Contributo a fondo perduto, cosa fare in caso di errori

Cosa fare se si sbaglia la compilazione della domanda per il nuovo aiuto riconosciuto dal governo Draghi nel decreto Sostegni a partite Iva e professionisti

Pubblicato: 13 Aprile 2021 10:32

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Una platea più ampia di beneficiari, nuovi criteri di calcolo con percentuali di contributo più elevate, possibilità di scegliere la modalità di erogazione, un modello semplice da compilare: sono queste le principali novità del nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici previsto dal decreto Sostegni, la misura varata dal Governo Draghi che contiene una serie di interventi di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti danneggiati dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitino attività d’impresa e di lavoro autonomo o che siano titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019. Anche ci sono situazioni particolari per chi ha aperto la partita Iva nel 2020 o a inizio 2021.

Ricordiamo anche che è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap, e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Per chi ne ha i requisiti, per ottenere il contributo è necessario presentare specifica domanda. Le istanze possono essere presentate e inviate all’Agenzia fino al 28 maggio 2021.

Contributi a fondo perduto, gli errori più comuni: codice fiscale e IBAN

Ma cosa fare in caso di errori? Come si può correggere una domanda se ci si accorge di aver sbagliato qualche dato nella compilazione? Per semplificare la procedura, l’Agenzia delle entrate non ha previsto un modulo di errata corrige, ma prevede semplicemente di inoltrare una nuova domanda, che automaticamente annulla la o le precedenti.

L’Agenzia delle entrate ha spiegato che sulle istanze presentate per la richiesta di precedenti contributi a fondo perduto sono stati riscontrati frequenti errori nei dati indicati, in particolare riguardo al codice fiscale del soggetto richiedente e all’IBAN, soprattutto nei casi di istanze inviate per più soggetti da parte di un intermediario.

Per evitare errori è necessario verificare con attenzione i dati indicati, prima di inviare l’istanza. Una volta trasmessa la domanda, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa. È utile memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa.

Il sistema effettua poi una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza, come l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori ecc. Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la “presa in carico” dell’istanza. Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di “scarto”.

Scarto per invalidità IBAN: i casi più frequenti

Se l’istanza è scartata per invalidità dell’IBAN indicato, il contribuente deve verificare l’esattezza di quello indicato nell’istanza. Se risulta corretto, è necessario approfondire il motivo del mancato riscontro con la propria banca.

I più frequenti motivi che possono portare a scarto per invalidità dell’IBAN sono:

  • Iban non più valido a seguito di fusione tra banche (come potrebbe succedere ora agli ex clienti di UBI Banca, diventata Intesa Sanpaolo/BPER)
  • conto corrente chiuso
  • conto corrente non intestato al soggetto richiedente: il mancato riscontro dell’intestazione può essere dovuto a una mancata, errata o incompleta valorizzazione del codice fiscale dell’intestatario nel contratto di apertura del conto corrente della propria banca.

Come presentare un’istanza sostitutiva

Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere un’istanza sostitutiva.

Questa possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, cioè fino al 28 maggio 2021, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito. Dopo quel momento, non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.

Nel caso di istanza inviata da un intermediario delegato, dopo la messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all’indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC.

La ricevuta di presa in carico o di scarto della domanda viene messa a disposizione esclusivamente al soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” situata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e al link “Invii effettuati” presente nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Successivamente alla presa in carico, il sistema effettua ancora ulteriori controlli, più approfonditi, per esempio di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato, ecc., che possono richiedere qualche giorno.

Cosa può succedere alla domanda di contributo

Al termine dei controlli, il sistema conclude l’elaborazione e:

  • in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’IBAN indicato o riconosce il credito d’imposta (a seconda dell’opzione scelta dal contribuente)
  • in caso di esito negativo, scarta l’istanza
  • in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, “sospende” l’istanza per ulteriori controlli.

L’esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link “Consultazione esito” nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Nel caso di scarto o sospensione, è indicata la motivazione. Nel caso di scarto dell’istanza, il soggetto richiedente può trasmettere una nuova istanza entro e non oltre il 28 maggio 2021.

Come sapere se è ancora possibile presentare istanza sostitutiva

Il momento che attesta l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta, e che dunque preclude la possibilità di invio di un’istanza sostitutiva, è quello dell’esposizione dell’esito nell’area “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale Fatture e Corrispettivi.

Quindi, per determinare se sia possibile inviare un’istanza sostitutiva, è necessario verificare in questa area che la domanda che si intende sostituire risulti ancora “in lavorazione” o “sospesa”.

Contributo a fondo perduto, l’istanza di rinuncia

Se il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo per cui non ha i requisiti, può trasmettere in ogni momento, anche oltre il 28 maggio 2021, un’istanza di rinuncia totale al contributo.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall’intermediario con delega al Cassetto fiscale o al servizio Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’intermediario dotato invece di sola specifica delega per il contributo del decreto Sostegni, può presentare la rinuncia solamente se ha preventivamente trasmesso l’istanza.