Violenza di genere, riflessioni sullo stato dell’arte e gli obiettivi per il futuro

L'Avv. Stefano Grolla affronta il problema della violenza di genere, dall'excursus storico fino alle ultime Riforme

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Redazione

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Il 25 novembre si è celebrata la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 attraverso la risoluzione 54/134; tale data non è casuale, ma coincide con un brutale assassinio avvenuto nel 1960 in Repubblica Dominicana ai danni di tre sorelle, torturate ed uccise poiché considerate rivoluzionarie.

Quest’anno nel nostro Paese tale ricorrenza è stata particolarmente sentita, in conseguenza dei più recenti fatti di cronaca che, oltre ad aver scosso la coscienza pubblica, hanno fomentato quella che era, in realtà, una consapevolezza già comunemente raggiunta: la violenza di genere non è un fatto privato ma rappresenta, piuttosto, una vera e propria emergenza collettiva.

In Italia la legislazione interna è articolata e nel tempo ha subito modifiche, tutte volte a garantire una sempre maggior tutela alle donne vittime di violenza, con conseguente inasprimento delle pene.

Il primo intervento Legislativo mediante cui è stato fatto un primo – seppur timido – passo avanti in tema di violenza di genere è rappresentato dalla Legge n. 442 del 1981, tramite cui sono stati finalmente abrogati gli articoli 544 e 587 del Codice Penale che disciplinavano, rispettivamente, il c.d. “matrimonio riparatore”  norma che prevedeva l’estinzione del reato di stupro laddove il colpevole avesse contratto matrimonio con la vittima – ed il “delitto d’onore”, che garantiva una diminuzione di pena in favore di colui che avesse ucciso la coniuge, la figlia o la sorella in “stato d’ira” a causa della scoperta di una “illegittima relazione carnale”.

Successivamente a tale primo intervento normativo si sono poi susseguite una serie di Leggi, tutte volte ad arginare la problematica della violenza di genere (la quale veniva, con il passare del tempo, sempre più avvertita come una vera e propria piaga sociale); senza la pretesa di essere esaustivi ma al solo fine di fornire un quadro generale dello “stato dell’arte”, si citano:

  • La Legge n. 66/1996, mediante cui sono state finalmente introdotte le norme contro la violenza sessuale;
  • La Legge n. 154/2001, recante apposite misure avverso la violenza nell’ambito delle relazioni domestiche;
  • La Legge n. 94/2009, nota come “Pacchetto Sicurezza”, mediante cui è stato introdotto il reato di stalking;
  • La Legge n. 199/2013, meglio nota come “Legge sul femminicidio”, mediante cui il Legislatore ha (finalmente) chiarito che, nel concetto di violenza di genere, vi rientra non solo la violenza sessuale ma altresì quella psicologica, quella persecutoria (come lo stalking e lo stupro) e quella economica.

Con tale intervento normativo è stata altresì riconosciuta la rilevanza penale del rapporto affettivo (attuale o pregresso) esistente tra vittima ed aggressore.

  • Nel 2019 è stato emanato il c.d. “Codice Rosso”, attraverso cui sono state introdotte una serie rilevante di misure a contrasto dei fenomeni di violenza di genere quali, a titolo esemplificativo, una procedura d’urgenza che trova applicazione in tutti i casi di violenza domestica, maltrattamenti familiari e stalking.

È stato poi previsto un ulteriore inasprimento delle pene, nonché una disciplina specifica per il reato di sfregio permanente del viso.

  • Nel 2021, con la Riforma Cartabia, sono state intensificate le tutele rivolte alle donne vittime di “violenza domestica o di genere”, estendendo il regime processuale previsto dal Codice Rosso anche alle forme tentate di reati rientranti in quella categoria.
  • Restano infine da citare la Legge n. 12/2023, che ha costituito una Commissione Bicamerale d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere e, da ultimo, la Legge n. 122/2023 la quale incide ulteriormente su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, rendendo le sue tempistiche ancora più stringenti (mediante l’introduzione della possibilità per il Procuratore della Repubblica di revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato designato laddove, entro 3 giorni dalla notizia di reato, non assuma le informazioni dalla persona offesa).

Dal breve excursus storico qui riportato si evince come la comprensione dell’entità del problema rappresentato dalla violenza di genere sia andata via via aumentando; le ultime Riforme, in particolare, si concentrano sull’aspetto tempo”, con lo specifico obiettivo di garantire un intervento immediato, assicurando così una tutela immediata alle vittime (al fine di scongiurare che tali episodi possano condurre a tragici epiloghi).

Il quadro normativo sinteticamente esposto fa emergere come la disciplina approntata dal Legislatore si connoti con l’essere – almeno dal punto di vista astratto – particolarmente efficace e tempestiva; ma se questo è lo stato dell’arte, la domanda che sorge spontanea è la seguente: come mai, nonostante la pregevole normativa vigente, il femminicidio continua a rappresentare un problema così innervato nel nostro Paese?

In tutto ciò, a parere di chi scrive il dato innegabilmente chiaro è che, seppur sono sicuramente apprezzabili gli strumenti introdotti dal Legislatore al fine di arginare il problema, qualsivoglia congegno normativo rischia di rappresentare soltanto un’arma spuntata se non accompagnata da una vera svolta sul piano culturale.

La speranza, in questo nuovo anno, è che la disciplina normativa qui sinteticamente richiamata sia accompagnata da un vero e proprio mutamento sociale, essendo necessaria una risposta non solo giudiziaria, ma anche, e forse soprattutto, culturale, psicologica e educativa.

Per questo motivo l’educazione scolastica dovrebbe operare al fine di garantire una concreta sensibilizzazione degli adolescenti rispetto alla problematica della violenza di genere, affinché gli stessi intrattengano fin da subito rapporti sani ed ispirati al reciproco rispetto tra i sessi; solo mediante un’educazione di tal tipo sarà infatti possibile crescere delle generazioni più mature e consapevoli che non necessiteranno di leggi ancor più restrittive volte ad evitare il compimento di atti rientranti nella violenza di genere.

La strada da fare è ancora in salita, ma la speranza è che le più recenti reazioni avverso il fenomeno dei femminicidi – concretizzatesi anche in vere e proprie manifestazioni celebratesi in numerose piazze d’Italia – siano un chiaro segnale del mutamento sociale che il nostro Paese si appresta a compiere.

In collaborazione con Studio Legale Grolla