Auto privata per lavoro: quando l’azienda deve pagare il rimborso chilometrico

Per la Cassazione l'auto personale usata per ragioni di servizio dà diritto al rimborso chilometrico: l'ok dell'azienda può essere anche tacito

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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L’utilizzo dell’auto personale per esigenze di servizio può dare diritto al rimborso delle spese sostenute, anche quando non esiste un’autorizzazione scritta e preventiva da parte dell’azienda. Il via libera, infatti, può risultare anche da gesti concreti che lo lascino intendere o da una prolungata prassi aziendale, purché sia possibile accertare che l’utilizzo del mezzo privato avveniva effettivamente per svolgere le mansioni contrattuali.

Lo dice la Cassazione con la sentenza 24114/2026, stabilendo un principio giurisprudenziale che può trovare applicazione anche in una pluralità di rapporti caratterizzati dall’utilizzo dell’auto personale per necessità lavorative.

Il caso del lavoratore della nettezza urbana e l’utilizzo del proprio mezzo per raggiungere il deposito aziendale

Un dipendente del settore della nettezza urbana utilizzava quotidianamente la sua vettura per raggiungere il deposito aziendale e salire sull’automezzo con cui svolgeva il suo lavoro. Il contratto individuale stabiliva espressamente che la sede di lavoro a tutti gli effetti fosse il territorio del Comune di Vibo Valentia.

La società, tuttavia, custodiva gli automezzi utilizzati dai dipendenti in un deposito situato nel diverso Comune di Maierato. Il lavoratore doveva così raggiungere quotidianamente il luogo per partecipare all’appello giornaliero e ritirare il veicolo aziendale necessario per svolgere il servizio di raccolta spazzatura.

Per effettuare questo spostamento utilizzava la sua macchina e aveva chiesto alla società il rimborso delle relative spese. Il rifiuto di quest’ultima aveva aperto la strada all’azione legale dell’uomo. Dopo un primo grado negativo in Tribunale, la competente Corte d’Appello aveva invece riconosciuto al lavoratore il diritto al rimborso, quantificato in più di 2.600 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Cosa prevede il Ccnl sul rimborso delle spese dell’auto

La società ha così presentato ricorso in Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il dipendente non fosse stato espressamente autorizzato a utilizzare la propria automobile e richiamando la distinzione prevista dal contratto collettivo tra luogo di lavoro e posto di lavoro.

Su questi temi il Ccnl di riferimento e relativo ai dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali:

  • riconosce il “rimborso spese per autovettura” a chi, previa autorizzazione dell’azienda oppure aderendo a una richiesta della stessa, utilizzi la propria vettura per ragioni di servizio;
  • indica che il rimborso è parametrato alle tariffe ACI di indennità chilometrica, secondo i criteri stabiliti dalla norma collettiva;
  • non stabilisce che l’autorizzazione aziendale debba essere necessariamente scritta o espressa.

Su quest’ultimo punto la Cassazione osserva che non è necessario alcun documento né per l’autorizzazione preventiva dell’azienda né per l’adesione del lavoratore a una richiesta datoriale. L’ok può essere ricavato anche dal comportamento quotidianamente tenuto dalle parti del contratto di lavoro.

L’autorizzazione può essere anche tacita: l’importanza della prassi quotidiana

Nella vicenda la società datrice aveva negato di avere autorizzato espressamente il dipendente all’uso della sua automobile con rimborso. Tuttavia, in precedenza, la Corte d’Appello aveva rintracciato vari elementi che suggerivano un consenso sottinteso o tacito.

Come emerso in corso di causa, il lavoratore:

  • aveva utilizzato giornalmente la propria automobile per raggiungere il deposito in un altro Comune calabrese;
  • aveva proseguito con questa prassi nel corso del tempo senza che la società lo contestasse;
  • non aveva ricevuto dall’azienda soluzioni alternative praticabili e compatibili con l’orario lavorativo.

Nell’insieme questi elementi convergevano verso l’autorizzazione implicita all’uso dell’auto personale, con successivo rimborso chilometrico.

Perché la Suprema Corte ha bocciato il ricorso del datore di lavoro

La Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici d’appello.

L’azienda sosteneva di non dover rimborsare il dipendente perché il suo spostamento verso il deposito di un altro Comune rientrava nella normale organizzazione del lavoro e non costituiva un’attività di servizio distinta. A sostegno della sua tesi richiamava una specifica regola del Ccnl di riferimento, che considera come “posto di lavoro” quello scelto dall’azienda per l’appello giornaliero. Secondo la società, quindi, il deposito di Maierato rappresentava il punto di riferimento per l’inizio dell’attività lavorativa, anche se il contratto indicava come “sede di lavoro a tutti gli effetti” l’intero territorio di Vibo Valentia.

La motivazione del ricorso della società è stata però respinta dai giudici di piazza Cavour. La norma richiamata dall’azienda riguarda soltanto il calcolo dell’orario di lavoro e non stabilisce, in generale, quale debba essere considerato posto di lavoro ai fini del rimborso spese. Anzi, per il rimborso dell’auto privata si applica una distinta e specifica regola del contratto collettivo, che richiede l’utilizzo del mezzo per ragioni di servizio e l’autorizzazione dell’azienda, anche tacita. E siccome lo spostamento era funzionale alle esigenze dell’azienda dava diritto al rimborso.

La Suprema Corte ha considerato quello compiuto dalla Corte d’Appello un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, perciò, non nuovamente valutabile. Secondo i giudici, infatti, la società cercava di ottenere una diversa valutazione dell’interpretazione data alla disciplina collettiva, ma senza trovare un effettivo vizio della motivazione.

Ecco perché, oltre alla bocciatura del ricorso, la società datrice è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.

Che cosa cambia

La sentenza 24114/2026 della Cassazione chiarisce che il rimborso chilometrico per l’utilizzo dell’auto personale — come già quello per il trasferimento — richiede la presenza di alcuni elementi: l’impiego del mezzo per ragioni di servizio e l’autorizzazione dell’azienda, che può essere anche tacita quando il comportamento complessivo delle parti consenta di accertarla.

La mancata esistenza di un’autorizzazione scritta non esclude quindi in automatico il diritto al rimborso. Per questo, per i datori di lavoro è preferibile disciplinare dettagliatamente l’utilizzo dei mezzi personali, soprattutto quando questi sono necessari allo svolgimento dell’attività. In caso contrario, il comportamento dell’azienda potrebbe contribuire a dimostrare l’esistenza del via libera e del conseguente diritto al rimborso, accertabile anche in tribunale.

Allo stesso tempo, però, la pronuncia non stabilisce che qualsiasi uso dell’automobile privata durante il rapporto debba essere rimborsato. Di volta in volta sarà necessario valutare le concrete modalità dell’attività, le disposizioni del contratto collettivo applicabile, le esigenze di servizio e il comportamento tenuto dal datore e dal dipendente.

In definitiva, questo principio giurisprudenziale potrà avere importanza in altri lavori che richiedono frequenti spostamenti, ad esempio per tecnici che devono raggiungere clienti o cantieri oppure per operatori commerciali che utilizzano la propria auto per visite e appuntamenti di lavoro, quando il Ccnl o gli accordi applicabili prevedano un rimborso.