Arriva la patente a punti nel settore dell’edilizia, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha definito in modo dettagliato i criteri applicativi per l’ottenimento e la gestione della patente: diventa da oggi 1° ottobre 2024 obbligatoria. Alla circolare è allegato anche il modulo per l’autocertificazione del possesso dei requisiti, da inviare tramite Pec. Tale autocertificazione sarà valida fino al 31 ottobre 2024 e vincolerà l’operatore a presentare, entro la stessa data, la richiesta ufficiale per il rilascio della patente attraverso il portale dell’Ispettorato.
I requisiti per il rilascio della patente
A partire da oggi 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), saranno obbligati a possedere la cosiddetta patente a punti. Tuttavia, questa obbligatorietà non si applica a chi svolge semplici forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti o geometri.
In pratica, i soggetti interessati dal possesso della patente sono tutte le imprese, non necessariamente del settore edile, e i lavoratori autonomi che lavorano direttamente sui cantieri.
Sono invece esclusi dall’obbligo:
- Coloro che forniscono solo beni o prestazioni intellettuali.
- Le imprese con attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
- Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in Paesi extra-Ue, purché dichiarino il possesso di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese d’origine o, nel caso di imprese extra-Ue, riconosciuto dalla legge italiana. In assenza di tale documento, anche questi soggetti dovranno richiedere la patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.
Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Come inviare la domanda
Il portale per la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo da oggi 1° ottobre 2024. Tuttavia, la circolare chiarisce che è già possibile inviare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva (scaricabile a questo link) del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (ed elencati in precedenza).
L’autocertificazione dovrà essere trasmessa tramite Pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it e avrà validità fino al 31 ottobre 2024. Entro tale data, l’operatore sarà obbligato a presentare la domanda ufficiale per il rilascio della patente attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare nei cantieri basandosi esclusivamente sull’invio della dichiarazione tramite Pec, poiché sarà obbligatorio aver completato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Come viene rilasciata la patente
La patente a punti per i cantieri edili sarà rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile con Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Le istruzioni tecniche per la presentazione delle richieste non sono ancora state pubblicate, ma saranno fornite entro il 1° ottobre 2024, data in cui si aprirà ufficialmente la possibilità di inoltrare le domande.
Come descritto anche dalla dichiarazione, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo. In alternativa, è possibile delegare la presentazione a un professionista abilitato tramite delega scritta, come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati o Caf.