Il Reddito di cittadinanza ha una scadenza?

Leggi questo articolo e scopri se il reddito di cittadinanza ha una scadenza e come rinnovarlo.

Il Reddito di cittadinanza ha una scadenza, per ogni richiesta effettuata dai nuclei (e accettata) infatti l’erogazione dell’assegno dura 18 mesi. Una volta ricevuto l’ultimo pagamento, ad esempio per chi ha iniziato a percepire il Reddito a aprile 2019 ha ricevuto l’ultimo assegno a settembre 2020, è possibile poi rinnovare la domanda per altri 18 mesi. Attenzione: bisogna comunque aspettare un mese di sospensione obbligatoria prima del rinnovo, è la Legge a prevederlo, soprattutto non devono essere venuti in meno nel frattempo i requisiti che hanno consentito di incassare l’indennità per i 18 mesi precedenti.

Tutti coloro che hanno visto scadere il proprio Reddito di Cittadinanza a settembre 2020 quindi hanno potuto inoltrare la nuova domanda a ottobre, per poter iniziare a ricevere nuovamente l’assegno a novembre.

Scadenza del Reddito di cittadinanza: l’ultimo pagamento

Come abbiamo detto, coloro che hanno ricevuto il primo versamento del sussidio a aprile 2019, hanno visto l’ultimo a settembre 2020. Senza provvedere al rinnovo, non riceveranno più alcun assegno. Coloro che invece continuano a possedere i requisiti per poter ricevere il Reddito, devono fare una nuova domanda, se vogliono continuare a ricevere questo “aiuto economico” per altri 18 mesi previsti dalla Legge.

Come abbiamo precedentemente anticipato, la domanda di rinnovo del Reddito può essere effettuata dal mese dopo la ricezione dell’ultimo versamento previsto. Dopo la sospensione obbligatoria quindi è possibile inoltrare una nuova richiesta, e i nuclei interessati inizieranno a ricevere nuovamente la somma prevista a partire dal mese successivo. Per tutti coloro il cui Reddito di cittadinanza è scaduto a settembre infatti, come abbiamo appena sottolineato, la domanda poteva essere inoltrata nuovamente a ottobre e riceveranno le nuove 18 mensilità (sempre che i requisiti sussistano) a partire da questo mese di novembre 2020.

Rinnovo del Reddito di cittadinanza: come si fa?

Il rinnovo del Reddito deve essere richiesto con la stessa identica procedura seguita per fare la domanda la prima volta. Quindi ricordiamo, per tutti gli utenti interessati, che bisogna farne richiesta presentando i documenti presso gli uffici postali o al CAF di persona, oppure si può procedere online, collegandosi al portale appositamente dedicato redditodicittadinanza.gov.it alla sezione “richiedi o accedi”. Per la procedura online è assolutamente necessario essere in possesso delle proprie credenziali SPID, chi non le ha le può richiedere.

Sul sito è disponibile il fac-simile di una domanda da precompilare, in questo modo almeno si velocizzano i tempi di trasmissione delle richieste. Entro i successivi dieci giorni lavorativi dal momento in cui viene effettuata la domanda, la stessa viene inoltrata all’INPS, che verifica tutte le informazioni ricevute entro 5 giorni. Se l’esito dell’istruttoria è positivo, allora l’Istituto di Previdenza inizia ad erogare il Reddito di cittadinanza mediante la ricarica dell’apposita carta prepagata, che viene rilasciata da Poste Italiane.

Rinnovo del Reddito di cittadinanza per scadenza: cosa cambia

Nel caso in cui si decida (e si possiedono ancora i requisiti per farlo) di rinnovare la domanda di Reddito di cittadinanza, è importante sapere che rimane invariato in termini di obblighi, limiti e requisiti che vengono imposti dalla Legge ai nuclei familiari che hanno diritto a ricevere questo sussidio, tranne che per l’accettazione di offerte di lavoro che siano congrue.

Cosa significa? Questo vuol dire che, quando si fa la prima richiesta dell’indennizzo, i componenti del nucleo familiare che sottoscrivono il Patto per il Lavoro sono obbligati ad accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue, pena la decadenza del Reddito stesso. Nel caso in cui invece si chieda il rinnovo, allora si perde il Reddito in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro.

Quali offerte di lavoro vengono considerate “congrue”:

  • nei primi 12 mesi in cui si riceve il Reddito le offerte congrue sono tutte quelle in cui il luogo di lavoro si trova ad una distanza che non supera i cento chilometri dalla residenza del beneficiario o raggiungibile in un tempo massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici; le distanze vengono alzate a 250 chilometri in caso di seconda offerta e all’intero territorio nazionale per la terza;
  • dopo i primi 12 mesi di fruizione, l’offerta entro 250 chilometri dalla residenza viene considerata congrua e anche quella che interessi l’intero territorio nazionale (per la terza offerta).

se invece parliamo di rinnovo della domanda di Reddito, allora viene ritenuta congrua già la prima offerta, qualunque sia la sua collocazione sul territorio italiano.