L’assegno di inclusione è compatibile con il lavoro fino a 3.000 euro l’anno

Assegno di inclusione e lavoro sono compatibili fino ad un reddito massimo di 3.000 euro l'anno. Cosa fare per non perdere il sussidio

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Una qualsiasi attività lavorativa può essere abbinata all’assegno di inclusione? La risposta è positiva, ma fino ad un massimo di 3.000 euro lordi ogni anno. Questo significa, in altre parole, che uno o più componenti il nucleo della famiglia hanno la possibilità di avviare un’attività imprenditoriale o lavorativa autonoma. O partecipare ad uno dei tanti programmi di politiche attive di lavoro indennizzati. I diretti interessati, comunque vada, devono provvedere a comunicare all’Inps l’avvio di qualsiasi impegno lavorativo, in modo che gli uffici preposti effettuino i ricalcoli necessari per il nuovo importo che spetta.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2024 l’assegno di inclusione sostituisce a tutti gli effetti il reddito di cittadinanza. La nuova misura segue di alcuni mesi l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro che ha visto la luce lo scorso 1° settembre 2023. Per poter accedere all’ADI i potenziali beneficiari devono partecipare ad un percorso di inclusione sociale e lavorativa. La domanda che sorge spontanea, a questo punto, è cosa possa succedere se i beneficiari della misura trovano lavoro. Scopriamolo.

Come funziona l’assegno di inclusione

Lo scopo dell’assegno di inclusione è quello di fornire un supporto economico e promuovere attivamente l’inclusione sociale e professionale dei beneficiari. Per poter accedere a questo strumento i potenziali interessati devono rispettare determinati requisiti. Almeno uno dei componenti il nucleo familiare deve soddisfare una delle seguenti condizioni:

  • abbia una disabilità;
  • risulti essere minorenne;
  • abbia compiuto almeno 60 anni;
  • sia in condizione di svantaggio e per questo motivo sia stato inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali. Deve essere in possesso di una certificazione rilasciata direttamente dalla pubblica amministrazione.

Nel momento in cui i requisiti appena elencati siano soddisfatti, è necessario verificare che il potenziale beneficiario sia in possesso dei criteri di cittadinanza e residenza. Entrando nello specifico il richiedente:

  • o un suo familiare deve essere cittadino dell’Unione europea. In alternativa deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Può essere – in alternativa ai precedenti requisiti – cittadino di paesi terzi ma con il permesso di soggiorno UE permanente. O, ancora, essere in possesso dello status di protezione internazionale;
  • deve risiedere in Italia da almeno cinque anni, dei quali gli ultimi due devono essere in modo continuativo.

I requisiti patrimoniali

I parametri reddituali e patrimoniali per poter accedere all’assegno di inclusione sono contenuti all’interno della circolare n. 105 del 1° dicembre 2203 dell’Inps. Nello specifico è previsto che i potenziali beneficiari devono essere in possesso:

  • di un valore dell’Isee – in corso di validità – inferiore a 9.360 euro;
  • il reddito familiare deve essere inferiore a 6.000 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro di equivalenza dell’ADI. Il valore sale a 7.560 euro – sempre moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza – nel caso in cui il nucleo familiare sia composto esclusivamente da persone con un’età pari o superiore a 67 anni. O da persone con con questa età ad altri membri in condizione di disabilità grave o non autosufficiente;
  • il patrimonio immobiliare definito ai calcoli dell’Imu non deve superare i 150.000 euro;

Per quanto riguarda, invece, il patrimonio mobiliare – come definito ai fini del calcolo dell’Isee – non deve superare i:

  • 6.000 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo componente;
  • 8.000 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due componenti;
  • 10.000 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da tre o più componenti (con un aumento di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo). I massimali che abbiamo appena visto possono essere incrementati di 5.000 euro per ogni componente della famiglia di disabilità.

Lavoro ed assegno di inclusione: gli obblighi che ne derivano

Abbiamo visto, in estrema sintesi, come funziona l’assegno di inclusione. Ma cosa succede nel caso in cui un qualsiasi membro della famiglia inizi a lavorare? E soprattutto ci sono delle differenze tra lavoro dipendente e quello autonomo? Il nuovo strumento non intende, in alcun modo, scoraggiare la ricerca di un lavoro, che potrebbe essere frenata dal timore di perdere l’assegno ADI.

Nel caso in cui un qualsiasi membro del nucleo familiare intraprenda una qualsiasi attività lavorativa, il reddito aggiuntivo che viene percepito grazie a questa attività non viene preso in considerazione per il calcolo del beneficio economico. Purché l’importo non superi i 3.000 euro lordi all’anno per l’intero nucleo familiare. Nel momento in cui gli emolumenti dovessero superare questa soglia, il reddito generato dall’attività lavorativa andrà ad impattare sul sussidio ricevuto.

Il lavoratore, ad ogni modo, deve comunicare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito presunto che potrebbe derivare da questa attività. Per farlo deve utilizzare il modulo Adi.Com Esteso. L’Inps andrà a calcolare esclusivamente il reddito che supera il limite dei 3.000 euro. Attenzione: il mancato rispetto dei 30 giorni comporta la sospensione del beneficio e la decadenza in caso di inadempienza dopo tre mesi.

Ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps

L’Inps, all’interno della circolare n. 105/2023 ha chiarito che nel caso in cui il lavoro dipendente – che è stato dichiarato attraverso la domanda di ADI o in un secondo momento – si dovesse protrarre anche nel corso dell’anno solare successivo, il diretto interessato dovrà compilare un nuovo modulo Adi.com Esteso entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

Questa operazione dovrà essere effettuata fino a quando i redditi derivanti dall’attività lavorativa non verranno inclusi in maniera adeguata all’interno dell’Isee per l’intero anno.

Avvio di un’attività di impresa o di un lavoro autonomo

Nel caso in cui il beneficiario dell’assegno di inclusione decida di avviare un’attività di impresa o di lavoro autonomo mentre riceve l’assegno di inclusione, la comunicazione deve essere effettuata entro il giorno antecedente l’inizio della stessa. Nel caso in cui non si dovesse procedere in tal senso si rischia di perdere completamente il sussidio.

In questo caso il reddito deve essere individuato secondo il principio di cassa e deve essere comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ogni trimestre dell’anno.