Pensioni, a settembre maxi assegno: gli aumenti e le date

Buone notizie per i pensionati: a partire da settembre arrivano i primi aumenti. Tutte le novità e il calendario dei pagamenti

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Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Buone notizie per i pensionati, perché a partire da settembre arrivano i primi aumenti. L’INPS ha reso nota la data del pagamento della pensione di settembre e il relativo cedolino, che, ricordiamo, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare; il cedolino è comunque sempre accessibile online sul sito dell’Istituto.

Dopo la pensione di agosto, nella pensione di settembre ci saranno trattenute fiscali e conguagli. Vediamo di fare chiarezza, spiegando nel dettaglio tutto.

Pensione settembre 2023: le trattenute fiscali

Per quanto riguarda le trattenute, sul rateo della pensione di agosto, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2023, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2023.

Prosegue, inoltre, se presenti, il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2022. Nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino a novembre.

Per i redditi di pensione di importo superiore a 18mila euro annui e per quelli di importo inferiore a 18mila euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole nel caso in cui le imposte siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2023.

Pensioni, da settembre i conguagli

A settembre scattano poi i conguagli derivanti dal 730 per i pensionati che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

Nella pensione di settembre dunque i pensionati italiani troveranno:

  • il rimborso degli eventuali importi a credito
  • le trattenuta, in caso di conguaglio a debito (l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro novembre, per cui, nel caso in cui la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’INPS dopo giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto)

I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.

Pensioni settembre 2023: le date dei pagamenti

Ma quando verranno pagate le pensioni di settembre? Per tutti i pensionati che ricevono l’accredito direttamente sul proprio conto corrente, il pagamento avverrà come sempre nel primo giorno bancabile del mese, e cioè venerdì 1° settembre.

Per chi invece ritira il denaro della pensione alle Poste, il calendario di pagamento seguirà come sempre l’ordine alfabetico, secondo questo schema:

  • venerdì 1 settembre: cognomi dalla A alla B;
  • sabato 2 settembre (solo la mattina): cognomi dalla C alla D;
  • lunedì 4 settembre: cognomi dalla E alla K;
  • martedì 5 settembre: cognomi dalla L alla O;
  • mercoledì 6 settembre: cognomi dalla P alla R;
  • giovedì 7 settembre: cognomi dalla S alla Z.

Consegna a casa gratuita della pensione: come funziona

Per chi non lo sapesse, ricordiamo anche che, nonostante la pandemia sia finita, prosegue il servizio di consegna a casa della pensione, gratuitamente, da parte dei Carabinieri.

Da maggio 2020 è stato previsto che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non abbiano potuto delegare altri soggetti possano ricevere l’importo a casa, delegando al ritiro i Carabinieri. Chi volesse richiedere questo servizio può chiamare il numero verde 800 55 66 70 oppure la più vicina stazione dei Carabinieri: in ogni caso è necessaria una delega scritta del pensionato ai Carabinieri.

Novità per accompagnamento alla pensione e esodati

Il 14 agosto l’INPS ha anche comunicato importanti novità per la gestione dei versamenti relativi alle prestazioni di accompagnamento alla pensione – la cosiddetta isopensione – e all’indennità mensile erogata ai lavoratori esodati a seguito di contratti di espansione.

Per chi non la sapesse, l’isopensione è una formula di pre-pensionamento che, grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe, potrà essere utilizzata fino al 30 novembre 2026 con una durata massima di 7 anni. Si tratta di una modalità che era stata introdotta grazie alla riforma Fornero. Come funziona? Il datore di lavoro di fatto anticipa al lavoratore che sta uscendo dal lavoro la pensione maturata al momento dell’esodo, fino alla reale maturazione dei requisiti per il primo trattamento pensionistico ordinario raggiungibile: pensione anticipata, conseguibile con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, 3 mesi di finestra; pensione di vecchiaia, ottenibile con un minimo di 67 anni di età e 20 anni di contributi.

Ricordiamo che l’isopensione può essere utilizzata però soltanto dalle aziende del settore privato che impieghino mediamente più di 15 dipendenti. L’indennità è liquidata a partire dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato al versamento della contribuzione per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, dunque si tratta di una variante alla pensione classica piuttosto favorevole per il lavoratore, e molto meno per l’azienda, anche perché, a differenza di altre possibilità di esodo, non è penalizzante per i lavoratori, visto che l’importo non è ridotto.

Per l’accompagnamento alla pensione, il versamento in unica soluzione rappresenta la forma di garanzia di adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’INPS, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.

Per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%. In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel piano di esodo, l’INPS effettua a consuntivo la verifica della congruità dell’importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.

Tra le novità, segnaliamo il nuovo PRAT-Portale prestazioni atipiche, accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, che è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione.

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione, il Portale rilascia questi documenti:

  • la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro;
  • il prospetto di quantificazione;
  • il documento di validazione dell’accordo.

La lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro contiene anche l’informazione della stringa del piano di esodo “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare nella causale del bonifico a garanzia delle prestazioni, e le istruzioni per il pagamento del modello “F24” a garanzia della contribuzione correlata. Attenzione: la lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

Dopo il del caricamento, il PRAT invia all’INPS competente del finanziamento la relativa notifica. L’ufficio territoriale INPS di competenza deve provvedere tempestivamente al controllo e alla validazione della lettera, utilizzando l’apposita funzionalità del portale, alla quale si può accedere attraverso questo percorso: “Domanda di prestazione” > “Esodo ex art. 4 L. 92/12”\“Esodo art. 41 DL 148/15” > “Presentazione del programma annuale di esodo” > “Dichiarazioni Datore da verificare”.

A seguito della validazione, il Portale espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”:

  • l’importo preteso per la prestazione;
  • la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare per il pagamento.

La stringa è così composta:

  • ES: valore fisso che indica “Esodati”;
  • C: valore fisso che indica “Corrente”;
  • XXXX: codice ente;
  • US: valore fisso che indica “unica soluzione”;
  • aaaa: anno di esodo del piano;
  • yy: numero progressivo del piano per l’anno indicato.

La stringa deve essere riportata nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata. L’importo della prestazione deve essere versato dal datore di lavoro con bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della struttura territoriale competente del finanziamento.

Sul PRAT i cittadini trovano gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro a garanzia delle prestazioni e quanto effettivamente erogato nel corso dell’esodo (sono pubblicati solo i conguagli relativi alla prestazione, non anche quelli relativi alla contribuzione correlata).

Quante pensioni eroga l’INPS oggi

Come ricorda l’INPS, sia per il 2022 che per il 2023, si può andare in pensione così:

  • pensione di vecchiaia: età minima 67 anni, sia per gli uomini che per le donne, sia per il settore pubblico che privato
  • pensione anticipata:
    – 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, indipendentemente dall’età
    – 42 anni 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, indipendentemente dall’età
    – Quota 102 per chi compie almeno 64 anni di età e maturi almeno 38 anni di anzianità contributiva nel 2022
    Quota 103 per chi abbia compiuto 62 anni di età e maturato 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023
    Opzione donna, prorogata per il 2022 e 2023
    – canali di uscita per i lavoratori precoci e per gli addetti a lavori gravosi e usuranti.

Secondo gli ultimi dati INPS, in tutte le gestioni, ad eccezione degli assegni sociali, nei primi sei mesi del 2023 è diminuito il numero di pensioni liquidate, rispetto al primo semestre dello scorso anno.

Da notare che la percentuale delle pensioni femminili su quelle maschili presenta, nel primo semestre 2023, un valore inferiore a quello del 2022, attestandosi al 117% (128% nel 2022). Inoltre, il rapporto tra le pensioni di invalidità e quelle di vecchiaia nel primo semestre 2023 è diminuito del 2% rispetto all’anno precedente, risultando pari al 22%. Le pensioni anticipate rispetto a quelle di vecchiaia in tutte le gestioni risultano poi essere più basse nel primo semestre 2023 rispetto all’anno 2022, attestandosi al 16% in più rispetto a quelle di vecchiaia.

Come cambieranno le pensioni nel 2024

Per quanto riguarda il futuro, si sa che uno dei punti più importanti della prossima Manovra finanziaria riguarda proprio la riforma delle pensioni.

Il governo Meloni per ora non esclude l’opzione di Quota 41, che tanto piace alla Lega del ministro e vicepremier Matteo Salvini. Ma, visto che a disposizione ci saranno non più di 1,5 miliardi, quasi sicuramente per il 2024 verranno riconfermate due misure importanti, anche se probabilmente con qualche novità (un aumento, forse): si tratta di Quota 103 e Ape sociale. Ape sociale in particolare è in scadenza il 31 dicembre prossimo. Il governo sembra intenzionato a prorogare lo strumento per un altro anno, e anche ad allargarlo ad altre categorie di lavoratori.

Ancora indefinito il futuro di Opzione donna: l’Esecutivo, dicono fonti governative, vorrebbe introdurre un limite anagrafico, come i 60 anni di età, senza distinzioni legate al numero di figli o al lavoro. Inoltre, potrebbero essere attivate anche delle soluzioni per coprire i buchi contributivi di quei lavoratori che hanno più di 25 anni di lavoro ma con percorsi professionali discontinui.