Il 20 settembre 2023 è diventata già una data storica per l’ordinamento italiano. Per la Costituzione italiana si tratta addirittura di un punto di svolta, giunto ancor più incredibilmente senza polemiche e contese politiche. Il concetto di sport ha smesso di essere “il grande assente” della nostra Carta fondamentale ed è entrato a farne ufficialmente parte.
Tutti i partiti hanno concordato sull’integrazione dell’Articolo 33: ai riferimenti già presenti su arte, scienza e cultura si aggiunge il riconoscimento del “valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.
Il mondo dello sport è stato rivoluzionato anche da un decreto: ne avevamo parlato qui.
L’ingresso dello sport in Costituzione
Con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera, è arrivata dunque l’approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione. Il testo è passato all’unanimità alla quarta votazione a Montecitorio (dopo i due canonici passaggi in Senato), incassando 312 sì (stipendio più ricco per i capigruppo alla Camera. Chi ha votato a favore).
Sul sito ufficiale del Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei ministri si legge che la Costituzione “da oggi riconosce il valore, ma non determina un diritto, e sarà proprio una nostra responsabilità, della classe dirigente, quella politica, ma anche quella sportiva, trasformare il riconoscimento del valore in un diritto da garantire a tutti, partendo dalle persone più in difficoltà e dalle periferie urbane e sociali”.
Il Parlamento riesce nell’iniziativa dopo un primo tentativo condotto durante la scorsa legislatura. La legge costituzionale fu approvata in prima e seconda lettura al Senato, ma solo in prima lettura da Montecitorio, finendo con l’arenarsi a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. La scelta del verbo “riconosce” richiama la formula linguistica dell’Articolo 2 della Costituzione, lasciando intendere la visione un riconoscimento già esistente e radicato dell’attività sportiva come fondamento della società italiana.
L’introduzione di un riferimento “ignorato”
Nel testo originale della Costituzione pubblicato nel 1948, l’attività sportiva non compariva quindi da nessuna parte. Il riferimento allo sport in fonti di rango costituzionale era però presente in due Statuti speciali: quello della Regione Trentino-Alto Adige e quello del Friuli-Venezia Giulia. Il primo assegna alla potestà legislativa concorrente la materia “attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature”, mentre il secondo attribuisce la materia “istituzioni sportive” alla potestà legislativa regionale primaria.
Occorre tuttavia precisare che, formalmente, lo sport era già entrato nella Carta. La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001, menziona infatti “l’ordinamento sportivo” come materia di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni (Articolo 117, comma 3).
Come viene inteso e definito lo sport nella Costituzione
Lo sport diventa dunque un pilastro sociale italiano, per via di tre elementi costitutivi, tre valori fondamentali che ne disegnano la parabola istituzionale:
- il valore educativo, connesso allo sviluppo e alla formazione della persona;
- il valore sociale, in quanto fattore di aggregazione e strumento d’inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo;
- il valore benefico di promozione per la salute, fattore imprescindibile per l’integrità e il benessere psico-fisico del cittadino.