È sempre più forte il bisogno di comprendere, indagare ed identificare istituti giuridici, che, sebbene appartengano da sempre al nostro sistema di diritto, devono necessariamente vivere una nuova dimensione, incontrando fattispecie generate dalle nuove tecnologie.
Il diritto ha sempre assolto il compito di organizzare la convivenza sociale e, laddove emergano atteggiamenti patologici, risolvere i conflitti. Ampliare l’indagine di un fenomeno nuovo come il Metaverso fa emergere in tutta la sua pienezza il valore del diritto come scienza sociale.
Le nuove tecnologie stanno costruendo nuovi ponti tra il mondo fisico e i mondi digitali, in un continuo interscambio tra esperienze online e offline, contaminazioni e incontri. Le esigenze nel Metaverso (nei Metaversi) sono simili o differiscono da quelle del mondo reale?
Ci addentriamo nel Metaverso con il supporto dell’Avv. Antonio Tomassini, tributarista, Partner di DLA Piper, autore di numerose pubblicazioni in particolare sulla fiscalità diretta, indiretta e successoria in tema di criptovalute, NFT e Metaverso.
Non sappiamo ancora come si espanderà il Metaverso. Tenendo conto delle attività che si svolgono oggi è possibile considerare il Metaverso un paradiso fiscale?
No, se vogliamo azzardare un paragone è più simile a un video game: fino a quando non ci sono contatti con il mondo reale non si crea nuova ricchezza, è quindi corretto che oggi non si assoggetti nulla ad imposizione. Detto questo, la circolazione dei beni nel Metaverso (o meglio nei metaversi, perché ci sono più metaversi) può avvenire con lo scambio di NFT (non fungible token) dietro corrispettivo e generare una fattispecie imponibile. In questo caso la fiscalità del Metaverso è la fiscalità degli NFT. Ed il trattamento fiscale di questi ultimi dipende nella maggior parte dei casi dalla tipologia di beni sottostanti e dalla natura del soggetto che crea o commercializza l’NFT. Quello che si può dire, anche in assenza di chiarimenti da parte delle autorità fiscali, è che gli scambi di NFT sono generalmente da assoggettare ad IVA e generano proventi imponibili ai fini delle imposte dirette. La loro fiscalità è diversa da quelle delle criptovalute ma occorre considerare che quasi tutte le transazioni avvengono in criptovalute e quindi avrà rilevanza anche il trattamento di queste ultime (rispetto alle quali l’Agenzia delle Entrate, con una posizione che non convince stante la pacifica assenza di corso legale, propugna un’equiparazione alle valute estere; oggi per le criptovalute e a maggior ragione per gli NFT convince maggiormente l’equiparazione a beni immateriali).
Quali sono le implicazioni di carattere tributario nel Metaverso?
In assenza di una disciplina specifica, occorre fare riferimento alla fiscalità degli NFT perché è attraverso gli NFT e la loro unicità e potenziale onerosità che può scattare la rilevanza fiscale della transazione.
Come potrebbe essere individuato all’interno del Metaverso un utente soggetto a tassazione?
Quello della individuazione dei soggetti che operano nel Metaverso (e quindi in criptovalute e attraverso NFT) è una grande tematica sia tributaria che antiriciclaggio. Una delle principali difficoltà che riscontriamo nella prassi delle aziende che si interfacciano ad esempio con le piattaforme di scambio degli NFT è quella di individuare i beneficiari delle cosiddette “secondary sale”. Queste tematiche potrebbero essere risolte dai nuovi meccanismi di scambio di informazioni per gli operatori in criptovalute, in primis dalla Direttiva DAC 8 che riguarderà proprio tali operatori
Gli acquisti immobiliari nel Metaverso. La proprietà nel Metaverso. Quali sono le dinamiche patrimoniali del Metaverso?
Nel Metaverso non esistono categorie di beni e una loro relativa tassazione. Perché ciò cambi occorrono evoluzioni del fenomeno e anche un quadro giuridico nuovo su scala multigiurisdizionale, considerata la a-territorialità del Metaverso. Potrebbe anche ipotizzarsi l’individuazione di diverse tipologie di redditi e un sostituto di imposta per riscuoterle che potrebbe essere il regolatore del Metaverso, ma perché questo avvenga occorre una regolamentazione normativa.
Il Metaverso potrebbe essere regolamentato in maniera differente nei diversi Stati?
Certamente, la potestà legislativa dei singoli stati è sovrana, certo che questo sul piano fiscale (e non solo) potrebbe causare rilevanti problematiche, considerata la natura a-territoriale del fenomeno che potrebbe generare tematiche di doppia o nessuna imposizione. Quello della territorialità è uno dei grandi temi per le criptoattività, basti pensare ai profili IVA o di applicabilità o meno delle convenzioni contro le doppie imposizioni
Mi farebbe piacere, prima di concludere l’intervista, soffermarmi sul Digital Finance Package. È, per lei, un rilevante framework per l’Open Finance?
Si. Senz’altro le iniziative che tendono ad uniformare e regolamentare questa enorme rivoluzione digitale si muovono nella giusta direzione, che è quella di creare le condizioni per sfruttarne le enormi potenzialità, oltre che per ridurne i rischi. Del resto oggi l’Open Finance già abbraccia tutti i servizi finanziari, da quelli di pagamento, alla gestione dei patrimoni, fino ai servizi assicurativi, mettendo al centro le esigenze del cliente.