Pensioni, nuova procedura per Quota 103: come fare domanda

Pensione anticipata, I'Inps ha aggiornato le procedure per presentare le domande per Quota 103: tempistiche e importi

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Novità in arrivo per Quota 103: l’Inps ha aggiornato le procedure per la definizione delle domande di pensionamento anticipato riservato a coloro che hanno almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Quota 103, le novità Inps

L’Inps ha comunicato l’aggiornamento delle procedure per la definizione delle domande di quota 103 per tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata.
I requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi) devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale Afam e della scuola, che possono uscire rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare.

Quota 103,  da quando decorre

Il diritto alla pensione anticipata flessibile conseguito nel corso del 2023 consente, dopo l’apertura della prima finestra utile, l’accesso alla pensione:

  • dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per quelli autonomi. La decorrenza della pensione non può comunque essere precedente al 1° aprile 2023;
  • dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In tal caso, la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023;
  • dal 1° novembre e dal 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti, per il personale AFAM e per quello scolastico.

Quota 103, l’importo

L’importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per il 2023 l’importo è pari a 2.818,65 Euro).
Tale limite non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, che per il biennio 2023/2024 è di 67 anni.