Il Reddito di cittadinanza aveva una scadenza?

Leggi questo articolo e scopri se il reddito di cittadinanza, dal 2024 non più attivo, aveva una scadenza e come si rinnovava

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Francesca Cimellaro

Avvocato Civilista

Laureata presso l'Università degli Studi di Milano, in seguito alla formazione presso il Foro di Milano, è iscritta all'albo degli avvocati di Varese e si occupa principalmente dell'ambito civilistico.

Pubblicato: 24 Novembre 2020 10:29Aggiornato: 8 Maggio 2024 11:48

Prima di procedere, è essenziale sottolineare che, a partire dal 2024, il Reddito di Cittadinanza non è più in vigore.

Il Reddito di cittadinanza aveva una scadenza; per ogni richiesta effettuata dai nuclei (e accettata), infatti, l’erogazione dell’assegno durava 18 mesi. Una volta ricevuto l’ultimo pagamento, ad esempio per chi iniziava a percepire il Reddito ad aprile 2019, riceveva l’ultimo assegno a settembre 2020, era possibile poi rinnovare la domanda per altri 18 mesi. Bisognava comunque attendere un mese di sospensione obbligatoria prima del rinnovo, come la legge prevedeva, soprattutto non dovevano essere venuti meno nel frattempo i requisiti che avevano consentito di incassare l’indennità per i 18 mesi precedenti.

Tutti coloro che hanno visto scadere il proprio Reddito di Cittadinanza a settembre 2020 quindi hanno potuto inoltrare la nuova domanda a ottobre, per poter iniziare a ricevere nuovamente l’assegno a novembre.

Scadenza del Reddito di cittadinanza: l’ultimo pagamento

Come abbiamo detto, coloro che avevano ricevuto il primo versamento del sussidio ad aprile 2019, avevano visto l’ultimo a settembre 2020. Senza provvedere al rinnovo, non avrebbero ricevuto più alcun assegno. Coloro che invece continuavano a possedere i requisiti per poter ricevere il Reddito, dovevano fare una nuova domanda, se volevano continuare a ricevere questo “aiuto economico” per altri 18 mesi previsti dalla Legge.

Come si anticipava precedentemente, la domanda di rinnovo del Reddito poteva essere effettuata dal mese dopo la ricezione dell’ultimo versamento previsto. Dopo la sospensione obbligatoria, quindi, era possibile inoltrare una nuova richiesta, e i nuclei interessati avrebbero iniziato a ricevere nuovamente la somma prevista a partire dal mese successivo. Per tutti coloro il cui Reddito di cittadinanza era scaduto a settembre infatti, come si sottolineava, la domanda poteva essere inoltrata nuovamente a ottobre e avrebbero ricevuto le nuove 18 mensilità (sempre che i requisiti sussistessero) a partire da quel mese di novembre 2020.

Rinnovo del Reddito di cittadinanza: come si faceva?

Il rinnovo del Reddito doveva essere richiesto con la stessa identica procedura seguita per fare la domanda la prima volta. Quindi si ricordava, per tutti gli utenti interessati, che bisognava farne richiesta presentando i documenti presso gli uffici postali o al CAF di persona, oppure si poteva procedere online, collegandosi al portale appositamente dedicato redditodicittadinanza.gov.it alla sezione “richiedi o accedi”. Per la procedura online era assolutamente necessario essere in possesso delle proprie credenziali SPID, chi non le aveva le poteva richiedere.

Sul sito era disponibile il fac-simile di una domanda da precompilare, in questo modo almeno si velocizzavano i tempi di trasmissione delle richieste. Entro i successivi dieci giorni lavorativi dal momento in cui veniva effettuata la domanda, la stessa veniva inoltrata all’INPS, che verificava tutte le informazioni ricevute entro 5 giorni. Se l’esito dell’istruttoria era positivo, allora l’Istituto di Previdenza iniziava ad erogare il Reddito di cittadinanza mediante la ricarica dell’apposita carta prepagata, che veniva rilasciata da Poste Italiane.

Rinnovo del Reddito di cittadinanza per scadenza: cosa cambiava

Nel caso in cui si fosse deciso (e si possedessero ancora i requisiti per farlo) di rinnovare la domanda di Reddito di cittadinanza, era importante sapere che rimaneva invariato in termini di obblighi, limiti e requisiti che venivano imposti dalla Legge ai nuclei familiari che avevano diritto a ricevere questo sussidio, tranne che per l’accettazione di offerte di lavoro che fossero congrue.

Cosa significava? Questo voleva dire che, quando si faceva la prima richiesta dell’indennizzo, i componenti del nucleo familiare che sottoscrivevano il Patto per il Lavoro erano obbligati ad accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue, pena la decadenza del Reddito stesso. Nel caso in cui invece si chiedesse il rinnovo, allora si perdeva il Reddito in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro.

Quali offerte di lavoro venivano considerate “congrue”:

  • nei primi 12 mesi in cui si riceveva il Reddito le offerte congrue erano tutte quelle in cui il luogo di lavoro si trovava ad una distanza che non superava i 100 km dalla residenza del beneficiario o raggiungibile in un tempo massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici; le distanze venivano alzate a 250 chilometri in caso di seconda offerta e all’intero territorio nazionale per la terza;
  • dopo i primi 12 mesi di fruizione, l’offerta entro 250 km dalla residenza veniva considerata congrua e anche quella che interessava l’intero territorio nazionale (per la terza offerta).

Se invece parliamo di rinnovo della domanda di Reddito, allora veniva ritenuta congrua già la prima offerta, qualunque fosse la sua collocazione sul territorio italiano.

Ricordiamo che, a oggi nel 2024, il Reddito di Cittadinanza non è più una misura attiva nel nostro sistema di welfare.