Partita IVA: come detrarre le spese telefoniche da Ires e Irap

Anche le spese telefoniche possono essere portate in detrazione, nel caso in cui si lavori con una partita Iva. Il costo non si può detrarre completamente

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le spese telefoniche sostenute dai liberi professionisti permettono loro di ottenere un risparmio sulle imposte che devono versare. Sappiamo che le tasse costituiscono una delle spese più importante che imprenditori e lavoratori autonomi devono sostenere periodicamente. La possibilità di ottenere dei veri e propri sgravi fiscali permette di pagare delle cifre inferiori: questo è il motivo per il quale è importante gestire correttamente questi costi, in modo da riuscire a risparmiare un po’ su quanto si dovrebbe versare al fisco.

Tra le spese che possono essere portate in detrazione ci sono anche i costi relativi al telefono – sia quello fisso che quello mobile – che viene utilizzato per scopri professionali. L’unica distinzione che è necessario effettuare è quello sull’uso, che può essere esclusivamente aziendale o promiscuo.

Partita IVA: come detrarre le spese telefoniche

Tra le spese che le imprese e i professionisti con Partita IVA possono detrarre dal reddito imponibile IRES e IRAP, e anche dall’IRPEF, ci sono le bollette e i costi di smartphone e rete fissa. Spese la cui percentuale deducibile è stata modificata dalla manovra finanziaria del 2007.

Ad oggi, i liberi professionisti soggetti ad IRPEF, così come le persone giuridiche che pagano l’IRPEF, possono detrarre un importo forfettario pari all’80% del costo sostenuto, o di competenza dell’esercizio. Lo stabilisce l’articolo 102, comma 9, del TIUR:

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, sono deducibili nella misura dell’80%.

Così, le spese di telefonia fissa che prima erano deducibili per intero, lo sono ora per l’80%; al contrario, le spese di telefonia mobile – prima deducibili al 50% – sono ora aumentate, nella loro deduzione, di 30 punti percentuali. Se il costo sostenuto per le spese telefoniche è stato di 100 euro, ad esempio, la deduzione sarà pari a 80 euro: a questi, si somma l’eventuale IVA considerata indetraibile. Se, per ipotesi, l’IVA indetraibile è del 50%, alla fine dei conti la deduzione sarà di 88,88 euro (100 + 50% di 22)*80 = 88.88.

Non sono solamente le bollette del telefono, a poter essere detratte. Comprese nelle detrazioni sono infatti anche tutte le spese riguardanti telefoni e telefonini: costi di manutenzione, canoni di leasing o di noleggio, traffico telefonico di carte prepagate (a patto di fornire tutta la documentazione che ne attesti l’acquisto e la proprietà).
C’è poi la questione IVA, che non è solo un costo deducibili dal reddito imponibile, ma è prima di tutto una diretta detrazione fiscale dalle tasse: se il telefono è utilizzato esclusivamente a scopi lavorativi, la detrazione dell’IVA è del 100%; nel caso di lavoratori autonomi, o di telefonini che l’azienda assegna ai dipendenti, la detrazione si limita al 50%.

Le detrazioni per il regime semplificato

La situazione cambia leggermente per chi è nel regime semplificato. La contabilità, in questo caso, è stata regolata dall’articolo 66 del TUIR e prevede diverse percentuali di deducibilità:

  • per la telefonia fissa è prevista la deducibilità all’80% nel caso in cui il telefono fisso sia esclusivamente aziendale; il 50% nel caso in cui se ne facci aun uso promiscuo;
  • per la telefonia mobile, la deducibilità è all’50%.