Antitrust, nuove norme Ue: cosa cambia per le aziende italiane

La Commissione europea ha stabilito nuove esenzioni alle regole della concorrenza, relative agli accordi di ricerca e sviluppo (R&S) di sostenibilità e per le telecomunicazioni

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Filippo Traviglia

Avvocato

Filippo Traviglia è avvocato, socio di Fabrique Avvocati Associati, con sede a Torino e desk a Bruxelles. Assiste imprese ed enti in operazioni straordinarie e questioni di governance, oltre che nel diritto amministrativo, regolatorio, della concorrenza e dell'energia.

Lo scorso giugno la Commissione europea ha adottato una revisione dei regolamenti orizzontali di esenzione per categoria sugli accordi di ricerca e sviluppo (R&S) e di specializzazione, accompagnata da una revisione degli orientamenti orizzontali. Con questa iniziativa, la Commissione intende porre le aziende nelle condizioni di poter più facilmente valutare la compatibilità degli accordi di cooperazione orizzontale con le regole comunitarie di concorrenza, creando una zona di sicurezza, la cosiddetta “safe harbour” – per alcune tipologie di accordi per i quali è esclusa l’applicazione dell’art. 101, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Questa norma individua quelle pratiche tra imprese che sono considerate incompatibili con il mercato, e dunque vietate: si tratta di tutti quegli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

Sono ad esempio vietati gli accordi che tendano a fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, ad applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.

L’intervento della Commissione Ue individua le caratteristiche in base alle quali alcune categorie di accordi orizzontali, per le loro peculiarità, non sono assoggettate a questi divieti e possono dunque essere compatibili con il mercato interno, beneficiando dunque di una forma di eccezionalità.

Dalla Ue nuove regole sull’Antitrust

Sono molte le novità per le aziende del territorio europeo, e dunque anche per le PMI italiane, già alle prese con il nuovo decreto Concorrenza approvato dal governo, che fissa proprio nuove regole anche sull’Antitrust.

Accordi di ricerca e sviluppo fra aziende, a certe condizioni, non violano le regole di concorrenza

Vengono esclusi dal divieto dell’art. 101, paragrafo 1, del TFUE gli accordi di ricerca e sviluppo tra aziende, se rispettosi delle condizioni previste. Risultano poi più chiari i meccanismi di calcolo delle quote di mercato ai fini dell’applicazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di ricerca e sviluppo e vengono fornite indicazioni su come applicarlo.

Accordi di condivisione delle infrastrutture nella telecomunicazione mobile

Molto interessante, anche per la rilevanza crescente del settore, è l’introduzione, negli orientamenti, di una sezione sugli accordi per la condivisione delle infrastrutture di telecomunicazione mobile, che peraltro si pone in linea con recenti pratiche applicative. Queste nuove indicazioni definiscono i fattori pertinenti per la valutazione di questi accordi e comprendono un elenco delle condizioni minime che le imprese devono rispettare per ridurre il rischio di violazione delle norme sulla concorrenza.

Accordi fra imprese comuni e loro “madri”

Il capitolo introduttivo degli orientamenti contiene importanti precisazioni sull’applicazione dell’articolo 101 TFUE agli accordi tra imprese comuni e le loro imprese madri e maggiori indicazioni su come applicare gli orientamenti agli accordi che prevedono la cooperazione in più tipi di attività (per esempio produzione e commercializzazione).

Regole per gli accordi per gli acquisti comuni

Quanto agli accordi di acquisto, viene chiarita la distinzione tra l’acquisto in comune e i cartelli tra acquirenti, e viene precisato che nell’acquisto in comune rientrano anche accordi in base ai quali gli acquirenti negoziano insieme le condizioni di acquisto, ma ciascuno di essi conclude l’acquisto in modo indipendente.

Scambi di informazioni fra imprese e accordi di clean team

Molto spazio, negli orientamenti, viene dedicato allo scambio di informazioni. Viene definita una nozione di informazioni sensibili sul piano commerciale e viene delineato il perimetro dei tipi di scambio di informazioni che possono costituire restrizioni della concorrenza per oggetto, dei potenziali effetti favorevoli sulla concorrenza dei pool di dati e delle forme indirette di scambio di informazioni, tra cui gli accordi “hub and spoke”.

Vengono anche definite le misure pratiche che le imprese possono adottare per evitare le infrazioni, come la limitazione della portata dello scambio, il ricorso ad accordi di clean team o a fiduciari indipendenti e alla dissociazione pubblica.

Accordi di sostenibilità fra imprese: quando non violano la concorrenza

Infine – dato, questo, di grande rilevanza – viene introdotto, negli orientamenti orizzontali, un capitolo del tutto nuovo dedicato agli accordi di sostenibilità, dove viene chiarito che le norme in materia di antitrust non ostacolano gli accordi tra concorrenti che perseguono un obiettivo di sostenibilità.

I nuovi orientamenti contengono una definizione ampia di obiettivi di sostenibilità, basata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ed elencano vari esempi di accordi di sostenibilità che generalmente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Viene creata una sorta di zona di sicurezza “elastica” per gli accordi di normazione in materia di sostenibilità che soddisfano determinate condizioni, specificando in che modo un accordo di sostenibilità possa beneficiare di un’esenzione e descrivendo i tipi di vantaggi che possono essere presi in considerazione.

È importante ricordare che le imprese che desiderano concludere un accordo sulla sostenibilità possono richiedere alla Commissione orientamenti informali per garantire il rispetto delle norme UE in materia di concorrenza, ad integrazione del quadro generale definito dall’intervento comunitario.

Un quadro più elastico: più spazio per gli accordi fra imprese, ma attenzione

L’intervento della Commissione europea migliora dunque significativamente il quadro e recepisce indicazioni emerse anche dalla recente prassi applicativa, nell’ottica di un opportuno adeguamento all’attuale contesto economico.

Gli elementi di flessibilità introdotti – e alcune significative novità, come quelle relative agli accordi di sostenibilità – pongono le imprese intenzionate a concludere accordi orizzontali nelle condizioni di operare in un quadro maggiormente definito che, ovviamente, deve in ogni caso essere attentamente valutato e vagliato prima di ogni iniziativa, così da limitare il più possibile il rischio di violazioni delle regole di concorrenza.