Fattura elettronica: rischio sanzioni in caso di mancato pagamento del bollo

Con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 vengono modificate le procedure in caso di mancato pagamento del bollo delle fatture elettroniche

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Il contribuente che emette una fattura elettronica, in alcuni casi previsti dalla legge, è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo. In linea di massima, questo ulteriore obolo sul documento deve essere inserito nel momento in cui l’operazione effettuata è esente Iva. Un esempio in questo senso sono le fatture emesse dai contribuenti che hanno aderito al regime forfettario. O le fatture che vengono emesse a clienti stranieri.

Fatte queste dovute premesse è bene ricordare che dimenticarsi di pagare l’imposta di bollo sulle fatture comporta una sanziona che può variare da un minimo di due euro ad un massimo di dieci euro per ogni documento non in regola. Se le sanzioni vengono pagate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, è possibile versare un importo ridotto di un terzo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo come si devono comportare i diretti interessarti.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Tra le altre norme a cui devono stare attenti i titolari di partita Iva, ne troviamo anche una che chiarisce cosa accade in caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio. Nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, nello specifico, si stabilisce che sarà l’Agenzia delle Entrate a occuparsi dell’intero processo di notifica dell’irregolarità commessa e della riscossione delle cifre dovute. La procedura si articolerà in vari passaggi e, nel caso il contribuente regolarizzi immediatamente la propria posizione, rischia sanzioni di poco conto. Se, invece, si arriverà all’iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi saranno destinati a crescere.

Le modalità di comunicazione, l’ammontare delle sanzioni e le tempistiche sono specificate nell’articolo 17 del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 ottobre 2019. Qui si stabiliscono alcune modifiche all’articolo 12 comma 9 del Decreto Legge 34 del 2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), con l’inserimento delle sanzioni in caso di mancato versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettriche inviate al Sistema di Interscambio. Vediamo come funziona.

Cosa succede in caso di mancato pagamento

In caso di mancato pagamento del bollo, l’Agenzia delle Entrate invierà con modalità telematiche un primo avviso bonario, con sanzione ridotta a un terzo e con gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della “cartella”. A questo punto il contribuente avrà tempo 30 giorni per regolarizzare la propria posizione, effettuando il pagamento per intero o anche solo in parte. Se ciò non dovesse accadere, l’Agenzia delle Entrate proseguirà con l’iter previsto dalla legge, iscrivendo a ruolo a titolo definitivo le cifre da versare.

Se ciò dovesse accadere, dunque, quello che era un avviso bonario si trasformerà in una vera e propria cartella dell’Agenzia delle Entrate e, come tale, seguirà il “percorso standard” previsto dalla normativa in casi come questi. In caso di mancato pagamento del bollo virtuale dovuto all’origine (come nel caso di fatture superiori ai 77,47 euro), la sanzione va dal 100% al 500% dell’imposta dovuto.

C’è da notare che queste nuove disposizioni non saranno retroattive, e si applicheranno solamente alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio dopo il 1 gennaio 2020. Per le fatture cartacee o quelle inviate extra-SDI, invece, continuerà a vigere la legislazione precedente.