Naspi dopo le dimissioni per violenza: quando spetta

Stalking e violenza di genere possono giustificare le dimissioni per giusta causa e dare diritto alla NASpI, ma servono prove concrete

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Chi è costretto a lasciare il lavoro a causa di stalking o violenza di genere può, in determinate condizioni, avere diritto alla Naspi. Lo ha spiegato l’Inps con il recente messaggio 2540/2026.

L’ente previdenziale ha chiarito che anche una violenza commessa da una persona estranea all’azienda può rendere impossibile proseguire il rapporto di lavoro e configurare le dimissioni per giusta causa. Il diritto all’indennità, però, non scatta automaticamente: bisogna dimostrare il concreto collegamento tra quanto subìto e la necessità di lasciare il lavoro.

Quando le dimissioni danno diritto all’indennità di disoccupazione

La Naspi spetta, in linea generale, ai dipendenti che si trovano in una situazione di disoccupazione derivante dalla cessazione involontaria del rapporto lavorativo. Le dimissioni, essendo normalmente frutto di una scelta del dipendente, non danno diritto all’indennità.

Fa però eccezione il caso delle dimissioni per giusta causa, che la legge assimila alla cessazione involontaria quando ricorre una situazione che — ai sensi dell’art. 2119 Codice Civile — non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 269/2002, anche le dimissioni presentate dal lavoratore possono considerarsi involontarie quando è determinata da fatti o circostanze esterne che rendono impossibile continuare a svolgere le mansioni originariamente pattuite nel contratto individuale di lavoro.

In questi casi, il dipendente non sceglie liberamente di andarsene ma si trova esternamente forzato da una situazione oggettiva, e la cessazione può così dare accesso alla tutela economica prevista dall’art. 38 Costituzione.

La giusta causa non riguarda soltanto il comportamento del datore di lavoro

Tradizionalmente la giusta causa viene associata alle situazioni in cui il datore si rende responsabile di un grave inadempimento o tiene un comportamento incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro. La nozione prevista dall’art. 2119 Codice Civile è però una regola elastica e, quindi, va interpretata alla luce delle circostanze di volta in volta emergenti.

Ecco perché, come ribadisce l’Inps nel messaggio 2540/2026:

  • la giusta causa può derivare anche da situazioni oggettive e diverse da un comportamento illecito o colpevole dell’azienda o datore di lavoro;
  • quello che conta realmente è che la gravità del fatto impedisca di continuare a lavorare.

Questo principio trova specifico rilievo nel caso della violenza e degli atti persecutori (stalking), anche estranei all’ambiente di lavoro.

Quando la violenza incide sull’equilibrio psicofisico o le abitudini lavorative

L’Inps ha affrontato direttamente il caso di lavoratrici vittime di atti persecutori costrette a dimettersi per tutelare vita e incolumità, chiedendo al Ministero del Lavoro se questi recessi potessero realmente configurare una giusta causa. Ebbene, quest’ultimo ha confermato che stalking e violenza di genere possono effettivamente rendere impossibile proseguire il rapporto anche quando l’autore è estraneo all’ufficio.

Attenzione però: come già nel caso di dimissioni per trasferimento molto lontano il riconoscimento della Naspi non è automatico. Servono, infatti, situazioni chiare, oggettive e documentate, con conseguenze concrete sulla possibilità di continuare a lavorare serenamente e senza timore per la propria salute.

Non possono restare sprovviste di tutela situazioni in cui la violenza compromette l’equilibrio psicofisico della vittima tanto da impedirle di svolgere le prestazioni contrattuali, oppure quando incide direttamente sulle sue abitudini lavorative. Basti pensare al caso, non così inconsueto, dello stalking, delle molestie o dei pedinamenti lungo il tragitto abituale verso l’ufficio. Inps lo richiama espressamente nel suo messaggio.

Tra recesso per giusta causa e fatto del terzo

Perciò se le persecuzioni rendono insicuro raggiungere il luogo di lavoro, le dimissioni possono essere considerate un recesso necessitato per proteggere la propria incolumità. Al contempo integrano una giusta causa per fatto del terzo, anche se quest’ultimo non ha alcun collegamento con azienda o datore.

In questi casi, per avere la Naspi (che non è incompatibile con una partita Iva aperta), il criterio decisivo è il mero collegamento funzionale tra la violenza subita e il rapporto lavorativo. D’altro canto, se una situazione di stalking completamente estranea alla professione non compromette materialmente la possibilità di andare al lavoro — o svolgere le mansioni contrattuali — non determinerà automaticamente il diritto all’indennità di disoccupazione.

Che cosa cambia oggi per i lavoratori e che cosa serve per ottenere la Naspi

Alla base dei chiarimenti di Inps e Ministero c’è un concetto civilistico di giusta causa che tiene conto della necessità di tutelare “trasversalmente” la persona. La volontà delle istituzioni non è limitare la tutela alle sole condotte direttamente riconducibili al datore, ma evitare che una persona perda la protezione economica prevista in caso di disoccupazione quando è costretta — senza propria colpa — a fermarsi, cambiare lavoro se non addirittura residenza.

E attenzione a distinguere: il messaggio 2540/2026 di Inps non intende creare una nuova categoria generale di dimissioni per giusta causa, né stabilisce che ogni vittima di violenza abbia automaticamente diritto alla Naspi.

Di volta in volta ai fini della tutela occorrerà verificare concretamente la situazione. La segnalazione di atti persecutori o violenza di genere dovrà essere accompagnata da elementi che dimostrino il loro effettivo e grave impatto sulla possibilità di continuare a lavorare. Si pensi ad esempio alla documentazione medica o psicologica, alle denunce e segnalazioni alle autorità, ai provvedimenti giudiziari o di protezione, ai messaggi digitali e altre comunicazioni dell’autore delle persecuzioni, oppure alle testimonianze di altre persone. Gli elementi utili dovranno essere presentati all’Inps nell’ambito della domanda di Naspi.

Infine il messaggio 2540/2026 dell’ente previdenziale evita anche una vera e propria beffa. Senza le garanzia della Naspi (che è riconosciuta anche in caso di dimissioni per giusta causa dovute a contributi non versati), una persona costretta ad abbandonare l’occupazione per proteggere la propria salute e incolumità, subirebbe una seconda conseguenza economica dopo la perdita dello stipendio.