Olimpiadi Milano-Cortina, quanto pagano gli atleti di tasse su medaglie e compensi

Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi invernali sono esonerati dal pagamento delle tasse sui premi ma non sui compensi: come funziona

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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I premi vinti dagli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono esentasse. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che i premi per le medaglie olimpiche e paralimpiche vinte quest’anno non subiscano alcuna ritenuta alla fonte e siano esclusi dalla base imponibile dei singoli atleti.

Il legislatore ha facilitato la gestione fiscale dei premi da parte del Coni, perché gli importi vinti dagli atleti, tecnicamente parlando, sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 20%, ma il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in passato, ha spesso e volentieri applicato la politica della rivalsa facoltativa, facendosi carico degli oneri fiscali, in modo da far arrivare nelle tasche degli atleti arrivi l’intero importo netto.

A quanto ammontano i premi di Milano.Cortina 2026

Per le olimpiadi e le paraolimpiadi di Milano Cortina 2026 il Coni ha confermato gli stessi importi previsti per le precedenti edizioni olimpiche (come quella di Parigi nel 2024). Ogni singolo atleta viene premiato anche quando ha partecipato a delle discipline a squadra.

Medaglia Premio Lordo Ritenuta (non applicata) Premio netto all’atleta
Oro 180.000 euro 36.000 euro 180.000 euro
Argento 90.000 euro 18.000 euro 90.00 euro
Bronzo 60.000 euro 12.000 euro 60.000 euro

Come funziona la tassazione sui premi

I premi sportivi, almeno quando si applicano le condizioni ordinarie, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%: a prevederlo è l’articolo 30, comma 2 del Dpr 600/1973.

In linea di principio un premio sportivo è sempre soggetto a tassazione, ma il Coni può agire in due modi:

  • esercitare la rivalsa falcoltativa, trattenendo la quota dell’imposta dal totale lordo e consegnando all’atleta il premio netto
  • rinunciare alla rivalsa, optando per non trattenere nulla ed erogando all’atleta l’importo lordo integrale.

Questo significa che se su un premio pari a 180.000 euro si dovesse essere applicata la ritenuta alla fonte, l’atleta percepirebbe solo e soltanto 144.000 euro (il 20% è infatti pari a 36.000 euro).

La situazione per Milano-Cortina 2026

La Legge di Bilancio 2025 è entrata a gamba tesa nella gestione fiscale dei premi delle per le medaglie olimpiche e paralimpiche di Milano-Cortina 2026, che non subiscono alcuna ritenuta alla fonte e sono esclusi dalla base imponibile. Questo significa, molto semplicemente, che gli atleti percepiscono l’importo che è stato deliberato dal Coni per il singolo premio, senza decurtazioni.

Questa esenzione, in altre parole, permette agli atleti di ricevere quanto ha stanziato il Coni per ogni singolo premio, eliminando il dubbio sull’applicazione della rivalsa facoltativa, che era uno dei temi che aveva tenuto banco nel corso delle precedenti edizioni delle olimpiadi.

Differenza tra premi e compensi

Onde evitare fraintendimenti è necessario distinguere nettamente gli importi che gli atleti percepiscono come premio medaglia dai compensi sportivi – abbiamo già visto i guadagni parlando degli atleti più pagati alle Olimpiadi.

I primi sono delle somme corrisposte una tantum per il risultato che il singolo professionista ha raggiunto: questi importi, come abbiamo appena visto, sono esentasse e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Il discorso cambia per i secondi, che corrispondono le somme percepite per la normale attività sportiva che gli atleti svolgono (vi rientra, per esempio, l’indennità di preparazione): in questo caso i compensi seguono la riforma del lavoro sportivo e sono esenti Irpef fino alla soglia dei 15.000 euro l’anno.

Rimangono, poi, i premi minori, per i quali, a partire dal 1° gennaio 2026, torna l’esenzione totale per gli importi inferiori a 300 euro. Se il premio, invece, dovesse superare questa cifra, l’intera somma (non solo l’eccedenza) è soggetta a una ritenuta alla fonte del 20% a titolo d’imposta.

Come vengono tassate le sponsorizzazioni

I proventi che derivano dalle sponsorizzazioni e dallo sfruttamento del diritto d’immagine sono considerati a tutti gli effetti dei redditi imponibili e, come tali, sono soggetti alla tassazione ordinaria. Non godono, in altre parole, delle stesse esenzioni previste per i premi medaglia.

Gli importi percepiti dagli atleti sono considerati dei redditi derivanti da attività professionale (lavoro autonomo) o d’impresa. Hanno un impatto economico rilevante, dato che un oro olimpico nel 2026 è in grado di generare delle entrate da sponsor stimate fino a un 1 milione di euro nel corso del tempo.

Quali regimi fiscali applicano gli atleti

Ogni atleta ha una struttura professionale differente e sulla base di quella che ha deciso di adottare vengono applicati regimi fiscali differenti.

Molti atleti operano con partita Iva in regime forfettario: in questo caso i compensi totali (inclusi gli sponsor) devono restare obbligatoriamente sotto la soglia di 85.000 euro. L’atleta pagherà un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività).

Se i ricavi superano gli 85.000 euro, (è la situazione che si viene a verificare più di frequente per i campioni olimpici), entrano nel regime ordinario e devono applicare le aliquote progressive Irpef (fino al 43% per lo scaglione più alto).

I compensi per la cessione dei diritti d’immagine possono essere strutturati tramite società terze, ma il fisco italiano monitora attentamente queste operazioni per evitare l’elusione fiscale, richiedendo che la quota di reddito attribuita all’immagine sia congrua rispetto all’attività sportiva.

I contributi Inps degli atleti

Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi devono pagare i contributi Inps, anche se le modalità attraverso le quali lo devono fare variano a seconda del loro inquadramento professionale e della natura dei compensi.

La maggior parte degli olimpionici italiani (come quelli di Fiamme Gialle, Fiamme Oro, ecc.) è composta da professionisti arruolati. In questo caso, i contributi previdenziali sono versati dallo Stato attraverso le casse di previdenza specifiche del pubblico impiego/militari.

La situazione cambia per i lavoratori sportivi (dilettanti e professionisti): è obbligatorio il versamento alla Gestione Separata Inps o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (Fpls).

L’aliquota contributiva per i collaboratori è fissata al 25% (per il 2026), ripartita per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico dell’atleta. Chi guadagna meno di 5.000 euro all’anno è esonerato dal versamento.