGT Piemonte n. 219/2023) ha chiarito che per chi gestisce abitualmente la propria presenza pubblica essi rientrano nel lavoro autonomo ordinario (art. 53, c. 1 Tuir) e non possono essere tassati con le deduzioni forfettarie del diritto d’autore.

Infine, per i trasferimenti di residenza verso Paesi a fiscalità privilegiata (es. Emirati Arabi Uniti, inseriti nel D.M. 4 maggio 1999), opera una presunzione legale di residenza in Italia: spetta al contribuente dimostrare il reale sradicamento dal Paese per evitare il recupero a tassazione dei redditi prodotti.