Può succedere di ammalarsi appena prima delle ferie o durante il loro svolgimento. L’evento imprevisto della malattia può dunque scontrarsi con il diritto al riposo annuale dei lavoratori. Di seguito esamineremo le implicazioni di questa situazione, cercando di capire come affrontarla secondo la normativa vigente.
Indice
Che cos’è la malattia?
La malattia, in ambito lavorativo, è una condizione che impedisce al lavoratore di svolgere le proprie mansioni a causa di un problema di salute non occorso in occasione di lavoro. L’assenza da lavoro è tutelata e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla retribuzione (art. 38 Costituzione e art. 2110 codice civile), purché la malattia sia adeguatamente certificata da un medico.
Che cosa sono le ferie?
Le ferie sono periodi di riposo retribuito previsti dall’art. 36 della Costituzione Italiana e dall’articolo 2109 del Codice Civile, oltre che dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Esse hanno lo scopo di permettere al lavoratore di recuperare le energie fisiche e mentali. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed il loro godimento è obbligatorio secondo le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva di settore.
Malattia e ferie: cosa prevale?
Si tratta di diritti entrambi tutelati a livello costituzionale ma, in via generale, la normativa stabilisce che la malattia sospenda il periodo di ferie. Occorre però distinguere due casi, che determinano obblighi in parte diversi a carico del lavoratore.
Malattia prima delle ferie
Se un lavoratore si ammala prima di iniziare il periodo di ferie già programmate, esse devono essere sospese e rinviate ad un momento successivo. Questo gli consentirà di godere pienamente del periodo di riposo una volta recuperata la salute. Come per qualsiasi altro evento di malattia occorso durante l’anno, il dipendente è obbligato a recarsi dal proprio medico per la trasmissione del certificato di malattia all’Inps e a comunicare tempestivamente l’incapacità lavorativa al datore di lavoro in accordo con quanto previsto dal Ccnl applicato, nonché a restare disponibile nelle fasce orari di reperibilità in caso di visita fiscale.
Malattia durante le ferie
Quando un lavoratore si ammala durante le ferie, queste possono essere sospese e godute, per la parte ancora mancante, in un successivo momento dell’anno. Non si può richiedere di nuovo l’intero periodo di ferie concordato, se questo è già stato parzialmente utilizzato prima della malattia.
Cosa bisogna fare:
- comunicare immediatamente la malattia al datore di lavoro, nel rispetto di ciò che viene eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva per questa specifica evenienza. Questo perché la sospensione delle ferie ha inizio dalla data in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza (tramite ad es. telefono, email, trasmissione del certificato medico, ecc.) e non dal primo giorno di malattia. Da questa data decorre anche il trattamento economico per malattia a carico dell’Inps e dell’azienda;
- restare reperibile per le visite fiscali, specificando nella certificazione medica l’esatto indirizzo presso cui si trova, anche se si tratta di un luogo di vacanza. Il datore di lavoro può infatti richiedere visite di controllo sanitario all’Inps al fine di verificare l’esistenza dello stato di malattia e, facendone apposita richiesta, può accertarsi che questa sia tale da giustificare la sospensione delle ferie.
Ferie collettive
Anche in caso di ferie collettive, cioè durante i periodi di chiusura aziendale programmati dal datore di lavoro, quando un lavoratore si ammala, ha diritto alla sospensione delle ferie e al riconoscimento del periodo di malattia.
Se la guarigione avviene prima del termine delle ferie collettive, il lavoratore può godere delle ferie restanti e ha diritto a recuperare la parte non utilizzata in un altro momento dell’anno, in accordo con il datore di lavoro.
Ferie e malattia del figlio
La malattia dei figli che dia luogo a un ricovero ospedaliero può interrompere il periodo di ferie, nel momento in cui il genitore, lavoratore o lavoratrice, ne faccia richiesta. L’interruzione è ammessa per ricoveri:
- senza limite di durata nel caso di bambini fino a 3 anni di età;
- per un massimo di 5 giorni l’anno nel caso di bambini dai 3 e fino agli 8 anni di età (giorno dell’ottavo compleanno incluso).
Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.