“Nuova extra tassa del 25%”: cos’è e chi la deve pagare

Sono state pubblicate le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico che il governo Draghi ha introdotto. Ecco cos'è

Sono finalmente state pubblicate le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico che il governo Draghi ha introdotto per alleggerire i costi di energia e gas per le imprese e i consumatori. Si tratta del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal cosiddetto decreto Ucraina, che sono tenute a versare tutte quelle aziende che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, i soggetti rivenditori e quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Come si calcola il contributo: quanto bisogna pagare

Mentre al G7 si è definito il nuovo pianto di aiuti per l’Ucraina (ne abbiamo parlato qui), questo nuovo contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle stesse operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Ai fini del calcolo del saldo si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per questo periodo è assunto un valore di riferimento pari a 0.

Per i soggetti passivi che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale, le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile 2021 e di aprile 2022, rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi, ma non oggetto di autonoma comunicazione nelle LIPE trimestrali, concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri.

Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25% dell’incremento e si applica solo se l’incremento stesso è superiore al 10% e ai 5 milioni di euro.

Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini della riscossione del contributo, dell’accertamento e delle relative sanzioni, e per il contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

Quando bisogna pagare

Il versamento deve essere effettuato:

  • per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022
  • per la restante parte del 60%, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo specificati successivamente.

Chi deve pagare il contributo

Numerose associazioni di categoria e operatori del settore hanno però chiesto chiarimenti riguardo all’applicazione del contributo straordinario Ucraina. Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono stati definiti gli obblighi e le modalità di pagamento del contributo.

L’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022 ha previsto l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario una tantum a carico nello specifico di:

  • soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale
  • soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
  • soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi
  • soggetti che, per la successiva rivendita, importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato questi prodotti provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che si deve ritenere che il contributo straordinario sia applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che, anche in via residuale, e non solo come attività principale, esercitano nel territorio italiano una o più delle attività citate sopra.

I codici ATECO delle imprese obbligate al versamento

Il soggetto deve esercitare una delle attività in entrambi i periodi presi a riferimento per il confronto dei relativi saldi. Queste attività sono riconducibili ai seguenti codici ATECO:

  • 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
  • 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
  • 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
  • 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
  • 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
  • 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
  • 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
  • 35.21.00 Produzione di gas;
  • 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
  • 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
  • 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Chi non deve pagare

Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Una domanda che in tanti hanno posto è se i soggetti che hanno iniziato ex novo l’attività successivamente al 30 aprile 2021 e i soggetti che hanno iniziato l’attività tra il 1° ottobre 2020 e il 30 aprile 2021 rientrino nell’ambito applicativo del decreto Ucraina.

L’Agenzia ha spiegato che il contributo straordinario si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto al saldo relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021. Quindi, i soggetti che hanno iniziato l’attività in un momento successivo al primo periodo di riferimento (ossia dopo il 30 aprile 2021) sono quindi esclusi dal prelievo.

Se, invece, un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, si ritiene che il contributo sia dovuto, confrontando tuttavia dati omogenei.

Per inizio di attività, in conformità ai principi generali in materia di IVA, si intende il momento in cui il soggetto acquisisce la soggettività passiva ai fini IVA, ossia al momento dell’apertura della partita IVA, accompagnata dallo svolgimento delle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica, a prescindere dall’effettiva realizzazione di operazioni attive.

Cosa succede se l’azienda svolge più attività

Nel caso in cui un soggetto svolga diverse attività, di cui solo una o più rientranti in quelle indicate con i codici ATECO, il dato a cui fare riferimento per verificare se il contributo straordinario sia dovuto e per la quantificazione della base imponibile è costituito dal complessivo importo delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, desumibile dalle LIPE relative ai periodi 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022.

I dati riportati nelle LIPE non possono essere modificati estrapolando i valori riferibili alle attività non interessate dal contributo, ma devono essere assunti nella loro interezza, fermo restando che deve trattarsi di operazioni rilevanti ai fini IVA.

Considerato, quindi, che nel totale delle operazioni attive indicato nelle LIPE confluiscono anche le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, l’Agenzia ritiene che queste debbano essere escluse dal calcolo dei saldi ai fini della determinazione della base imponibile del contributo.