Professioni: via libera all’equo compenso ma restano criticità

La norma servirà a tutelare i professionisti ma sono numerosi gli aspetti che non convincono i diretti interessati

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Redazione

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Entra in vigore oggi la legge sull’equo compenso (n. 49/2023) per i liberi professionisti. La norma servirà a tutelare i professionisti sotto due aspetti: la parcella e le clausole contrattuali vessatorie. I contraenti forti, e cioè banche, assicurazioni, pubblica amministrazione – con alcune eccezioni – e grandi imprese, devono infatti riconoscere ai professionisti compensi adeguati alla prestazione richiesta e in linea con i parametri ministeriali.

Nullità delle clausole vessatorie

Un’altra disposizione cruciale è quella che dispone la nullità delle  pattuizioni e clausole “vessatorie”, Queste sono quelle che: vietano al professionista di richiedere acconti nel corso della prestazione; consentono al cliente di modificare unilateralmente il contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito; non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata; attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;  prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Platea troppo ristretta

Il provvedimento sembra però mostrare alcune criticità. La prima riguarda la platea: per alcuni infatti questa risulterebbe troppo ristretta. La nuova legge riguarda circa 51mila aziende (su un totale di sei milioni) e 27mila pubbliche amministrazioni. C’è, poi, il problema dei parametri ministeriali che, al momento, sono quelli utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle e, per la maggior parte delle professioni ordinistiche, sono molto vecchi. Più complicata la situazione dei parametri per le professioni non ordinistiche, perché ancora non ci sono e saranno definiti con un decreto ministeriale.

Sanzioni e retroattività

Un’altra criticità sottolineata è quella che riguarda il sistema sanzionatorio, che colpisce il professionista e non il cliente. La norma, inoltre, stabilisce che gli Ordini hanno il potere di sanzionare i propri iscritti che accettano compensi non equi; manca però un soggetto che sanzioni i professionisti non iscritti ad un Ordine. Critiche sono state sollevate anche sulla mancata applicazione retroattiva della legge, perché le convenzioni in essere non sono soggette alle nuove regole. Le convenzioni sono accordi quadro in base ai quali vengono poi sottoscritti dei contratti, quindi i nuovi contratti stipulati in base a vecchie convenzioni sono fuori dal perimetro dell’equo compenso.

Ancora possibili incarichi gratuiti nella PA

Infine, è stato fatto notare che in base al nuovo Codice appalti, il Dlgs 36/2023, all’articolo 8 si continuano ad ammettere gli incarichi gratuiti per i professionisti, pur richiamandosi ai principi dell’equo compenso?”. Le prestazioni d’opera intellettuale – si legge nell’articolo – non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”. Alcune situazioni quindi ammetterebbero gli affidamenti gratuiti da parte della Pa. Questo vale anche se, come spiega sempre l’articolo 8, “la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”. Insomma, non essendoci un divieto esplicito di incarichi gratuiti, l’equo compenso sembra valere solo nei casi nei quali sia effettivamente previsto un compenso.