Lavoro sportivo e novità fiscali, come sono cambiati i contratti e la tassazione

La circolare 7/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce contratti e tasse del lavoro sportivo: franchigia da 15.000 euro e soglie previdenziali

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene per fare chiarezza su molti dubbi applicativi che hanno fatto seguito alla riforma del lavoro sportivo. Con questo documento di prassi, l’AdE fornisce alcune indicazioni operative per permettere alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di orientarsi con facilità tra gli adempimenti fiscali e la gestione della contabilità.

Il quadro normativo di riferimento – tracciato dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e dai successivi decreti correttivi (il D.Lgs. n. 163/2022 e il D.Lgs. n. 120/2023), integrati dalle disposizioni del Decreto Legge n. 71/2024 (convertito con modificazioni dalla Legge 106/2024) – trova così una sistemazione applicativa fondamentale. La riforma ha archiviato definitivamente il vecchio regime dei compensi e rimborsi forfettari ex articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir (Dpr 917/1986), delineando la nuova figura giuslavoristica del lavoratore sportivo.

Chi è il lavoratore sportivo: qualificazione e tipologie contrattuali

Ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, è considerato lavoratore sportivo chiunque presti attività retribuita a favore di un ente sportivo iscritto al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) svolgendo mansioni essenziali per l’attività dilettantistica: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori di gara e preparatori atletici. Si aggiungono inoltre i tesserati che svolgono le mansioni rientranti tra quelle tipizzate dalle singole Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Sul piano contrattuale, la prestazione di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo può essere inquadrata secondo tre forme principali:

  • collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co. sportivo), che costituisce la forma contrattuale maggiormente diffusa nel settore dilettantistico. Ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 36/2021, opera la presunzione legale di lavoro autonomo sotto forma di Co.Co.Co. qualora la durata delle prestazioni non superi il limite delle 24 ore settimanali (calcolate al netto del tempo impiegato per la partecipazione a manifestazioni agonistiche e gare);
  • lavoro autonomo (partita Iva o prestazione occasionale), che deve essere utilizzata nei casi in cui l’attività sia prestata con i caratteri dell’abitualità e professionalità autonoma, oppure con carattere di saltuarietà ed episodicità;
  • lavoro subordinato, applicabile laddove sussistano i vincoli tipici dell’eterodirezione (orari di lavoro vincolanti, direzione e controllo da parte dell’ente). Rappresenta la regola nel settore professionistico, mentre nell’area dilettantistica costituisce un’ipotesi residuale.

Per la gestione dei contratti Co.Co.Co. nell’area dilettantistica, la norma prevede rilevanti semplificazioni: le comunicazioni obbligatorie di inizio rapporto e la tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro) avvengono in via telematica direttamente tramite l’interfaccia del Registro RASD.

La disciplina fiscale del lavoro sportivo: la franchigia dei 15.000 euro

Uno dei temi centrali chiariti dalla circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei compensi erogati e la corretta determinazione delle ritenute alla fonte per chi svolge lavoro sportivo.

Il tetto fiscale di 15.000 euro

Ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali fino all’importo complessivo di 15.000 euro per ciascun periodo d’imposta (anno solare):

  • fino a 15.000 euro i compensi percepiti sono totalmente esenti da Irpef;
  • oltre i 15.000 euro la quota eccedente (alla soglia dei 15.000 euro) viene assoggettata a tassazione ordinaria. La ritenuta a titolo d’acconto viene applicata dall’ASD o SSD committente esclusivamente sull’importo che supera il tetto esente.

L’Agenzia delle Entrate specifica che la franchigia dei 15.000 euro si applica anche nell’ipotesi in cui il lavoro sportivo sia reso mediante contratto di lavoro subordinato, nonché per le prestazioni svolte dai collaboratori amministrativo-gestionali previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.

L’obbligo dell’autocertificazione

Poiché il limite di 15.000 euro è riferito alla persona fisica e al totale dei compensi percepiti nell’anno solare, il lavoratore che intrattiene più rapporti con diverse ASD o SSD ha l’obbligo di rilasciare al committente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del Dpr n. 445/2000). Con tale documento, il percettore dichiara l’ammontare degli eventuali compensi da lavoro sportivo già incassati nel medesimo periodo d’imposta, permettendo al sostituto d’imposta di calcolare correttamente l’eventuale ritenuta.

Tassazione, Irpef e deducibilità dei contributi previdenziali

La prassi dell’Amministrazione finanziaria – anche in raccordo con la Consulenza Giuridica n. 956-13/2024 formulata su istanza del CONI – ha fornito indicazioni sul coordinamento tra la disciplina fiscale e quella previdenziale.

La soglia previdenziale dei 5.000 euro

Accanto al tetto fiscale, la riforma stabilisce una soglia di esenzione previdenziale pari a 5.000 euro annui (articolo 35 del D.Lgs. 36/2021):

  • sino alla quota di 5.000 euro i compensi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale Inps;
  • sulla quota eccedente i 5.000 euro scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps. Per le collaborazioni coordinate e continuative dilettantistiche, la contribuzione è calcolata esclusivamente sulla quota eccedente i 5.000 euro (e beneficia di una riduzione al 50% dell’imponibile per il periodo transitorio).

Deducibilità della quota Ines a carico del lavoratore

L’onere contributivo alla Gestione Separata Inps per le Co.Co.Co. è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente (ASD/SSD) e di 1/3 a carico del lavoratore.

Quando il compenso supera sia i 5.000 euro previdenziali sia i 15.000 euro fiscali, la quota di contributi Ines a carico del lavoratore (pari a 1/3) trattenuta sull’eccedenza costituisce un onere deducibile dal reddito ai sensi dell’articolo 10 del Tuir (Dpr  917/1986). L’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’imponibile su cui applicare la ritenuta d’acconto Irpef (per la parte superiore a 15.000 euro) va calcolato al netto della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore sportivo.

Volontari, rimborsi spese ed esenzione Irap

La disciplina del lavoro sportivo mantiene una netta demarcazione tra chi presta attività a titolo oneroso e chi opera in qualità di volontario:

  • i volontari (art. 29 D.Lgs. 36/2021). Le prestazioni rese dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Sono ammessi esclusivamente i rimborsi per spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto relative a prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza;
  • rimborsi forfettari per eventi. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 71/2024 (Legge n. 106/2024), è consentita l’erogazione ai volontari di rimborsi spese forfettari fino a un massimo di 400 euro mensili per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dal CONI, dalle FSN o dagli EPS, previa delibera dell’organo direttivo. Tali somme non costituiscono reddito per il percipiente. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ricorda che tali rimborsi concorrono alla verifica del raggiungimento del tetto dei 15.000 euro annui qualora il soggetto percepisca contestualmente compensi da lavoro sportivo da altri enti;
  • esclusione dalla base imponibile Irap. In base all’articolo 36, comma 6-bis, del D.Lgs. 36/2021, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi dell’area dilettantistica non concorrono alla formazione della base imponibile Irap fino all’importo di 85.000 euro annui per ciascun lavoratore. L’esenzione si applica anche ai rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale previsti dall’articolo 37.

Tabella di sintesi per le ASD e SSD

Tipologia/voce Soglia di esenzione/limite Trattamento fiscale (IRPEF) Trattamento previdenziale (INPS)
Compenso lavoro sportivo Fino a 5.000 € Esente Esente
Compenso lavoro sportivo Da 5.001 € a 15.000 € Esente Dovuto solo sulla quota eccedente i 5.000 € (con base imponibile ridotta al 50%)
Compenso lavoro sportivo Oltre 15.000 € Tassazione ordinaria (solo sull’eccedenza, al netto della quota INPS lavoratore) Dovuto sulla quota eccedente i 5.000 €
Rimborsi volontari eventi Max 400 €/mese Esente (concorre al monitoraggio della soglia dei 15.000 €) Esente
Soglia IRAP (ASD/SSD) Fino a 85.000 € Escluso dal calcolo della base imponibile IRAP dell’ente per le Co.Co.Co. Non applicabile

Risvolti operativi e dichiarazione dei redditi

L’inquadramento del lavoratore sportivo ha un impatto diretto sulla dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Pf). I compensi eccedenti la franchigia dei 15.000 euro, assoggettati a ritenuta d’acconto, devono essere dichiarati e si cumulano con gli altri redditi del contribuente (lavoro dipendente, pensione, altri redditi), concorrendo alla determinazione dell’aliquota marginale Irpef progressiva.

Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, la corretta gestione delle autocertificazioni trasmesse dai collaboratori e la verifica delle soglie contributive e fiscali costituiscono la procedura fondamentale per garantire la regolarità della gestione contabile e l’adempimento degli obblighi posti in capo al sostituto d’imposta.