Annunci online: le regole dettate dalla Direttiva Omnibus

Come cambiano gli annunci online a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Omnibus? Quali regole devono rispettare i commercianti? Scopriamolo insieme

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Senza dubbio la Direttiva Omnibus costituisce una delle novità più importanti del 2023 per quanti vendono i propri prodotti attraverso un eCommerce o un negozio fisico. Le novità introdotte dalle nuove disposizioni europee sono entrate in vigore dallo scorso 2 aprile 2023, ma le novità più importanti, che riguardano le recensioni e gli annunci online, sono partite dal 1° luglio 2023.

La Direttiva Omnibus ha un impatto diretto su tutti gli annunci pubblicati online che contengono delle riduzioni di prezzo. Il legislatore europeo, con la nuova disciplina, ha voluto introdurre alcune norme per tutelare i consumatori: il prezzo scontato su un determinato prodotto deve essere realmente diminuito rispetto a quello che era stato applicato in precedenza. Che deve essere correttamente riportato sugli annunci, in modo che il potenziale acquirente possa fare una scelta consapevole.

Le regole che abbiamo appena visto si applicano esclusivamente ai beni, non ai servizi. Devono, quindi, rispettare le regole stabilite dalla Direttiva Omnibus gli annunci che mettono in evidenza un vantaggio economico o un qualsiasi risparmio relativo all’acquisto di un particolare prodotto in un determinato periodo di tempo. Devono sottostare a questa regola gli annunci online di riduzione di prezzo generale, che possono portare le seguenti diciture:

  • Oggi tutti gli articoli sono scontati del 20%;
  • Questa settimana scontate del 20% tutte le decorazioni di Natale.

Le politiche commerciali non soggette dalla Direttiva Omnibus

Non tutte le strategie promozionali sono soggette alla Direttiva Omnibus. Non sono tenute a rispettarla, quelle che includono al loro interno:

  • una pubblicità volta a confrontare i prezzi con quelli dei concorrenti;
  • le promozioni che garantiscono uno sconto nel momento in cui vengono soddisfatte alcune condizioni, oltre all’acquisto del prodotto. In questa casistica possono rientrare, ad esempio, i programmi di fedeltà, i buoni per acquisti futuri nel caso in cui si acquista un determinato prodotto o quando si spende una determinata cifra. O quando gli sconti sono condizionati alla quantità di prodotti che vengono acquistati;
  • le offerte personalizzate, che corrispondono, in altre parole, agli sconti che vengono offerti ad un determinato cliente quando si realizzano occasioni speciali, come ad esempio un compleanno o un matrimonio. O quando il suddetto cliente appartiene ad una fascia di età specifica o è proprietario di una carta fedeltà;
  • riduzioni di prezzo su un prodotto indeterminato. È il caso dello sconto del 20% sul prodotto più costoso presente sul carrello. O i buoni che possono essere utilizzati su più prodotti;
  • buoni sconto, i programmi di cashback o i voucher che sono riservati ad una determinata categoria di clienti;
  • offerte che associano più prodotti a un prezzo scontato, che permettono di risparmiare sul totale dell’acquisto se gli stessi sono comprati separatamente;
  • lancio di nuovi prodotti, ai quali è stato dato un prezzo promozionale. Questo determinato prodotto, però, non deve essere stato venduto dal punto vendita nel corso dei trenta giorni precedenti.

Le nuove norme sugli annunci

Quali sono i soggetti che devono sottostare alle nuove norme relative agli annunci? Le regole introdotte attraverso la Direttiva Omnibus si applicano direttamente al venditore, inteso come il professionista che, praticamente, stipula il contratto di vendita con il consumatore. Nel caso in cui i prodotti siano venduti attraverso un ecommerce, a dover rispettare la normativa è l’impresa che vende il prodotto.

Particolare attenzione, nella redazione degli annunci online, deve essere posta al cosiddetto prezzo precedente, che deve essere sempre affiancato al prezzo scontato del prodotto. Ma cosa si intende per prezzo precedente? Nel momento in cui il venditore decide di applicare uno sconto su un particolare prodotto, la percentuale del prezzo scontato deve essere calcolata sul prezzo più basso applicato nel corso dei trenta giorni precedenti.

Il prezzo più basso da considerare è quello applicato anche solo per un giorno nell’arco dei trenta giorni precedenti. Ogni offerta al pubblico, infatti, viene considerata valida, indipendentemente dalla sua durata.

Come comportarsi in caso di pubblicità condivisa

Come deve essere gestita la pubblicità condivisa di più punti vendita? Può accadere, infatti, che un ufficio centrale abbia il compito di pianificare e pubblicizzare le campagne promozionali o gli sconti di prezzo per conto di un gruppo di venditori. O che vengano reclamizzate le promozioni di più punti vendita della stessa società, attraverso dei cartelloni, dei volantini o con degli annunci online.

In questo caso è possibile indicare unicamente il prezzo finale già scontato o la percentuale di sconto. È necessario, però, che le indicazioni fornite attraverso la pubblicità rispettino tutte le regole connesse alle pratiche commerciali scorrette: non è possibile, ad esempio, pubblicizzare come scontato un prezzo che veniva in precedenza applicato da quasi tutti i punti vendita.

Il venditore, che rientri in questa particolare casistica, non è tenuto ad indicare il prezzo precedente del singolo prodotto sul materiale pubblicitario o sugli annunci online. Il prezzo precedente di ogni singolo prodotto, però, deve essere indicato all’interno di ogni singolo punto vendita: il cliente lo dovrà trovare sulle etichette dei prodotti o sugli scaffali nei negozi fisici. O all’interno delle relative sezioni prezzi all’interno degli eCommerce.

Queste indicazioni valgono anche quando si effettuano delle promozioni che coinvolgono un numero enorme di prodotti.

Cosa succede in caso di deprezzamento del valore del bene

Quali sono le regole che devono essere rispettate nel caso in cui si dovessero fare degli sconti su pochi pezzi, a causa del deprezzamento del valore della merce? In questo caso un qualsiasi annuncio online o meno, che riporti il prezzo precedente, potrebbe dare un’immagine distorta dell’operazione che si sta compiendo. La merce danneggiata o in prossimità alla scadenza non segue la prassi consolidata di applicazione del prezzo. Questi prodotti, infatti, non sono perfettamente assimilabili, dal punto di vista qualitativo, a quelli non danneggiati o non in prossimità della scadenza. Quindi non è necessario applicare il prezzo presente negli annunci online o fisici. Questa esclusione si applica anche quando il deprezzamento è applicato senza utilizzare le modalità della vendita sottocosto.

È bene ricordare, infatti, che dalla Direttiva Omnibus sono esclusi i beni deperibili che entrano nel seguente elenco:

  • prodotti agricoli ed alimentari, che possono risultare inadatti alla vendita dopo trenta giorni dalla produzione, raccolta o trasformazione;
  • prodotti a base di carne;
  • prodotti preconfezionati con una data di scadenza;
  • prodotti sfusi, non sottoposti a trattamenti che ne possano allungare la durata oltre i 60 giorni;
  • tutti i tipi di latte.