Le notizie di cronaca frequentemente trattano di incidenti stradali causati da imprudenza, distrazione o consumo di alcol. Bere prima di mettersi alla guida è sconsigliato e, negli anni, non sono mancate campagne ad hoc, con cui le istituzioni hanno raccomandato di evitare il volante dopo essersi concessi qualche bicchiere di birra, vodka o altra bevanda potenzialmente pericolosa.
L’etilometro, ossia lo strumento di misurazione utilizzato per individuare la concentrazione dell’alcol nel sangue, permette di appurare se chi ha provocato un incidente aveva in precedenza assunto una sostanza alcolica. Questo non vuol dire che un automobilista non possa contestare la correttezza dei risultati delle analisi, condotte tramite l’apparecchio.
Recentemente la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 41205 – si è espressa a riguardo. Ha spiegato che cosa il conducente deve provare per evitare di essere sanzionato a seguito dell’uso dell’etilometro. Vediamo insieme il caso, la decisione e come fare a contestare con successo i risultati dell’alcol test.
Indice
La vicenda
Il provvedimento dei giudici di piazza Cavour è conseguenza del ricorso in Cassazione da parte di un conducente. Nei suoi confronti del quale la corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado. Come indicato nella sentenza della Suprema Corte, l’uomo era stato condannato alla pena dell’arresto per un anno e a 3mila euro di sanzione in denaro, per aver commesso il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis del Codice della Strada (testo oggi aggiornato con nuove importanti regole).
In sostanza, l’automobilista non soltanto aveva violato il divieto di guida in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, ma anche si era reso responsabile di un incidente stradale. Grazie all’etilometro, nei suoi confronti era infatti stato accertato un tasso alcolemico sopra la soglia consentita. Inoltre, dalla ricostruzione dei fatti di causa era anche emerso che il sinistro stradale era stato determinato dalla erronea percezione o dal tardivo avvistamento di una colonna di macchine ferme.
Alla sentenza dell’appello è seguito – come accennato – il ricorso in Cassazione, con cui il condannato ha contestato il provvedimento, sostenendo che l’etilometro per l’alcol test difettasse delle periodiche revisioni di funzionalità.
La Cassazione conferma le sanzioni penali inflitte in precedenza
I motivi del ricorso sono stati bocciati dalla Suprema Corte, perché rispecchiano censure e contestazioni già vagliate e ritenute prive di fondamento, da parte dei giudici di merito. La Cassazione ha infatti ritenuto corretti gli argomenti giuridici utilizzati dal tribunale e dalla corte d’appello, per confermare le violazioni del Codice della Strada compiute dal condannato. In un logico e coerente ragionamento, i giudici di merito avevano peraltro opportunamente richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali della stessa Suprema Corte.
In particolare, nella sentenza n. 41205 la Cassazione ha rimarcato che il giudice d’appello:
ha ritenuto di condividere le motivazioni del giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell’imputato (in primis assumono rilievo l’esito positivo dell’alcoltest e gli elementi sintomatici dello stato di alterazione rilevati dagli operanti in seguito al sinistro).
La Suprema Corte inoltre ha ribadito la sua linea giurisprudenziale a riguardo. Infatti, ai fini della prova del reato di cui al Codice della Strada, è sufficiente anche una sola misurazione con alcol test, che dia risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste – se avallata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (e ricordiamo che oggi per accertare il reato bastano anche solo alito e testimonianze, senza obbligo dell’esame).
La Corte ha fatto così riferimento ad un suo precedente provvedimento (Sez. 4, n. 4633 del 2019), relativo a un caso in cui – per l’accertamento del reato – oltre che su un unico test via etilometro, la decisione del magistrato si era basata sull’attestazione degli agenti, secondo i quali l’imputato si esprimeva a fatica.
L’onere della prova e gli obblighi dell’automobilista
Ma è soprattutto in riferimento all’onere della prova che la Cassazione offre interessanti chiarimenti. Nella sentenza n. 41205, infatti, la Corte spiega quali sono i compiti del conducente che intende evitare conseguenze penali per violazione del Codice della Strada.
In particolare, l’onere della prova in tema di funzionamento dell’etilometro per l’alcol test e di manutenzione (omologazione, revisione, taratura, periodiche verifiche di funzionalità), comporta per il conducente un impegno ben preciso, ossia quello di dimostrare:
la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio”
In altre parole, il conducente – per allontanare la pronuncia di condanna – non può limitarsi a contestare genericamente e a mettere in dubbio il buon funzionamento dell’apparecchio, ma deve fornire una puntuale prova contraria all’accertamento dello stato di ebbrezza (ad es. deve dimostrare la taratura errata o il risultato errato tramite una perizia tecnica).
Nella sentenza della Cassazione si rimarca quindi che il giudice dell’appello:
ha del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell’etilometro e la falsificazione dei risultati.
Anzi, i risultati dell’alcol test avevano mostrato chiaramente la compatibilità con gli elementi sintomatici riscontrati nell’uomo, al momento dei controlli. Ecco perché la Corte ha respinto il ricorso e condannato l’automobilista anche al pagamento delle relative spese processuali.
Che cosa cambia
Come accennato sopra, l’alcol test tramite etilometro oggi non è più obbligatorio per verificare lo stato di ebbrezza dell’automobilista e dimostrare il tasso alcolemico oltre soglia. La Cassazione ha infatti affermato che sono sufficienti elementi obiettivi e sintomatici, come ad es. le testimonianze degli agenti, l’odore di alcol o incapacità di rispondere alle domande, per accertare le condizioni di chi è alla guida.
La sentenza n. 41205 è comunque particolarmente utile perché chiarisce l’onere della prova dell’automobilista, che – dopo un controllo con etilometro – mira ad evitare di essere condannato, per un reato di cui al Codice della Strada.
Concludendo, ricordiamo che tuttavia l’alcol test sarà obbligatorio per chi è già stato condannato per guida in stato d’ebrezza. Lo afferma il nuovo Codice della Strada, testo che – oltre a qualche rischio nascosto – prevede l’introduzione dell’alcolock, un apparecchio che non mette in moto la vettura se il guidatore ha bevuto, svolgendo la funzione di una sorta di etilometro incorporato nel mezzo.