Ferie, se non richieste e godute devono essere pagate?

"Ferie non godute" e indennità spettanti al lavoratore, vuol dire che chi non si prende dei giorni di pausa dal lavoro riceverà di più in busta paga? Facciamo chiarezza

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile riconosciuto a tutti i lavoratori: lo prevede la Costituzione e la legge,  assicurando così tutela alla salute psico-fisica dei professionisti.

In busta paga, però, capita spesso ai dipendenti di vedere la dicitura “ferie non godute“, per i quali è riconosciuta la relativa indennità. Questo vuol dire che chi non prende dei giorni di pausa dal lavoro riceverà di più in busta paga? Facciamo chiarezza.

Ferie non godute, qual è il periodo di riposo riconosciuto dalla legge

Come stabilito dall’art. 2109 del Codice Civile:

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Inoltre, lo stesso ha:

anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Questo vuol dire, in pratica, che il dipendente – una volta messosi d’accordo con l’azienda – può chiedere (e ne ha diritto) un riposo da lavoro retribuito.

La legge prevede un periodo di ferie retribuito fissato a 4 settimane, anche se i contratti collettivi possono fissare termini diversi, ma solo migliorando la normativa vigente e non peggiorandola (la cd. modifica in melius).

Punto di riferimento è il dettato dell’art. 10 del d. lgs n. 66 del 2003 in tema di ferie annuali, ossia il provvedimento che reca l’attuazione, in Italia, delle direttive europee riguardanti l’organizzazione dell’orario di lavoro.

Inoltre, le prime due settimane devono essere godute e riconosciute entro il primo anno di lavoro, le restanti due invece nei 18 mesi successivi (salvo differente disposizione del Ccnl di riferimento).

Chi non va in ferie ha diritto all’indennità sostitutiva in busta paga?

Sulla carta, per ogni giorno di ferie non goduto il lavoratore avrebbe diritto alla relativa indennità, ossia ad una compensazione in busta paga (e resta salvo il diritto al versamento dei contributi Inps). Questo non vuol dire, però, che chi non usufruisce del tempo di riposo entro i termini stabiliti vedrà, in ogni caso, lievitare la propria retribuzione.

Il caso dell’interruzione del rapporto di lavoro

In particolare, il citato decreto indica che:

il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

C’è un’opinione diffusa secondo cui le aziende “costringono” i dipendenti a prendere le restanti ferie non godute (le due settimane in aggiunta alle prime) nei restanti – ed entro i – 18 mesi successivi, per evitare di pagare i lavoratori. In realtà, non è proprio così. Le ferie, anche in questo caso, sono dovute per legge e vanno fatte.

Ma allora quando spetta l’indennità sostitutiva, per ferie non godute? Questa è un’eventualità che il legislatore ha previsto in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Se, per esempio, il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato smette di lavorare per l’azienda (magari per scadenza e mancato rinnovamento del contratto) o viene licenziato o si dimette, allora alla risoluzione del rapporto di lavoro verrà riconosciuto l’importo uguale all’indennità spettante per i giorni di ferie non goduti.

Ferie oltre il minimo legale

Abbiamo detto che le ferie corrispondono ad almeno quattro settimane, ma è vero che il periodo di ferie può essere più ampio in base a ciò che è previsto nei vari Ccnl e nei contratti individuali.

In tali circostanze la legge non pone divieti: il dipendente può non fare i giorni di ferie aggiuntivi rispetto alle quattro settimane minime, di fatto rinunciandovi e ricevendo in cambio una monetizzazione.

Ferie non godute dopo 18 mesi, che succede?

Che fine fanno le ferie non godute dopo i 18 mesi, qualora il lavoratore non sia per qualche motivo riuscito a usufruirne? Ebbene, i giorni residui non si perdono, quindi restano ancora a disposizione del dipendente.

Per l’Inps, tuttavia, è come se queste fossero state utilizzate, quindi al datore di lavoro spetterà comunque l’obbligo di versare i contributi previdenziali previsti.

In altre parole, il diritto in capo al dipendente o alla dipendente si cristallizza, e le relative ferie non saranno perse. Qualora però intervenga un licenziamento o il lavoratore opti per le dimissioni, tali giorni di ferie non goduti dovranno essere monetizzati.

Liquidazione ferie non godute

In quanto le ferie non godute sono considerabili alla pari di un giorno lavorativo normale, il sistema di pagamento si fonderà sul dato della retribuzione giornaliera o oraria del lavoratore.

Pertanto al fine di compiere il calcolo dell’indennità sostitutiva delle ferie non sfruttate, basta moltiplicare il numero di ferie rimanenti per la retribuzione giornaliera o oraria, in base al caso concreto. Per sapere quanto spetta come lordo basterà dunque conoscere il dato della retribuzione e le ore di ferie che rimangono. Al totale ottenuto sarà comunque applicato il versamento dei contributi ai fini previdenziali e la tassazione Irpef, così come previsto dalla legge.

Il messaggio Inps n. 2330 del 2021 sul lavoro domestico

Con il messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021 – in tema di lavoro domestico – l’Inps ha ribadito questo assetto consolidato e che, con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tenere conto della precisazione contenuta nel relativo contratto collettivo nazionale di categoria, secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del reddito da lavoro subordinato dell’ultimo periodo lavorato, ai fini contributivi.