Contratto di rioccupazione, la nuova tipologia di lavoro nel Sostegni bis: cos’è e come funziona

Per rispondere all'emergenza Covid, il decreto Sostegni bis ha istituito una nuova formula per il lavoro, il contratto di rioccupazione. Ecco come funziona

In tema lavoro, grazie al decreto Sostegni bis, c’è una importantissima novità. Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito una nuova formula per il lavoro, il cosiddetto contratto di rioccupazione. Di cosa si tratta, come funziona e chi può averlo?

Contratto di rioccupazione, cos’è e requisiti

Si tratta di una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, istituto “in via eccezionale” dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, che ha l’obiettivo dichiarato di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza Covid.

Sono considerati disoccupati i soggetti senza lavoro che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Contratto di rioccupazione, chi ne ha diritto

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Questo “bonus” è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Sono esclusi i datori di lavoro:

  • del settore agricolo
  • del lavoro domestico
  • del settore finanziario
  • della Pubblica amministrazione.

Contratto di rioccupazione, come funziona e quanto dura

Come funziona l’agevolazione inserita nel dl Sostegni bis? Garantendo al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è quindi pari a 500 euro (6mila euro/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione assieme al lavoratore di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al contratto in trattazione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il contratto di rioccupazione ha una durata di 6 mesi, durante i quali vigono le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo: in caso di licenziamento senza giusta causa, sono previsti cioè il possibile reintegro del lavoratore o il pagamento di un risarcimento.

Al termine del contratto di ricollocazione, lavoratore e datore di lavoro possono recedere dal contratto. Se al temine del periodo di inserimento di 6 mesi nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Contratto di rioccupazione, quando non si può fare

Non si può applicare il contratto di rioccupazione nei seguenti casi:

  • se l’assunzione avviene mediante il ricorso ad altre tipologie contrattuali diverse dal contratto subordinato, anche se a tempo indeterminato
  • in caso di contratto di apprendistato
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine.

Contratto di rioccupazione, a quali contributi non si applica l’esonero

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL
  • il contributo, dove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
  • il contributo, dove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, al contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua
  • contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Contratto di rioccupazione, casi di esclusione

L’esonero contributivo non spetta dove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto. Questa condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Nello specifico, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per cause collegate all’emergenza Coronavirus, può comunque procedere a nuove assunzioni mediante instaurazione di un contratto di rioccupazione e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione in trattazione.