L’azienda non paga Tfr o stipendi: come chiederli all’Inps

Scopri le novità Inps sul Fondo di Garanzia per il Tfr e gli stipendi non pagati. Domanda online semplificata, meno documenti da allegare e accesso esteso ai patronati

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Buone notizie per coloro che, per il mancato pagamento del Tfr o delle ultime mensilità di stipendio (crediti da lavoro), hanno bisogno del supporto del Fondo di garanzia Inps, lo strumento istituito dall’art. 2 della legge 297/1982.

Infatti, il messaggio 2172/2025 dell’ente previdenziale agevola l’accesso all’appena citato Fondo, che protegge i dipendenti nei casi di insolvenza del datore di lavoro. Vediamo allora in che modo sarà più facile usufruire di questo strumento e cosa cambia per gli interessati.

L’estensione del servizio ai patronati

Il 23 dicembre scorso, con il messaggio n. 4429, Inps ha comunicato il rilascio, sul proprio sito ufficiale, nella sezione Lavoro, di un nuovo servizio per la trasmissione online della domanda di intervento del Fondo di garanzia, riservato ai soli cittadini.

L’interfaccia è di facile utilizzo grazie alla compilazione guidata tramite questionario, e supporta l’utente evitando l’inserimento di informazioni errate e riducendo la necessità di fornire successivamente ulteriore documentazione.

Ora, con il nuovo messaggio n. 2127, l’Istituto spiega che – da pochi giorni – il servizio è stato ulteriormente semplificato, grazie alla sua estensione sperimentale a un gruppo selezionato di patronati (da distinguere da Caf e sindacati). Entro fine mese è prevista l’inclusione della generalità di questi enti di diritto privato.

Ma cosa è cambiato sul piano pratico? Come ribadito dal messaggio n. 4429, oggi il sistema aggiornato consente di acquisire direttamente, nella compilazione della domanda online per la relativa istruttoria:

  • le informazioni utili alla corretta applicazione delle ritenute Irpef sul Tfr;
  • i riferimenti per l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo.

Per una maggiore trasparenza, nella fase di redazione della richiesta di accesso allo strumento è espressamente indicata la finalità per cui i dati richiesti sono utilizzati. Si tratta di novità che sburocratizzano e semplificano l’iter della domanda, poiché non è più necessario allegare i moduli SR52, SR53 e SR54, così come i moduli SR95 e SR96.

Inoltre, con il messaggio del 7 luglio scorso, l’ente previdenziale informa che fino al 15 settembre prossimo il nuovo servizio di invio funzionerà in parallelo con quello attualmente disponibile.

Pec in formato .eml, meno documenti da allegare

Non solo. Nel messaggio Inps n. 2172 si ricorda che il nuovo servizio online consente di allegare file in formato .eml. In particolare, gli utenti che alleghino, senza modificarne alcun elemento, la comunicazione Pec del responsabile della procedura concorsuale, non dovranno più inviare anche l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

Si tratta di ulteriori novità che alleggeriscono la procedura e meritano qualche chiarimento. La Pec in questione è quella che informa il dipendente sul proprio stato all’interno della procedura (ad esempio, se è stato ammesso allo stato passivo per il Tfr o per stipendi arretrati).

Di regola, per provare che un lavoratore ha un credito verso un’azienda fallita, occorre allegare l’estratto dello stato passivo – il documento ufficiale del tribunale che conferma l’ammissione al credito – e la relativa attestazione di conformità.

Tuttavia, se al modulo telematico viene allegata la Pec originale ricevuta dal responsabile della procedura, nel formato .eml, contenente questa stessa informazione e proveniente da un soggetto ufficiale, non è necessario inserire altri documenti. Come intuibile, anche questa semplificazione riduce gli adempimenti a carico del cittadino.

Che cos’è il Fondo di garanzia Inps

Come spiega Inps sul proprio sito ufficiale, il Fondo mira a tutelare i dipendenti nel caso in cui l’azienda accumuli debiti e non sia in grado di pagare le spettanze dovute ai lavoratori subordinati.

In sostanza, il Fondo si sostituisce al datore di lavoro per assicurare il versamento delle somme, quando quest’ultimo fallisce, è in liquidazione o si trova in altre situazioni di insolvenza.

La Legge 88/1989 include il Fondo nella Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti ed esso è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è invece dello 0,40%.

In generale, possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia Inps tutti i lavoratori dipendenti di aziende obbligate al pagamento del contributo, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi:

  • gli apprendisti;
  • i dirigenti di aziende industriali;
  • i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti (dal 1° luglio 2022).

Non solo. L’estensione della domanda vale anche per gli eredi e gli aventi diritto secondo le regole del Codice Civile, ossia: coniuge, figli e – se viventi a carico – parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché i cessionari a titolo oneroso del Tfr.

Non possono invece accedere ai benefici del Fondo:

  • i lavoratori autonomi;
  • gli impiegati e i dirigenti dipendenti da aziende agricole (Tfr accantonato presso l’Enpaia);
  • gli operai agricoli a tempo determinato;
  • i parasubordinati;
  • i dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
  • coloro che sono iscritti al Fondo Esattoriali (Tfr pagato da Inps – Fondo Esattoriali);
  • coloro che sono iscritti al Fondo Dazieri (Tfr pagato da Consap SpA).

Concludendo, ricordiamo che il Fondo di garanzia Inps interviene con modalità differenti a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (circolare Inps 70/2023).