Permessi per lutto: quanti giorni per ogni grado di parentela

Ogni lavoratore ha diritto ad alcuni giorni di permesso per lutto a seconda del grado di parentela del defunto

Quando muore un familiare, il dipendente ha per legge diritto a giorni di permesso per il lutto. Tuttavia, è bene conoscere cosa dice la normativa in tal proposito, così da sapere quanti sono i permessi per lutto che durante l’anno lavorativo si possono chiedere, quanto dura il singolo “congedo” e come avanzare richiesta nel modo corretto.

Non tutti i lutti, infatti, permettono di usufruire di un permesso retribuito. È necessario anzi – per non dover rinunciare al giorno di retribuzione – che si tratti di un lutto familiare. E, cioè, del decesso del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado (fatto salvo il singolo contratto collettivo di riferimento). In caso contrario, sarà necessario procedere in altro modo per assistere al funerale.

Ma vediamo, nel dettaglio, quali e quanti sono i permessi retribuiti per lutto.

Permessi per lutto: a chi spettano e come richiederli

Tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno diritto a giorni di permesso per lutto, mentre non ne possono godere i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori che non rientrano nell’area della subordinazione. I giorni di lutto concessi dalla legge sono tre, nell’arco di un anno lavorativo, e possono anche essere non continuativi.

Il permesso per lutto retribuito, e cioè a carico del datore di lavoro, viene concesso in caso di decesso del coniuge (anche se legalmente separato) o del convivente in un’unione civile, di un parente entro il secondo grado (anche non convivente) in linea retta o collaterale, o di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica (genitori, figli, fratelli, sorelle, figli dei figli, nonni).

Sebbene non si possa in via generale usufruire del permesso per lutto in caso il decesso riguardi il figlio del proprio fratello o della propria sorella, un bisnonno o un bisnipote oppure uno zio, molti contratti collettivi estendono la facoltà di godere dei permessi per lutto anche ad altri casi, ad esempio in caso di scomparsa del suocero, del genero o del cognato.

I permessi retribuiti per lutto possono essere richiesti anche in caso il funerale si svolga all’estero, e devono essere goduti entro sette giorni dal decesso. Per poterli ottenere, è necessario informare il datore di lavoro dell’evento e specificare i giorni in cui si intende usufruire del permesso, accompagnando la richiesta con una dichiarazione che attesti la morte della persona (il certificato di morte rilasciato dal Comune oppure la dichiarazione sostitutiva).

Permessi per lutto: retribuzione e alternative

L’articolo 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 contenente le “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” disciplina i permessi per lutto” disciplina i permessi per lutto, stabilendo che: “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”.

Quei tre giorni, dunque, sono regolarmente retribuiti ma nel conteggio rientrano anche eventuali giornate richieste per grave infermità di un familiare. Durante i giorni di permesso per lutto, le ferie restano sospese e dunque quei giorni non vengono conteggiati nel computo complessivo delle medesime. In alternativa ai permessi, il lavoratore può chiedere una riduzione dell’orario di lavoro in misura corrispondente ai permessi (riduzione, questa, che potrà protrarsi per più di tre giorni e che prevede la stipulazione di un accordo scritto tra il dipendente e l’azienda).

Se per il lutto subito non sono previsti giorni di permesso ad hoc, è possibile chiedere, a seconda del proprio contratto collettivo di riferimento, un permesso retribuito o non retribuito. Sebbene i CCNL siano spesso più “generosi” della legge.

Ad esempio, il CCNL Alimentari-Industria concede 4 giorni di permesso per lutto per il decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado, computandoli ad evento anziché su base annua, mentre i contratti collettivi di Agenzie fiscali, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università, Sanità pubblica e Ricerca, Enti pubblici non economici, Regioni e autonomie locali, Scuola, Accademie e conservatori prevedono fino a 3 giorni consecutivi di permesso retribuito per singolo evento, estendendo le categorie anche agli affini di primo grado.