Busta paga 2022, come cambia (e cosa) nei prossimi mesi: tutte le novità

Numerose novità, a partire da gennaio 2022, interesseranno le buste paga dei lavoratori dipendenti: ecco come cambieranno nei prossimi mesi

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Diverse sono le novità che, a partire da gennaio 2022 e nei prossimi mesi, interesseranno i titolari di busta paga, ovvero i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che vedranno il proprio cedolino cambiare.

Tra le modifiche di cui tenere conto:

  • la variazione scaglioni aliquote Irpef;
  • le detrazioni lavoro dipendente riformulate;
  • la modifica del trattamento integrativo;
  • l’esonero contributivo per l’anno 2022;
  • e il nuovo assegno unico universale.

Variazione scaglioni aliquote Irpef: come cambia la busta paga

L’intervento di modifica dell’Irpef inserito nella legge di bilancio 2022 (qui tutti i dettagli sui nuovi scaglioni) consiste in un’ampia revisione dell’imposta che tocca sia le aliquote marginali legali sia gli scaglioni, nonché le detrazioni per tipo di reddito.

Dopo l’intervento del Governo, le aliquote di cui tenere conto nel 2022 sono le seguenti;

  • 23% fino a 15 mila euro (unica rimasta invariata);
  • 25% da 15 mila a 28 mila euro (prima al 27%);
  • 35% da 28 mila a 50 mila euro (prima 38% fino a 50 mila euro);
  • 43% oltre i 50 mila euro.

Salta quindi uno scaglione, quello dell’aliquota al 41% per i redditi da 55.000 a 75.000 euro (mentre prima il 43% veniva applicato sui redditi superiori ai 75 mila euro).

La riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota marginale legale sul terzo scaglione è funzionale ad assicurare benefici ai contribuenti della fascia tra 28 e 50 mila. In un sistema a scaglioni, tale beneficio cresce al crescere del reddito in quella fascia e, quindi, è maggiore proprio per quei soggetti (tra 35 e 50 mila di reddito). La correzione è consistita nel riassorbimento completo del picco dell’aliquota marginale effettiva intorno ai 35 mila euro di reddito e nella razionalizzazione di quest’ultima su tutta la distribuzione dei redditi. L’andamento delle detrazioni per i lavoratori dipendenti è stato rivisto per arrivare sostanzialmente a tre livelli di aliquota marginale effettiva, ovvero il 23% fino a 15 mila euro, il 34% fino a 28 mila euro e il 43% dopo i 28 mila euro. Ad esempio, prima dell’intervento un lavoratore dipendente con uno stipendio annuo di 35 mila euro lordi che, a seguito di un aumento dell’impegno lavorativo, avrebbe guadagnato 5.000 euro aggiuntivi (sempre lordi), avrebbe scoperto che di quei 5.000 euro gliene rimanevano 1.960 circa. Nel 2022, di quei 5.000 euro aggiuntivi al lavoratore ne rimarranno 2.750 circa.

Busta paga e detrazioni lavoro dipendente: come sono state riformulate

L’intervento sulle detrazioni, previsto dalla legge di bilancio 2022, andrà a modificare di fatto gli importi che, sottratti dall’imposta lorda calcolata per scaglioni di reddito, determinano una minore imposta netta a carico dei contribuenti.

Prima la detrazione massima spettante non poteva superare i 1880 euro, ed era così calcolata:

  • 1880 euro per i redditi fino a 8 mila euro;
  • 978 euro per i redditi da 8mila e 28mila euro;
  • 978 moltiplicato alla differenza tra 55mila euro ed il reddito complessivo diviso 27mila euro per i redditi da 28mila a 55mila euro.

Da gennaio 2022 le detrazioni d’imposta per reddito spettano invece alla generalità dei soggetti titolari di un reddito di lavoro dipendente, assimilato e di pensione non superiore a 50 mila euro, nella misura di 1880 euro per i redditi fino a 15 mila euro. Per i redditi maggiori, ma non superiori alla soglia massima, si dovrà invece procedere in questo modo:

  • tra 15mila e 28mila euro, la detrazione si calcola sommando a 1910 il prodotto tra 1190 e la differenza di 28mila euro ed il reddito complessivo divisa 13mila euro;
  • tra 28mila e 50mila euro, la detrazione si calcola moltiplicando 1910 per la differenza tra 50mila e il reddito complessivo divisa per 22mila.

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Trattamento integrativo in busta paga: le novità 2022

Le modifiche approvate con la legge di bilancio 2022 hanno interessato anche il trattamento integrativo in busta paga.

Il bonus di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti fino a 26 mila euro, introdotto la prima volta nel 2014, il cd. bonus Renzi (qui l’approfondimento sui beneficiari nel 2022), è stato esteso con il trattamento integrativo (che ha portato il bonus a 100 euro fino a 28 mila di reddito complessivo per i lavoratori dipendenti) e con l’ulteriore detrazione (che ha aumentato la detrazione da lavoro dipendente per i lavoratori con reddito tra 28 e 40 mila euro) introdotti a regime nella legge di bilancio per il 2021.

Tali sgravi hanno ridotto il carico fiscale per i lavoratori dipendenti con reddito compreso tra 8 e 40 mila euro di reddito per circa 16 miliardi all’anno. I benefici pro-capite maggiori (1200 euro all’anno) sono concentrati nella fascia 8-28 mila e decrescono lievemente tra 28 e 35 mila, per poi rapidamente azzerarsi a 40 mila euro di reddito. Questi interventi di tipo selettivo, concentrati sui lavoratori dipendenti con i predetti livelli di reddito, hanno però determinato un beneficio solo per questi ultimi pur causando, per costoro, un andamento poco razionale dell’aliquota marginale effettiva

Con la Manovra 2022, quindi, si è deciso di riconoscere il credito di imposta pari a 1.200 euro annui (100 euro mensili in busta paga) a chi ha un reddito minore di 15 mila euro (abbassando il limite massimo, che prima era di 28 mila euro).

Esonero contributivo in busta paga: a chi spetta

Oltre alla riforma Irpef (qui chi pagherà meno tasse a seguito delle modifiche introdotte), la legge di bilancio 2022 ha introdotto per quest’anno un esonero contributivo riconosciuto – in busta paga – ai lavoratori dipendenti che non superano determinate soglie di reddito.

Nello specifico, l’esonero è riconosciuto nella percentuale dello 0,8% a coloro i quali non superano i 2.692 euro lordi di stipendio al mese.

Come riportato nel documento, l’esonero contributivo è stato introdotto “in via eccezionale, per il solo 2022” e, in misura proporzionale, “a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo di 2mila 692 euro maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di 13esima”.

Nuove assegno unico universale Inps in busta paga: cosa cambia da marzo 2022

Le detrazioni fiscali per carichi di famiglia (di cui all’articolo 12 del TUIR) sono legate alla condizione familiare del soggetto e variano in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo percepito da ciascun contribuente.

L’importo delle detrazioni è rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono rimasti a carico e competono a decorrere dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni previste dalla normativa vigente. Si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.

familiari a carico sono:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • gli altri familiari, a condizione che convivano con il titolare della prestazione erogata dall’INPS o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

A decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’Assegno unico e universale:

  • le detrazioni per figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni;
  • sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre
  • figli a carico nonché l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis dell’articolo 12.

Spetta al cittadino comunicare all’Istituto eventuali variazioni influenti sui carichi familiari che si dovessero verificare nel corso dell’anno, al fine di consentire l’adeguamento del regime fiscale applicato alle prestazioni.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra le parti, spetta al 100% al genitore con il reddito complessivo più elevato.