È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della legge Gelli sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, uno dei testi più attesi da medici e infermieri. Il decreto introduce massimali di copertura e crea quel sistema assicurativo moderno che ad oggi manca all’Italia. Come avviene per le assicurazioni auto, anche per le professioni sanitarie verrà applicata la formula del bonus malus.
Decreto con 7 anni di ritardo
La legge Gelli sulla responsabilità professionale risale al 2017. Il decreto attuativo arriva dunque con 7 anni di ritardo. In questo periodo di zona grigia, le aziende sanitarie e i professionisti sono stati costretti a stipulare costose polizze. Agenas, (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha stimato una spesa di 400 milioni di euro nel 2022 per le polizze assicurative di ospedali e cliniche.
E non solo: il ricorso alla medicina difensiva ha spinto ulteriormente al rialzo i costi del già disastrato Sistema sanitario nazionale e ha ancor di più saturato le liste d’attesa. Ma le liste d’attesa nella sanità rischiano di raddoppiare i loro tempi per determinate prestazioni, come denuncia l’associazione Aris.
I costi della medicina difensiva
In merito alla medicina difensiva, Anaao-Assomed ha stiamo un costo per lo Stato di circa 11,5 miliardi di euro. Ai conti meramente economici vanno poi aggiunti i disagi per i pazienti, sottoposti a una serie di esami talvolta anche invasivi.
Il decreto sulle responsabilità professionali nella sanità
Con il decreto recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono previsti massimali minimi di garanzia per le strutture sanitarie e per gli operatori sanitari. I massimali possono essere rideterminati annualmente con decreto del ministro delle Imprese, di concerto con il ministro della Salute, in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria. Stabilita la variazione (in aumento o diminuzione) del premio in relazione al verificarsi dei sinistri.
Gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi. Le strutture dovranno istituire la funzione di valutazione dei sinistri, una task force multidisciplinare che valuti gli errori sotto il profilo medico e giuridico e che siano in grado di operare a livello di risk management.
Le strutture sanitarie potranno decidere di operare o con contratto di assicurazione o assumendosi direttamente il rischio. Nel secondo caso dovranno prevedere uno specifico fondo a copertura di eventuali sinistri, con relativi accantonamenti.
L’assicuratore si impegna a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti per danni cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale. La copertura assicurativa includerà anche la responsabilità extracontrattuale degli operatori sanitari per le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria (anche se non dipendenti della struttura). L’assicuratore terrà indenne l’operatore sanitario libero professionista per danni cagionati a terzi a titolo di colpa.
L’esercente la professione sanitaria potrà essere garantito anche aderendo a convenzioni o polizze collettive per il tramite delle strutture sanitarie, dei sindacati o delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie.