Superbonus, attenti alla scadenza di ottobre

A ottobre, per alcuni contribuenti, scade il termine ultimo per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito riconosciuti dal Superbonus

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

A ottobre scade, per alcuni contribuenti, il termine ultimo per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito riconosciuti dall’Agenzia dell’Entrate a chi ha richiesto e ottenuto il Superbonus 110. Per le spese sostenute nel 2021, la comunicazione doveva essere trasmessa entro il 29 aprile 2022, fatta eccezione per due categorie.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta e chi riguarda.

Superbonus: la differenza tra sconto in fattura e cessione del credito

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (tramite il Superbonus), sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate se hanno intenzione di procedere con la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi oppure utilizzare il contributo sotto forma di sconto.

L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre e entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, i contribuenti che fino al 31 dicembre 2025 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus e – negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 – effettuano spese per i lavori sopra indicati (cui elenco completo è stato esposta dal legislatore al al comma 2 dell’articolo 121 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato;
  • per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Nel caso dello sconto in fattura, il credito è cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993);
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Per quanto riguarda invece la cessione del credito, due ulteriori cessioni sono possibili solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993);
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly). Per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche il provvedimento ha invece fissato questo termine al 7 marzo 2022. I contratti di cessione conclusi in violazione di queste disposizioni sono nulli.

Superbonus 110, attenzione alla scadenza del 15 ottobre

Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, è stato approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (provvedimento successivamente modificato da quello del 10 giugno 2022).

La comunicazione dell’opzione relativa alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici AE:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione/attestazione sulla congruità delle spese sostenute;
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione dell’opzione può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione/attestazione sulla congruità delle spese sostenute;
  • per tutti gli altri interventi, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione va inviata da uno dei condòmini incaricato. L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Quando si parla di cessione del credito e sconto in fattura, le comunicazioni relativa all’utilizzo di Superbonus e bonus edilizi devono essere inviate:

  • entro il 29 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021;
  • i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

Il decreto Rilancio (qui il documento in pdf) ha previsto, inoltre, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni. In tal caso l’opzione deve riferirsi a tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 29 aprile 2022. Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, vale invece sempre lo stesso termine, infatti possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni successivamente, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.