Malattia, i nuovi indennizzi dell’Inps per il 2024: le cifre

Cambiano gli importi dell'indennità Inps. La circolare chiarisce le informazioni sugli importi per malattia

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Pubblicato: 14 Maggio 2024 07:00

In data 6 maggio sono state aggiornate le convenzioni Inps per malattia, maternità e paternità. La circolare ha indicato tutti gli strumenti attivi nel 2024, tra retribuzione minima giornaliera e prestazioni economiche per alcune tipologie di lavoratori. La nota, come abbiamo già spiegato in altri approfondimenti, indica gli importi da prendere come riferimento per il 2024 per prestazioni come il congedo parentale, gli assegni per il nucleo famigliare, ma anche malattia e degenza.

Prestazioni economiche per malattia: le cifre

La circolare del 6 maggio 2024 dell’Inps sancisce le misure del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle retribuzioni dovute per la malattia dei lavoratori dipendenti e di altre categorie. Sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie (dati Istat dell’anno 2023), sono comunicate le misure per l’anno 2024 per la retribuzione minima.

La circolare, come abbiamo già spiegato, indica gli importi di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, oltre che maternità e paternità e in caso di tubercolosi.

Nel dettaglio ai lavoratori soci per malattia e tubercolosi, avranno trattamenti previdenziali nel 2024 con un valore minimo giornaliero di legge che è pari a 56,87 euro. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato invece la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimo di legge, ovvero 50,59 euro.

Per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari la circolare ribadisce che, a decorrere dal 2011 le prestazioni economiche sono liquidate sulla base del reddito medio giornaliero. Il reddito da applicare (per l’anno 2024) sarà comunicato non appena disponibile, ma in via temporanea è pari a 61,98 euro (dato dell’anno 2023).

Infine per i lavoratori autonomi l’indennità è da calcolare utilizzando i seguenti importi:

  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro;
  • artigiani: 56,87 euro;
  • commercianti: 56,87 euro;
  • pescatori: 31,60 euro.

Lavoratori all’estero e lavoratori stranieri: a quanto ammonta la liquidazione per malattia

La comunicazione Inps non esclude neanche i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari e i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e famigliari.

Ai primi, come viene stabilito, sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere come base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024, a favore dei lavoratori in argomento. Il calcolo è valido, oltre che per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e tubercolosi, anche per maternità e paternità relative all’anno 2024.

Ai secondi, i lavoratori del settore domestico e famigliare, ai fini del calcolo dell’indennità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni:

  • 8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;
  • 9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;
  • 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori 11,45 euro;
  • 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi: cifre per malattia

Infine, per l’anno 2024, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335), le informazioni sono state comunicate con la circolare n.24/2024. Prevedono, su un minimale di reddito pari a 18.415,00 euro (anno 2024):

  • Liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) – 400,6 euro mensili;
  • Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo  – 400,6 euro mensili;
  • Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie – 517,46 euro mensili;
  • Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL) – 537,56 euro mensili;
  • Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico – 414,80 euro mensili.

Dal 2019, come ricordato dalla circolare, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali:

  • dell’8%, del 12% o del 16% – in caso di malattia;
  • del 16%, del 24% e del 32% – in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139/2017),

Infine, in caso di degenza ospedaliera e indennità di malattia, gli importi per il 2024 sono pari a:

  • 52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 78,67 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Quando la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, le cifre sono di:

  • 26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.