Rimborso dei contributi Inps, via alla domanda unica: chi può chiederlo e come

L'Inps attiva la Domanda Rimborso Unico: per ora vale per la Gestione separata e sostituisce i vecchi canali

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Mirko Ledda

Editor e fact checker

Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

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L’Inps semplifica la richiesta per ottenere indietro i contributi versati in eccesso. Con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre l’Istituto ha attivato il servizio Domanda Rimborso Unico, un punto di accesso unico per tutte le richieste di rimborso delle somme indebitamente versate, anche quando l’indebito emerge da un accertamento. Per ora il servizio è attivo solo per la Gestione separata, ma sarà esteso progressivamente a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto. Per committenti, professionisti e collaboratori il passaggio è obbligato, dato che i vecchi canali di trasmissione sono stati chiusi.

Chi può chiedere il rimborso Inps

Possono usare il servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) che rientrano in uno di questi casi:

  • professionisti (lavoratori autonomi con redditi di lavoro autonomo);
  • committenti oltre il massimale (per la quota a loro carico, pari a 2/3 del contributo versato, quando il collaboratore ha superato il massimale annuo);
  • committenti per altri motivi (versamenti duplicati, somme versate in più per una variazione dell’aliquota denunciata, errori di versamento e casi analoghi);
  • lavoratori parasubordinati (per la quota a loro carico, pari a 1/3 del contributo versato, sempre in caso di superamento del massimale).

Le tipologie di rimborso

Sono 4 le tipologie di rimborso previste dall’Inps:

  • versamento errato, per le somme pagate per sbaglio o in eccesso;
  • credito da dichiarazione, cioè il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non usato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • superamento del massimale, cioè i contributi versati oltre il tetto annuo;
  • altra Cassa, se la contribuzione era dovuta a un’altra Cassa professionale.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta solo online. Può farlo il contribuente in prima persona oppure un intermediario di fiducia, come un consulente del lavoro o un professionista abilitato.

Dove si trova il servizio

Si entra nel Cassetto previdenziale del contribuente con Spid almeno di livello 2, Cie di livello 3, Cns o eIdas, poi si seleziona il percorso:

Altri Servizi > Domanda Rimborso Unico.

La pagina iniziale mostra le domande più recenti con il relativo stato, il collegamento per inserirne una nuova, gli aggiornamenti amministrativi su rimborsi ed eccedenze e i contatti per segnalare anomalie o malfunzionamenti. Il manuale utente resta sempre consultabile dalla scheda in alto a destra.

Dallo stesso servizio si possono consultare dunque anche le domande già trasmesse, riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza e verificare lo stato di lavorazione e informazioni che i vecchi canali separati non sempre rendevano disponibili.

Quale causale scegliere

In questa prima fase le macro-causali sono 3:

  • Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale;
  • Gestione Separata – Parasubordinati;
  • Altro.

L’ultima copre le richieste che non dipendono dal massimale. Per esempio il committente che deve recuperare somme versate con un’aliquota non corretta o il professionista che chiede il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La procedura riconosce il tipo di utente e imposta la domanda di conseguenza.

Se si accede come parasubordinato senza contributi in Gestione separata o come committente per superamento del massimale senza somme disponibili, il sistema segnala l’incongruenza.

Committente e collaboratore: chi ottiene il rimborso

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è il tetto oltre il quale i contributi non sono più dovuti. Per il 2026 è fissato a 122.295 euro, come spiegato dalla circolare Inps n. 6 del 30 gennaio. Lo supera soprattutto chi lavora per più committenti, perché ciascuno versa sui propri compensi senza conoscere quelli pagati dagli altri.

Da maggio 2025 l’Inps ha iniziato a inviare tramite MyInps una comunicazione ai collaboratori che hanno superato il tetto. L’anno seguente, concluse le verifiche (compresa quella sull’aliquota applicata), un avviso analogo arriva a ciascun committente per la quota di sua competenza. Ognuno deve procedere in autonomia:

  • il committente chiede, per ogni collaboratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente;
  • il collaboratore chiede con un’unica domanda il rimborso complessivo della quota a suo carico, versata da tutti i committenti oltre il tetto.