Maternità e lavoro, tutti i permessi per le mamme (e i papà)

Visite prenatali, permessi per malattia del figlio e permessi allattamento: come funzionano i permessi per le mamme lavoratrici

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Oltre ai periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale (maternità facoltativa), nel difficile lavoro di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare , le lavoratrici dipendenti hanno a disposizione alcuni permessi specifici da utilizzare durante e dopo la gravidanza. Ecco quali sono.

Controlli prenatali

Durante la gravidanza è possibile fruire di permessi interamente retribuiti a carico del datore di lavoro per svolgere tutti gli esami prenatali (visite mediche, test clinici, ecografie, ecc..) che debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per potersene avvalere, le lavoratrici devono presentare preventivamente apposita richiesta in azienda e successivamente devono produrre la documentazione medica che attesti il tipo di test effettuato, la data e l’ora per la giustificazione dell’assenza.

Riposi per allattamento

Per consentire l’accudimento del bambino nel corso del suo primo anno di vita, alle lavoratrici dipendenti è data la possibilità di utilizzare dei periodi di permesso nella misura di:

  • 2 ore giornaliere se l’orario di lavoro è uguale o superiore a 6 ore;
  • 1 ora giornaliera se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore.

Se si verifica un parto gemellare i permessi sono raddoppiati.

I riposi per allattamento sono usufruibili previa richiesta esplicita della lavoratrice al datore di lavoro e la loro distribuzione nell’arco della giornata deve essere concordata tra le parti, tenendo conto delle esigenze di cura del bambino e dell’organizzazione dell’attività lavorativa. In caso di mancato accordo, l’Ispettorato del Lavoro è chiamato ad intervenire per stabilire le modalità di fruizione dei riposi.

Le ore di allattamento sono interamente retribuite a carico dell’Inps e vengono anticipate in busta paga dal datore di lavoro, già comprensive anche della quota delle mensilità aggiuntive spettanti.

In alcuni casi specifici anche il padre lavoratore può richiedere i riposi per allattamento al posto della madre:

  • quando ha l’affidamento esclusivo dei figli;
  • se la madre lavoratrice dipendente decide di non avvalersene;
  • se la madre non è lavoratrice dipendente (ad es. è autonoma);
  • in caso di mancanza della madre per morte o malattia.

Oltre alla richiesta preventiva al proprio datore di lavoro, il padre deve presentare anche domanda all’Inps in via telematica.

Permessi per malattia del figlio

In caso di malattia del figlio, la normativa prevede per i genitori la possibilità di astenersi dal lavoro con due diverse modalità:

  • fino al compimento dei 3 anni di età dei figli (oppure fino ai 6 anni per i figli adottati o affidati), il padre o la madre possono assentarsi alternativamente senza limitazioni di tempo;
  • tra i 3 e gli 8 anni di età dei figli (oppure tra i 6 e gli 8 anni per i figli adottati o affidati), il padre o la madre possono assentarsi nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (intesi per ciascun genitore).

In entrambe le casistiche, il lavoratore o la lavoratrice devono comunicare tempestivamente l’assenza ed, in seguito, presentare al datore di lavoro questa documentazione:

  • il certificato di malattia relativo al figlio;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio – ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000- dalla quale risulti che l’altro genitore non è in congedo per malattia del figlio negli stessi giorni.

Il periodo di malattia dei figli non può essere sottoposto né a visita fiscale di controllo né al rispetto delle fasce di reperibilità.

A meno che la contrattazione collettiva di riferimento non preveda un trattamento di miglior favore, le assenze per la malattia del figlio sono giornate non retribuite, durante le quali l’anzianità di servizio viene maturata, ma restano esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.