Ferie non godute, quando l’azienda deve pagare l’indennità sostitutiva

Scopri quando un lavoratore ha diritto all’indennità per ferie non godute e quando l'azienda può evitare di versarla

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Le ferie annuali retribuite non sono un semplice beneficio concesso al lavoratore, ma un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. Anche il diritto dell’Unione Europea lo protegge, attraverso la direttiva 2003/88/CE, che tutela il riposo annuale come elemento essenziale per salute e sicurezza dei lavoratori.

Ecco perché, quando il rapporto di lavoro termina e le ferie non sono state utilizzate, può sorgere il diritto a ricevere un compenso economico sostitutivo.

La Corte d’Appello con la sentenza 73/2026 offre utili chiarimenti su questo tema, spiegando soprattutto chi deve provare che cosa, quando si discute del pagamento delle ferie non godute.

Vediamo allora quali principi emergono da una decisione che vale per la generalità dei rapporti di lavoro.

Il caso concreto, ferie negate per carenza di personale

Una dirigente medica aveva maturato trenta giorni di ferie e riposi non utilizzati, comprensivi anche di due giornate di festività soppresse. Alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria territoriale, la donna aveva chiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non fruite. Di seguito, la datrice di lavoro aveva contestato la sua richiesta. Dal contrasto era insorta una causa legale e, in aula, sia il tribunale che la corte d’appello hanno dato ragione alla lavoratrice.

Come emerso nel corso del processo, la dirigente aveva richiesto più volte le ferie, nel corso degli anni e nei mesi precedenti al termine del rapporto. In particolare, queste domande erano state ripetutamente respinte dal superiore gerarchico per ragioni di servizio, legate alla grave carenza di personale medico nel reparto.

La monetizzazione delle ferie e il ruolo del contratto collettivo

La regola generale è che le ferie sono irrinunciabili, devono essere godute e non possono essere liberamente sostituite dal denaro. Esiste però un’eccezione importante. Al termine del rapporto, se le ferie maturate non sono state fruite per cause non dovute al comportamento del lavoratore, possono essere monetizzate. Il datore dovrà cioè “scambiarle” pagando al dipendente un’indennità economica, stabilita secondo criteri rintracciabili nei contratti collettivi nazionali.

Per quanto qui interessa, oltre alla legge, in tema di ferie spicca il ruolo delle regole dei Ccnl del pubblico impiego. Nel caso esaminato dalla Corte d’Appello, il contratto collettivo dei dirigenti del servizio sanitario stabilisce alcuni principi chiave:

  • le ferie sono un diritto irrinunciabile;
  • devono essere fruite durante l’anno, anche in modo frazionato;
  • se ciò non è possibile per esigenze di servizio, devono essere godute entro il primo semestre dell’anno successivo;
  • quando il rapporto termina, e le ferie non sono state utilizzate per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l’amministrazione deve sempre corrispondere un’indennità sostitutiva.

Autonomia del dirigente e responsabilità aziendale

Una delle questioni più delicate riguardava la posizione dei dirigenti. In passato si riteneva che questi ultimi, avendo una certa autonomia organizzativa, fossero liberi di decidere quando andare in ferie. Non usufruendo del riposo annuale, un dirigente non poteva poi richiedere il versamento di un’indennità economica, a meno che non dimostrasse di essere stato impedito da esigenze aziendali straordinarie.

Negli ultimi anni, tuttavia, la giurisprudenza ha modificato il suo orientamento. Le più recenti decisioni della Corte di Cassazione, sulla scia delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, hanno affermato un principio diverso. Anche nel caso dei dirigenti, il datore di lavoro ha un preciso dovere di indirizzo e vigilanza.

In pratica, l’autonomia organizzativa del dirigente non elimina la responsabilità dell’azienda, nel garantire l’effettivo godimento delle ferie.

Che cosa deve dimostrare il datore di lavoro

Il punto chiave della decisione della Corte d’Appello è la ripartizione dell’onere della prova. Per i giudici, un lavoratore perde il diritto all’indennità per ferie non godute soltanto se, in tribunale, il datore riesce a dimostrare di aver:

  • invitato il lavoratore a godere delle ferie, anche con comunicazioni formali;
  • avvisato chiaramente, e in tempo utile, che le ferie non utilizzate sarebbero andate perse;
  • garantito che l’organizzazione del lavoro consentisse effettivamente il godimento del riposo.

Senza queste prove, il diritto all’indennità economica resta in piedi.

In altre parole, non basta sostenere che il lavoratore avrebbe potuto andare in ferie. Il datore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile, per favorire la fruizione del riposo.

Nella vicenda in oggetto, i giudici hanno accertato che il mancato godimento delle ferie non dipendeva dalla volontà della dirigente, ma dai “buchi” di personale in reparto. In aula, l’azienda sanitaria non è riuscita a provare di aver indicato un periodo alternativo, in cui il riposo potesse essere effettivamente goduto.

Per questo motivo, i giudici hanno stabilito che la responsabilità della mancata fruizione delle ferie ricadeva sul datore di lavoro.

Il dirigente di primo livello non decide da solo le ferie

La posizione della donna è un altro aspetto interessante della vicenda. La lavoratrice ricopriva il ruolo di dirigente di primo livello, ma non occupava una posizione apicale. Questo vuol dire che non aveva il potere di organizzare autonomamente la propria presenza in servizio, essendo comunque soggetta alle direttive di un dirigente di livello superiore.

Di conseguenza, non poteva decidere liberamente quando assentarsi dal lavoro. Ebbene, anche questo elemento ha contribuito a dimostrare che il mancato godimento delle ferie, non era dovuto a una sua scelta di volontà.

Ricapitolando, la Corte d’Appello ha così confermato la decisione del tribunale. L’azienda sanitaria dovrà pagare l‘indennità sostitutiva, per le ferie non godute, e rimborsare le spese legali del processo.

Non è tutto. I giudici hanno ritenuto che la datrice abbia agito con scarsa diligenza nel portare avanti la causa. Per questo motivo hanno confermato anche la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, pari a mille euro, a favore della dirigente. È un caso di responsabilità aggravata per lite temeraria, una situazione che si verifica quando una parte promuove, o continua una causa, nonostante l’evidente infondatezza delle proprie ragioni.

Che cosa cambia

La decisione 73/2026 della Corte d’Appello di Ancona sottolinea un principio generale molto importante. Per stabilire se l’indennità è dovuta, il giudice deve sempre verificare il comportamento effettivo del datore.

Non conta soltanto ciò che è previsto dalle norme o dai contratti collettivi, ma soprattutto come l’organizzazione del lavoro è stata gestita nella pratica. Perciò, se l’amministrazione mantiene un organico insufficiente o impone ai dipendenti di rinviare continuamente le ferie per garantire il servizio, la responsabilità della mancata fruizione del periodo continuativo di riposo non potrà automaticamente gravare sul lavoratore.

Il diritto alle ferie è pieno, inderogabile e irrinunciabile. Se il lavoratore non riesce a utilizzarle per ragioni interne all’azienda, avrà comunque diritto alla monetizzazione alla fine del rapporto. In ogni caso, in caso di controversia, l’onere della prova ricadrà sul datore, che dovrà dimostrare di aver invitato formalmente il dipendente a godere delle ferie. Sarà sufficiente una PEC, o una lettera raccomandata al domicilio del lavoratore.

In definitiva, quando un lavoratore resta in servizio perché il funzionamento degli uffici non gli consente di assentarsi, non potrà mai essere penalizzato economicamente per aver garantito la continuità del servizio.