Anche l’evasore totale, sottoposto a un accertamento induttivo, ha diritto alla detrazione Iva sugli acquisti effettuati: è quanto emerge dalla ordinanza 31406/2025 della Corte di Cassazione. È una presa di posizione netta, attraverso la quale è stato blindato il principio della neutralità dell’Iva: i ricavi presunti dell’amministrazione finanziaria devono considerarsi già comprensivi dell’imposta.
In altre parole, il Fisco non può più considerare una somma netta sulla quale si deve aggiungere l’Iva, ma la deve trattare come un prezzo finito lordo, pagato dal cliente.
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La detrazione dell’Iva è un diritto che spetta agli evasori
L’ordinanza 31406/2025 della Corte di Cassazione costituisce a tutti gli effetti un’importante svolta per gli evasori totali, perché, in caso di accertamento induttivo su delle attività completamente occultate al Fisco, il contribuente ha diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.
Cuore pulsante del sistema Iva italiano è, infatti, il principio di neutralità: l’Iva non è un costo per l’impresa.
Stando a quanto prevede la Direttiva 2006/112/CE, l’imposta deve gravare esclusivamente sul consumatore finale. Per l’imprenditore o il professionista deve essere neutra: quello che paga ai propri fornitori deve poi essere compensato con quanto incassa dai propri clienti.
Nel caso in cui lo Stato dovesse negare la detrazione all’evasore totale in sede di accertamento, l’Iva diventerebbe per questo soggetto un costo secco, arrivando a essere, a tutti gli effetti, una sanzione patrimoniale che non è prevista dalla legge.
Sostanza e forma del diritto alla detrazione
Il concetto stesso di neutralità dell’Iva impone che il diritto alla detrazione spetti nel momento stesso in cui l’imposta diventa esigibile, purché esistano alcuni requisiti sostanziali:
- l’acquisto effettuato deve essere inerente all’attività d’impresa;
- il fornitore deve essere un soggetto passivo identificato.
Non rispettare gli obblighi formali, determinata dall’omessa dichiarazione Iva o dalla mancata tenuta dei registri – non può travolgere il diritto sostanziale, purché l’amministrazione finanziaria sia in possesso dei dati necessari per verificare che l’operazione sia effettivamente avvenuta.
Lo Stato non si può arricchire indebitamente
Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse ricostruire induttivamente il fatturato di un evasore andando a incassare l’Iva sulle vendite omesse, ma allo stesso tempo nega la detrazione sugli acquisti – anch’essi omessi, ma necessari per generare quel determinato fatturato – lo Stato otterrebbe un gettito superiore a quello che avrebbe ottenuto nel caso in cui il contribuente si fosse comportato onestamente.
La situazione costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità che è tipico del diritto dell’Unione europea.
Si deve effettuare il calcolo scorporato
Da un punto di vista pragmatico l’ordinanza ha stabilito che un evasore totale che abbia incassato 100 euro in nero, non deve pagare l’imposta su tutto l’importo. Deve essere considerata l’Iva inclusa.
È necessario, quindi, scorporare l’imposta e, allo stesso tempo, riconoscere l’Iva in detrazione che l’evasore (presumibilmente o documentalmente) ha pagato ai propri fornitori per produrre ricchezza.
Come cambia il concetto di base imponibile
L’ordinanza 31406/2025 ha introdotto un concetto di base imponibile che va a scardinare completamente la prassi dell’amministrazione finanziaria, che fino a questo momento ha sommato l’imposta ai ricavi occulti. È un cambio di passo che serve a evitare un prelievo fiscale sproporzionato.
In precedenza funzionava così:
Quando il Fisco scopriva 100.000 euro di incassi in nero, calcolava l’Iva su quella cifra (pari a 22.000 euro). Con il nuovo orientamento i 100.000 euro vengono considerati il prezzo finale pagato dal cliente. L’imponibile reale, a questo punto, è pari a 81.967 euro, mentre l’Iva dovuta è di 18.033 euro.
Allineamento alla giurisprudenza europea
Il principio che abbiamo analizzato recepisce una sentenza della Corte di Giustizia Ue (causa C-521/19), attraverso la quale è stato stabilito che, se le parti non hanno previsto la rivalsa dell’Iva (come accade nelle vendite in nero), l’importo pattuito e versato deve includere l’imposta per legge.
In caso contrario, lo Stato incasserebbe più del dovuto rispetto a un’operazione regolare.
Impatto sull’accertamento induttivo
Il ragionamento fatto fino a questo momento ha un impatto diretto negli accertamenti induttivi, ossia quelli basati su presunzioni (dove il Fisco è tenuto a ricostruire il volume d’affari tramite stili di vita, consumi o conti bancari). In questi casi gli uffici preposti non possono più pretendere l’Iva oltre il ricavo ricostruito.
Questa tutela garantisce che la base imponibile ai fini delle imposte dirette (ossia l’Irpef e l’Ires a seconda dei casi) e quella ai fini Iva siano coerenti tra loro.
Superamento degli obblighi formali
I giudici della Suprema Corte ritengono che il formalismo potrà essere superato solo e soltanto nel momento in cui l’amministrazione finanziaria sarà in possesso delle informazioni necessarie per appurare la sussistenza del diritto.
In altre parole il superamento degli obblighi formali non costituisce una sorta di liberi tutti:
- non può essere applicato nel momento in cui si accerta la frode fiscale o l’abuso del diritto;
- è precluso nel caso in cui l’omissione formale impedisce materialmente agli uffici preposti di fornire una prova che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti.
Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate negli accertamenti
La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza, obbliga l’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui ricostruisce dei ricavi in nero, a dare rilevanza anche ai costi correlati che sono emersi durante le varie ispezioni.
Gli accertamenti non si possono limitare esclusivamente alle vendite e ad accertare quanto sia il nero. Non possono essere ignorati gli acquisti necessari a produrre quei beni, perché questo violerebbe la logica stessa dell’Iva come imposta sul valore aggiunto.
Rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria
Il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rappresenta la fase pratica dell’ordinanza 31406/2025.
La Cassazione non decide il merito del calcolo, ma annulla la precedente sentenza e ordina a un nuovo giudice di rifare i conti applicando i nuovi principi.