Congedo di maternità per le iscritte alla Gestione Separata

Indennità, durata e regole della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps, collaboratrici o libere professioniste

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Le collaboratrici e le libere professioniste iscritte esclusivamente alla Gestione Separata Inps hanno visto via via ampliare le tutele a loro destinate in caso di nascita di un figlio. Di seguito faremo il punto della situazione su quanto attualmente disposto dalla legge in favore di questa categoria di lavoratrici, approfondendo le principali misure previste per il periodo obbligatorio di maternità.

Indennità di maternità

Le lavoratrici iscritte esclusivamente alla Gestione Separata ricevono un’indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto ed i 3 mesi successivi direttamente dall’Inps. Per averne diritto, occorre che risulti attribuita almeno una mensilità di contribuzione, calcolata con aliquota piena, nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento.

L’indennità giornaliera corrisposta è pari all’80% di 1/365 del reddito, derivante da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, dei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Il reddito a cui si fa riferimento è quello utile ai fini contributivi, entro i limiti del minimale e del massimale annui stabiliti dall’Inps.

L’indennità di maternità, per la durata totale di 5 mesi, viene erogata a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, così come avviene per le professioniste iscritte in albi professionali e per le lavoratrici autonome iscritte alle altre gestioni Inps (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette ecc..).

Inoltre, a favore delle lavoratrici che abbiano dichiarato nell’anno precedente (inteso come 1° gennaio-31 dicembre) l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro (rivalutabile annualmente sulla base dell’indice Istat), viene riconosciuta un’indennità supplementare per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Flessibilità e lavoro fino al parto

È consentita la fruizione flessibile del periodo di assenza per maternità, cioè a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi.  

È ammessa, inoltre, la facoltà di astenersi dal lavoro per 5 mesi esclusivamente dopo l’evento del parto.

Come per le lavoratrici dipendenti, in entrambi i casi è necessario presentare la documentazione medica dalla quale risulti che non sono presenti motivi che impediscano la flessibilità o il lavoro fino al parto al proprio committente.

Nei confronti dell’Inps la lavoratrice deve invece comunicare la scelta di avvalersi della flessibilità o del lavoro fino al parto, per consentire la determinazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza di un mese di contribuzione per il pagamento dell’indennità di maternità.

Adozione o affidamento

Per le  procedure di adozione o affidamento, l’indennità di maternità spetta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata:

  • per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione nazionale;
  • per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in Italia del bambino, in caso di adozione internazionale.

In questo secondo caso, il periodo di maternità può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia per favorire l’incontro tra i genitori adottivi/affidatari con il figlio ma l’indennità, è in ogni caso erogabile solo dopo l’ingresso in Italia del minore .

Maternità anticipata

L’interdizione anticipata dal lavoro (cioè prima dei 2 mesi dalla data del parto) può essere disposta, a seguito di accertamenti medici, per le seguenti motivazioni:

  • in caso di  gravi complicanze della gravidanza e/o preesistenza di forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza (c.d. gravidanza a rischio).
  • se le condizioni di lavoro (ad es. le condizioni ambientali), sono dannose per la salute della lavoratrice o del bambino.
  • se la lavoratrice  svolge attività pericolose, faticose o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni compatibili con lo stato di gravidanza.

Questa tutela viene applicata anche alle iscritte alla gestione separata , che ricevono anticipatamente l’indennità di maternità per tutto il periodo oggetto di interdizione, ma occorre considerare delle differenze. Mentre per le collaboratrici coordinate e continuative l’interdizione anticipata può essere disposta per tutte e tre le motivazioni elencate, per le libere professioniste è possibile solo in caso di gravi complicanze della gravidanza o della preesistenza di forme morbose che possono essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Durante tutto il periodo di interdizione anticipata vige l’obbligo di effettiva astensione dal lavoro, in caso contrario l’Inps non eroga l’indennità di maternità.

Interruzione di gravidanza

Nei casi di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata spetta:

  • l’indennità di maternità per un periodo totale di 5 mesi , se l’evento si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, (anche nell’ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso di tempo);
  • l’indennità di malattia , se l’interruzione si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione.

Aspetti contributivi

Per le collaboratrici iscritte alla gestione separata Inps, si applica il diritto all’automaticità delle prestazioni, cioè hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento  dei contributi previdenziali da parte del committente. Tale diritto non vale però se i contributi omessi sono quelli della libera professionista senza cassa previdenziale.

Inoltre, per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, vengono accreditati i contributi figurativi ai fini della maturazione al diritto e della determinazione della misura della pensione.