Chi ha diritto alla NASpI può anche decidere di riscuoterla in un’unica soluzione, a patto però che la utilizzi per avviare un’attività imprenditoriale in proprio. Allo stesso tempo, però, è tenuto a restituire l’intero importo nel caso in cui nel periodo di durata teorica della NASpI, dovesse essere assunto con un contratto di lavoro subordinato.
Il chiarimento legislativo arriva direttamente dall’Inps che, con il messaggio 4658 del 13 dicembre 2019, spiega come funziona l’anticipo della NASpI e chi può richiederlo, come può essere utilizzato e in quali casi, per l’appunto, deve essere restituito. Si tratta di una disamina del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, che ha istituito la nuova indennità mensile di disoccupazione, come strumento di sostegno al reddito per tutti coloro che hanno perso l’occupazione, per ragioni indipendenti da una loro scelta (salvo il caso di dimissioni per giusta causa).
Vediamo di seguito che cosa è opportuno ricordare a riguardo, qual è il meccanismo della NASpI anticipata e cosa debbono sapere coloro che intendono aprire una partita Iva.
Indice
Che cos’è la NASpI anticipata
In linea generale, la NASpI può essere richiesta da chiunque in caso di cessazione del lavoro. I beneficiari debbono aver avuto almeno 13 settimane di retribuzione nei 4 anni precedenti la presentazione della domanda e 30 giorni di lavori effettivi nei 12 mesi precedenti.
L’indennità di disoccupazione viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni (e, dunque, per non di più di due anni), con un importo massimale 2024 pari a 1.550,42 euro.
Come spiega il sito web ufficiale dell’Inps, l’indennità di disoccupazione anticipata è rappresentata dalla:
liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpI. Sull’importo erogato è operata la trattenuta Irpef secondo la normativa vigente.
In base all’art. 8 del d. lgs n. 22 del 2015, attuativo del cd. Jobs Act, il versamento anticipato in una sola soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa.
Chi può richiedere (e avere) la NASpI anticipata
Onde fugare il campo da possibili dubbi, ricordiamo che i beneficiari della NASpI possono domandare la liquidazione dell’indennità in una sola soluzione, se vogliono:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.
Lo spiega dettagliatamente l’Inps che, di fatto, richiama quanto previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 22 del 2015. In particolare al comma 1 dell’articolo si specifica che il lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’imprenditorialità.
Facendo un rapido esempio pratico, se una persona ha diritto a mille euro al mese di indennità di disoccupazione per 24 mesi, potrà domandare il versamento di 24mila euro – senza attendere il pagamento delle varie mensilità (cifra che va a scalare in base al numero di mesi di indennità effettivamente percepita) – allo scopo di finanziare i primi step dell’attività o impresa individuale.
Come fare domanda NASpI anticipata?
Il beneficiario della NASpI potrà attivarsi per richiedere la liquidazione anticipata, facendo domanda online attraverso il servizio ad hoc oppure tramite Contact center, enti di patronato e intermediari di Inps.
Lo stesso istituto di previdenza rimarca che la richiesta va compiuta entro:
30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Inoltre se l’attività in oggetto è cominciata nell’ambito del periodo di lavoro dipendente poi cessato – dando luogo alla prestazione di disoccupazione – la domanda di anticipazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità in oggetto.
Il servizio telematico apposito è disponile nel sito web ufficiale Inps.
Quando si perde il diritto alla NASpI anticipata?
Attenzione anche a quanto segue, visto che talvolta ciò che viene anticipato va poi riconsegnato all’Inps dal beneficiario. Lo spiega il comma 4 dell’art. 8 del d. lgs. n. 22 del 2015, attuativo del Jobs Act:
Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l’indennità va restituita. Da questa fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Salva l’eccezione legata alla cooperativa, dunque, se il percettore trova un nuovo lavoro dipendente in quel lasso di tempo che sarebbe stato coperto dall’indennità di disoccupazione – se erogata in forma ordinaria e mensile – il diritto alla stessa NASpI decade.
Conseguentemente, se ad es. una persona ottiene il diritto alla liquidazione anticipata di una prestazione che, altrimenti, sarebbe stata versata ancora per 18 mesi, non potrà liberamente accettare la successiva offerta di lavoro – se non restituendo tutta la NASpI incassata. Si tratta di una disposizione sorretta da motivazioni logiche, in quanto il legislatore – disponendo l’anticipo in oggetto – ha voluto espressamente incentivare le nuove forme di autoimprenditorialità, tenuto conto del fatto che l’indennità di disoccupazione è una somma che sostituisce, di fatto, il lavoro subordinato – in ipotesi di perdita involontaria (ed anche in caso di dimissioni per giusta causa).
Fa notare però l’Inps che la legge non disciplina l’ipotesi di riallocazione lavorativa in forma parasubordinata. Nel caso di collaborazioni continuative, dunque, non si dovranno restituire i soldi dell‘anticipazione NASpI e, in caso di nuova disoccupazione, si potrà accedere ai benefici della DIS-COLL. Per ulteriori dettagli si veda il messaggio Inps n. 4658 del 2019.